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Procedure concorsuali PA e dati personali: FAQ del Garante

2 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante Privacy ha pubblicato delle FAQ in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza, alla luce delle recenti disposizioni normative.

Il garante ricorda infatti che sono numerose le segnalazioni, i reclami e i quesiti a lui pervenuti sul trattamento dei dati personali nelle diverse fasi delle procedure concorsuali e selettive, con particolare riguardo alla pubblicazione online di graduatorie e atti interni.

Ciò evidenzia la necessità di coordinare la disciplina settoriale sulla pubblicità dei concorsi con le norme in materia di protezione dei dati personali, esigenza riaffiorata anche nei pareri relativi al “Portale InPA” previsto dall’art. 35-ter del D. Lgs. 165/2001.

La normativa privacy consente alle amministrazioni, quali titolari del trattamento, di trattare dati personali nell’ambito dei concorsi per adempiere obblighi legali e perseguire interessi pubblici, purché nel rispetto dei principi generali e delle basi giuridiche previste (artt. 5, 6, par.1, lett. c) ed e); 9, parr. 2, lett. b) e g); 4, 88 del Regolamento; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In un quadro normativo stratificato, che autorizza molteplici trattamenti lungo tutto il procedimento concorsuale, assume rilievo critico la diffusione online dei dati personali.

Il Garante ricorda che le forme di pubblicità previste da norme anche risalenti (albo pretorio, bollettini, affissioni, messa a disposizione presso gli uffici) non legittimano automaticamente la pubblicazione integrale dei documenti sui siti web istituzionali.

La pubblicazione online costituisce infatti una forma di diffusione particolarmente invasiva, poiché consente a chiunque, tramite motori di ricerca, di accedere in modo indiscriminato a informazioni personali potenzialmente non aggiornate e suscettibili di essere riutilizzate o aggregate, con rischi significativi per la vita privata e professionale degli interessati.

Per queste ragioni, è necessario adottare adeguate misure selettive, limitando la quantità e la tipologia dei dati divulgati sul web, in coerenza con le indicazioni già fornite dal Garante attraverso provvedimenti generali e decisioni caso per caso.

L’obiettivo è garantire, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, la consapevolezza delle amministrazioni ed evitare trattamenti non conformi (art. 57, par. 1, lett. b) e d), Regolamento; art. 154-bis, co. 1, lett. a), Codice).

La recente riforma della PA (D.L. 25/2025) ha confermato l’impostazione storica del Garante, assicurando un equilibrato bilanciamento tra trasparenza, esigenze di pubblicità e tutela dei dati personali, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.).

Le FAQ pubblicate concernono le seguenti questioni:

  • quali dati personali debbano essere oggetto di pubblicazione online nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive
  • come le amministrazioni debbano assolvere all’obbligo di pubblicare i dati personali contenuti nelle graduatorie finali nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive
  • se possano essere pubblicate online la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando
  • quali dati delle graduatorie, all’esito della procedura concorsuale, siano oggetto di comunicazione ai partecipanti alla procedura tramite l’area ad accesso riservato sul Portale InPA e sul sito dell’amministrazione procedente
  • se possano essere pubblicati i dati personali dei candidati non risultati vincitori della procedura concorsuale o selettiva
  • se l’amministrazione possa pubblicare online la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza in relazione a singoli candidati
  • se possa l’amministrazione pubblicare online la ricorrenza di cause di esclusione o ammissione con riserva in relazione a singoli candidati
  • se possano essere pubblicati online i dati personali contenuti negli atti endoprocedimentali dei concorsi e delle selezioni
  • se l’amministrazione possa pubblicare online gli esiti delle prove orali con l’elenco dei candidati esaminati
  • se l’amministrazione, attraverso il bando di concorso o un proprio regolamento, possa prevedere la pubblicazione di dati personali diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore.
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