La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

Fusione e limite al riporto delle perdite fiscali

1 Dicembre 2025

Matteo Zucchetti, Dottore Commercialista in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 278/2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui limiti al riporto delle posizioni fiscali soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenza ACE) in caso di fusione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

L’istante, una società per azioni, ha richiesto la disapplicazione dell’art. 172, c. 7, del TUIR con riferimento all’operazione di fusione per incorporazione della controllata, con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024 e retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2024.

Alla data antecedente l’effetto giuridico della fusione, l’incorporata presentava consistenti posizioni fiscali soggettive (o “tax asset”); dall’analisi condotta risultava superato il test di vitalità economica, mentre non risultava soddisfatto il test sul patrimonio netto contabile, risultando insufficiente a coprire integralmente i tax asset. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la disciplina applicabile alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 192/2024

Innanzitutto, l’Agenzia ha confermato che per le operazioni di fusione con effetti fiscali dal 2024, il limite quantitativo per il riporto dei tax asset è rappresentato dal valore economico del patrimonio netto, da determinarsi alla data di efficacia della fusione ex art. 2504-bis c.c., mediante relazione giurata di stima redatta da professionista ex art. 2409-bis c.c. e con rettifica pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi mesi. 

In assenza della relazione giurata di stima, l’Agenzia ha chiarito che il limite quantitativo coincide con il patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. rettificato per un importo pari ai conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. 

Inoltre, l’Agenzia ha specificato anche che il nuovo art. 177-ter esclude l’applicazione dei suddetti limiti al riporto delle perdite per le operazioni infragruppo, ma unicamente per i tax asset maturati dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L’Amministrazione finanziaria ha altresì evidenziato che la perizia non è richiesta solo se il patrimonio netto contabile risulta già capiente rispetto ai tax asset da riportare.

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, si è ritenuto opportuno mantenere, come limite quantitativo alternativo al valore economico stimato in perizia, quello del patrimonio netto contabile per evitare l’obbligo di ricorrere a una relazione giurata.

In tal senso, l’onere per il contribuente di far periziare il valore economico del patrimonio netto alla data di effettuazione dell’operazione ricorre solo nel caso in cui il valore contabile dello stesso non sia capiente rispetto ai tax asset.

In conclusione, l’Agenzia ha osservato che la società incorporata ha superato il test di vitalità, ma il patrimonio netto contabile è risultato incapiente e non è stata predisposta la relazione giurata di stima richiesta dalla nuova normativa per attestare il valore economico del patrimonio.

Poiché la fusione produce effetti fiscali dal 2024, è pienamente applicabile la nuova disciplina dell’articolo 172, comma 7, TUIR e pertanto i tax asset della società incorporata sono riportabili solo nei limiti del patrimonio netto contabile rettificato

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter