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Valutazione antiabuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva

29 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 503 del 28 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla valutazione antiabuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva.

Nel caso di specie, l’operazione di riorganizzazione ha come principale e dichiarato fine quello di cedere l’immobile fatiscente e plusvalente nell’ambito del regime fiscale di una società a responsabilità limitata anziché di una società di persone; ciò al fine di fruire di un’aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell’applicazione del principio della trasparenza.

Secondo l’Agenzia detto vantaggio fiscale non deve ritenersi indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell’immobile sia effettuata nell’ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell’ambito di una società opaca (società di capitali), infatti, non muta la base imponibile su cui calcolare l’imposta.

È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nel caso di specie, un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Solo qualora, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone, risulterebbe integrato il requisito dell’indebito risparmio d’imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso.

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