Il Tribunale di Torino ha pubblicato delle linee guida per la presentazione del ricorso per la liquidazione controllata, con indicazioni sui contenuti del ricorso e la selezione della documentazione necessaria per la decisione.
La pubblicazione si è resa utile per contenere le richieste di integrazione da parte del Tribunale, conseguenti all’incompletezza degli atti o della documentazione allegata, e per stimolare pratiche uniformi da parte degli OCC aventi sede nel circondario: la liquidazione controllata, infatti, fra le procedure di sovraindebitamento, è quella con il più elevato numero di iscrizioni.
Il Tribunale ricorda che la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata consta di due atti:
- il ricorso del debitore, che contiene la domanda di liquidazione del patrimonio
- la relazione del gestore della crisi, nella quale lo stesso esprime un parere motivato sul grado di diligenza impiegato dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 269 CCII) e deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268 c. 3 CCII).
Quanto alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, alla composizione della famiglia, alle fonti di reddito e alle spese di mantenimento del nucleo familiare, nonché la ricognizione del patrimonio che può essere liquidato, il CCII non indica in modo preciso e inequivoco ove tali informazioni vadano inserite: nel ricorso del debitore, o nella relazione del gestore della crisi, oppure in entrambi.
Dall’esame delle disposizioni penali (art. 344, c. 3 CCII) si desume che i dati contenuti nel nel ricorso, devono essere considerati nella relazione del gestore della crisi, che deve controllare e attestare la loro veridicità.
Il Tribunale, tuttavia, ha rilevato che molte liquidazioni controllate sono state aperte sulla base di elementi riferiti dal gestore e rivelatisi poi poco accurati, non aggiornati o non rispondenti al vero, ma non chiaramente riconducibili al debitore.
Pertanto, è importante che il debitore assuma la responsabilità delle informazioni fornite al gestore della crisi e della corretta rappresentazione dei dati che ricadono nella sua sfera di controllo: quali sono i componenti del nucleo familiare (v. Linee guida p. 5), quali i redditi propri e dei familiari (v. Linee guida p. 6), quali gli oneri sostenuti per il mantenimento, quale la consistenza del patrimonio e gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (v. Linee guida p. 9).
Tali informazioni devono pertanto trovarsi anche nel ricorso, con dichiarazione del debitore che è impegnativa anche agli effetti della futura esdebitazione, visto che è condizione per la liberazione dai residui debiti aver fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (art. 280, lett. c) e non aver distratto l’attivo (art. 280 lett. b).
Quanto ai documenti indispensabili o utili, il Tavolo di lavoro del Tribunale ha dedicato particolare attenzione al costo e ai tempi di acquisizione, al fine di consentire ai gestori della crisi di evitare, nella fase di apertura, spese che possono essere rinviate alla fase di liquidazione dell’attivo e lasciate al liquidatore nominato dal Tribunale: in particolare, si è scelto di non prescrivere in ogni caso al gestore della crisi di far redigere una perizia di stima di immobili (con l’ampiezza prescritta in sede esecutiva dall’art. 173-bis disp. att. c.p.c.) o di quote sociali o altri beni di particolare valore, poiché tali documenti hanno in genere un costo non trascurabile, e di richiederla solo quando il realizzo di tali cespiti è sostanzialmente l’unico attivo che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori ed è necessario per attestare l’utilità della procedura (attestazione richiesta dall’art. 268 c. 3 CCII).
Alle Linee guida è allegata una “Lista di controllo“, da allegare alla relazione dei gestori, che gli OCC possono utilizzare per la predisposizione del ricorso, ove incaricati dal debitore di assisterlo, e devono utilizzare per lo svolgimento della funzione di controllo e attestazione della completezza e attendibilità dei dati del ricorso e della documentazione allegata.
