Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 novembre 2025, il Regolamento delegato (UE) 2025/1416 dell’11 luglio 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per alcune imprese, coerentemente con il pacchetto Omnibus I.
La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) ha modificato la Direttiva 2013/34/UE, introducendovi obblighi supplementari di rendicontazione di sostenibilità: l’allegato I, ESRS 1, appendice C, in particolare, consente ad alcune imprese di astenersi dal comunicare delle informazioni sulla sostenibilità nel primo anno o nei primi anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità.
Il 26 febbraio 2025 la Commissione UE ha adottato la proposta di direttiva che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 su alcuni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. pacchetto Omnibus I), che propone una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla Direttiva (UE) 2022/2464.
In particolare, la Commissione propone di ridurre il numero di imprese soggette a tali obblighi di rendicontazione, per cui solo le grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti continuerebbero a dover assolvere all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità.
Inoltre, la proposta prevede anche la modifica all’art. 5 della Direttiva (UE) 2022/2464, per posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese che sarebbero tenute a comunicare informazioni per la prima volta, in relazione agli esercizi finanziari 2025 e 2026.
La proposta di posticipo di cui al pacchetto Omnibus I, è stata adottata come Direttiva (UE) 2025/794 ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025: tuttavia, per non pregiudicare l’esito della procedura legislativa riguardante la proposta della Commissione volta a modificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare le disposizioni che stabiliscono quali imprese saranno soggette in futuro a tali obblighi, tale direttiva non ha posticipato le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese tenute a comunicare informazioni per la prima volta, in relazione all’esercizio finanziario 2024.
Conformemente alle tempistiche indicate nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, del Regolamento delegato (UE) 2023/2772, le imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità già in relazione all’esercizio finanziario 2024 saranno interessate dall’introduzione graduale di ulteriori obblighi di rendicontazione relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026.
Inoltre, per le imprese con oltre 750 dipendenti non valgono le disposizioni in materia di introduzione graduale di cui beneficiano altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità.
Pertanto, si è rilevato che:
- non sarebbe ragionevole imporre alle imprese di ottemperare a obblighi di rendicontazione supplementari quando la Commissione ha presentato una proposta tesa a far sì che in futuro le medesime imprese non siano tenute a comunicare alcuna informazione
- sarebbe in contrasto con l’obiettivo del pacchetto omnibus di semplificazione, ovvero la riduzione degli oneri, impedire alle imprese con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle stesse disposizioni in materia di introduzione graduale, applicate ad altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità: ciò, in particolare, proprio per quegli obblighi che presentano le maggiori difficoltà per le imprese, ovverosia i principi tematici ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) ed ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali) di cui all’allegato I del Regolamento delegato (UE) 2023/2772
Pertanto, per ragioni di coerenza, si è reso necessario imporre l’applicazione dell’ESRS 2, par. 17, a tutte le imprese che si avvalgono di tali esenzioni temporanee, comprese le imprese o i gruppi con oltre 750 dipendenti tenuti a comunicare informazioni a partire dall’esercizio finanziario 2024; conseguentemente, viene adeguato il calendario di introduzione graduale che figura nell’allegato I, ESRS 1, appendice C, e modificato di conseguenza l’ESRS 2, par. 17, nello stesso regolamento delegato.
Affinché le imprese interessate possano beneficiare quanto prima delle modifiche, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GU UE e si applica con riferimento agli esercizi finanziari con inizio successivo al 1o gennaio 2025.
