Con la risposta a interpello n. 259 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta modalità di utilizzo dei crediti di imposta da trasformazione delle “deferred tax assets” (DTA), ovvero attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE da parte del cessionario che ha acquistato il credito.
Ai sensi dell’art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, qualora una società abbia ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, ai sensi del successivo comma 5 poteva trasformare le DTA in credito di imposta.
L’istante rappresenta di voler sottoscrivere un atto di cessione del credito da DTA, in qualità di cessionaria, con una società specializzata in cartolarizzazione dei crediti, con conseguente compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, senza limiti di riporto, con i debiti per accise da parte della cessionaria.
L’Agenzia, richiamando il successivo comma 2 del già menzionato art. 44 – bis, illustra le tre modalità di utilizzo dei crediti di imposta da trasformazione di DTA:
- compensazione a mezzo F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. N. 241/1997;
- cessione ai sensi dell’art. 43-bis o 43-ter del D.P.R. 602/1973
- richiesta di rimborso.
L’istante, in particolare, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di acquistare da soggetti terzi i già menzionati crediti.
L’ipotesi di cessione sopra richiamata è così disciplinata ai sensi dell’art. 43-bis del D.P.R. 602/1973: “Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione.”
Poiché l’istante, in particolare, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di acquistare da soggetti terzi i già menzionati crediti, l’Ufficio chiarisce che il cessionario potrà soltanto monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità, pertanto, di utilizzo in compensazione o di ulteriore cessione.
L’orientamento dell’Agenzia è dunque reso in continuità e sulla scorta della risposta ad interpello 253 del 26 settembre 2025, in cui aveva già chiarito la posizione del cessionario in tale fattispecie, con la conseguente unica possibilità di monetizzare l’importo del creduto acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso, senza possibilità di utilizzo in compensazione o cessione.

