WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11


WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Inefficacia del pignoramento senza deposito delle copie conformi

4 Novembre 2025

Cassazione Civile, Sezione Terza, 27 ottobre 2025, n. 28513 – Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione Terza della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28513 del 27 ottobre 2025, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento, qualora, congiuntamente all’iscrizione a ruolo del processo, entro il termine perentorio previsto dagli articoli 543 e 557 del Codice di procedura civile, il creditore non depositi le copie conformi agli originali, dell’atto di pignoramento e del precetto.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte:

L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti“.

Nel corso di un’espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inefficace il pignoramento e l’estinzione del processo perché il creditore aveva depositato, entro i quindici giorni previsti dall’art. 557 c.p.c., copie dell’atto di pignoramento e del precetto prive dell’attestazione di conformità agli originali: la produzione degli originali in udienza non era stata ritenuta idonea a sanare il vizio.

La creditrice ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. al Tribunale, che, con ordinanza del 26 novembre 2024 ha quindi rimesso alla Cassazione, in via pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la questione se la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie depositate ai sensi dell’art. 557 c.p.c. comporti inefficacia del pignoramento o costituisca mera irregolarità sanabile.

Per la Terza Sezione, gli argomenti a favore della soluzione “della mera irregolarità sanabile”, sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale degli artt. 543 e 557 c.p.c., che non pare poter giustificare più dubbi sul collegamento dell’inefficacia del pignoramento al mancato deposito di “copie attestate conformi agli originali” degli atti necessari, con disposizione certamente valida per tutti gli atti processuali in questione, che esclude l’utilizzabilità delle disposizioni generali sugli atti digitali e le loro copie.

La previsione degli artt. 543 e 557 C.p.c., nella loro formulazione letterale attuale risulta chiara ed esplicita nel ricollegare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo al mancato deposito, in modalità telematica, delle “copie attestate conformi agli originali” di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore.

Gli argomenti sistematici contrari, per la Corte, sono privi di fondamento:

  • la situazione in esame non è comparabile per analogia a quella dell’attestazione di conformità delle copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata, da depositare all’atto della costituzione del ricorrente nel giudizio di legittimità (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438/2018 e Cass., Sez. U, n. 8312/2019): anche se alla base ti tale interpretazione vi è il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché il principio di strumentalità delle forme e il divieto di limitazioni eccessive e formalistiche all’accesso alla giustizia, per la Corte tuttavia, tali argomenti cozzano col dato letterale attuale espresso delle norme in tema di processo esecutivo, oltre al fatto che sono principi espressi per situazioni diverse:
    • perché si tratta di principi volti a regolare la situazione eccezionale e transitoria del passaggio, segnato da difficoltà interpretative e tecniche, da un sistema cartaceo ad un sistema telematico di deposito degli atti processuali nel giudizio di legittimità
    • perché la fase di legittimità del giudizio di cognizione ha una funzione ed è sorretta da principi e regole processuali del tutto differenti da quelle che disciplinano il processo esecutivo (in cui, tra l’altro, non può operare il principio di non contestazione)
    • perché non è realmente confrontabile la situazione conseguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del ricorso e della sentenza impugnata, nel giudizio di legittimità, con quella conseguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento nel processo esecutivo, non solo per la natura degli atti, ma anche perché nel processo esecutivo è prevista espressamente una ipotesi di estinzione che nel giudizio di legittimità non esiste (essendo estinzione ed improcedibilità situazioni con diversa rilevanza, sul piano sistematico ed operativo).
  • la necessità della attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento (nonché nota di trascrizione, per l’esecuzione immobiliare) da produrre al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, non è per la Corte un onere di così difficile esigibilità, rispetto alla sua effettiva funzione e, quindi eccessivamente gravoso per la parte (e per il suo diritto di accesso alla giustizia), al punto da imporre una interpretazione “contra litteram” delle norme che lo impongono, per evitare che le stesse si pongano in frizione con i valori costituzionali e/o sovranazionali in quanto:
    • la difficoltà dell’adempimento è oggettivamente e innegabilmente minima
    • la chiarezza della normativa attuale è evidente
    • l’esigenza dell’attestazione di conformità di tali atti agli originali, in un processo come quello esecutivo, a “contraddittorio attenuato”, ed in relazione alla loro rilevanza, è innegabile e oggettiva
    • il termine perentorio previsto dalla legge (quindici giorni, per il processo di espropriazione immobiliare, trenta per il processo di espropriazione presso terzi) rappresenta una indiscutibile scelta del legislatore e non pare neanch’esso eccessivamente gravoso.
  • non è possibile sostenere una soluzione che consenta il deposito tardivo dell’attestazione di conformità entro il momento in cui il giudice dell’esecuzione deve provvedere sull’istanza di vendita: oltre un insormontabile problema di armonizzazione con il dato letterale normativo, è inconciliabile, sul piano giuridico, con le conseguenze dell’eccezione di estinzione del debitore avanzata anteriormente, nonché con l’impossibilità di ammettere un invito del giudice alla parte di provvedere alla sanatoria della lacuna documentale, determinata dalla violazione di un termine perentorio.

Dunque, per la Corte, “la soluzione più corretta, sul piano giuridico, risulta coincidere anche con quella più semplice sul piano applicativo“; tale soluzione è quella di prendere atto del dato normativo, in quanto esso risulta chiaro, ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti, quindi pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia, confermandosi:

  • che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme
  • che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo
  • che non è, pertanto, suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 02 Dicembre
Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 11/11

Iscriviti alla nostra Newsletter