Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/1156 del 12 giugno 2025, che integra MIFIR con le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di mettere a disposizione del pubblico i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli.
Il Regolamento stabilisce in particolare i criteri per assicurare che la fornitura dei dati di mercato da parte di gestori di mercato, imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione, APA, CTP e internalizzatori sistematici, avvenga secondo condizioni commerciali ragionevoli, clausole contrattuali eque e trasparenza uniforme in tutta l’Unione.
Il regolamento si pone l’obbiettivo di:
- definire criteri uniformi per la determinazione dei costi e dei margini relativi ai dati di mercato, così da evitare abusi o eccessiva eterogeneità tra operatori
 - rendere trasparente la struttura dei prezzi e delle politiche commerciali dei fornitori, attraverso la pubblicazione di informazioni chiare, verificabili e comparabili
 - garantire accesso equo e non discriminatorio ai dati di mercato, prevenendo pratiche anticoncorrenziali o restrittive.
 
In base a tali principi:
- i costi che i fornitori possono imputare devono riflettere solo le spese direttamente connesse alla produzione e distribuzione dei dati, includendo infrastrutture, tecnologie e personale, ma escludendo costi estranei
 - il margine di utile deve essere ragionevole e proporzionato, in linea con la natura del servizio e con i livelli di profitto normalmente applicati per attività simili
 - è richiesto un riesame periodico delle metodologie di calcolo dei costi e dei margini, con obbligo di documentazione e tracciabilità a fini di vigilanza
 
Sul piano dell’accessibilità e della trasparenza commerciale, il regolamento:
- impone di pubblicare una politica dettagliata in materia di dati di mercato, che illustri criteri di prezzo, categorie di utenti, sconti applicabili e modalità di accesso
 - richiede che tale politica sia pubblicamente accessibile, e che i fornitori garantiscano condizioni eque tra clienti simili, vietando discriminazioni arbitrarie o privilegi
 - consente tariffe differenziate solo se giustificate da differenze oggettive e verificabili tra categorie di clienti o tipologie di utilizzo
 
Per quanto riguarda le clausole contrattuali:
- i contratti con i clienti devono contenere clausole chiare e bilanciate, evitando imposizioni eccessive o modifiche unilaterali senza congruo preavviso
 - le sanzioni contrattuali devono essere proporzionate e fondate su evidenze verificabili
 - gli audit siano consentiti solo in caso di ragionevoli indizi di violazione delle condizioni di utilizzo dei dati.
 
Infine, in relazione alla vigilanza e comparabilità dei prezzi:
- i fornitori trasmetteranno periodicamente alle autorità competenti informazioni su costi, ricavi, margini e metodologie di calcolo
 - le autorità potranno utilizzare tali dati per monitorare la conformità al principio di condizioni commerciali ragionevoli e per promuovere la convergenza di mercato.
 

							
