Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 03 novembre 2025 il Regolamento delegato (UE) 2025/1155 del 12 giugno 2025 che integra MIFIR sui dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati.
Contestualmente, il regolamento abroga il Regolamento delegato (UE) 2017/574.
Si ricorda che i sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) è un flusso di dati centralizzato che fornisce dati consolidati sui prezzi e sul volume dei titoli negoziati nell’Unione, al fine di migliorare la trasparenza generale dei prezzi nelle varie sedi di negoziazione.
Il corretto funzionamento dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (consolidated tape providers — CTP) ed il consolidamento efficace e affidabile dei dati, necessitano di istruzioni chiare e armonizzate in materia di segnalazione per la trasmissione di dati ai CTP e la diffusione di dati da parte di questi ultimi.
Al fine di ottenere una trasmissione rapida, sicura e di qualità elevata dei dati ai CTP, i protocolli di trasmissione utilizzati dai contributori di dati devono quindi soddisfare determinati requisiti minimi in termini di prestazioni, sicurezza, affidabilità e compatibilità con altri sistemi e altre applicazioni a sostegno del processo di segnalazione: il rispetto di tali norme, come previste nel regolamento pubblicato, è necessario al fine di garantire l’integrità, l’esattezza e la tempestività dei dati di mercato diffusi dai CTP.
Al fine di garantire agli investitori la tempestiva disponibilità di dati di mercato consolidati, i contributori di dati sono soggetti inoltre al rispetto di requisiti rigorosi di latenza per la presentazione, calibrati in modo tale da riflettere i diversi gradi di sensibilità temporale dei dati di mercato: in particolare, i dati pre-negoziazione e post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale richiedono norme in materia di latenza più rigorose rispetto alle obbligazioni e ai derivati, data la maggiore sensibilità temporale dei dati sugli strumenti rappresentativi di capitale.
Inoltre, le soglie di latenza rappresenteranno i limiti massimi consentiti: sarà utilizzata una latenza più rapida ogniqualvolta possibile ed i dati saranno trasmessi ai centri dati dei CTP senza ritardi artificiali rispetto alla trasmissione da parte dei contributori di dati per altre finalità, compresa la trasmissione di flussi di dati proprietari.
Il regolamento contiene altresì norme per l’armonizzazione dei formati di dati per la trasmissione di dati ai CTP, che facilita la ricezione e il trattamento efficienti dei dati di input e razionalizza le operazioni dei CTP nel consolidare e diffondere i dati in modo efficiente sotto il profilo dei costi, riducendo la complessità, migliorando l’efficacia operativa complessiva e garantendo la coerenza e la qualità dei dati per gli utenti di un CTP.


