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Fornitori di servizi di comunicazione dati: diversificati i requisiti organizzativi

3 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/1143 del 12 giugno 2025, che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR) con le norme tecniche di regolamentazione relative all’autorizzazione e ai requisiti organizzativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati.

E’ stato altresì pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157, con i formati standard, i modelli e le procedure per l’autorizzazione dei fornitori di dispositivi di pubblicazione autorizzati, di meccanismi di segnalazione autorizzati e di un sistema consolidato di pubblicazione e per le relative comunicazioni (abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110).

L’art. 2, par. 1, punto 36 bis, del MIFIR definisce infatti  il “fornitore di servizi di comunicazione dati” e, in proposito, distingue fra:

  • fornitori di dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA)
  • fornitori di meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM)
  • fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP).

Anche se tali soggetti siano impegnati in attività diverse di comunicazione dati, MIFIR, e il Regolamento delegato (UE) 2017/571 prevedevano una procedura di autorizzazione analoga: tuttavia, il Regolamento (UE) 2024/791 ha modificato MIFIR per introdurre una distinzione tra la procedura di autorizzazione per gli APA e gli ARM da un lato, e per i CTP dall’altro, modificando altresì i requisiti organizzativi per i CTP.

In considerazione di tali modifiche, il Regolamento delegato (UE) 2017/571 viene dunque abrogato e sostituito con il regolamento oggi pubblicato in GU UE.

Il Regolamento, pertanto, distinguendo i requisiti fra i diversi fornitori di servizi di comunicazione dati (APA ed ARM da un lato, e CTP dall’altro), stabilisce:

  • le informazioni che il richiedente l’autorizzazione deve comunicare ad ESMA o all’autorità competente, tra cui:
    • la struttura organizzativa del richiedente
    • i detentori del capitale sociale
    • il governo societario
    • i membri dell’organo di gestione
    • i controlli interni
    • la resilienza operativa digitale conformemente a DORA
  • i requisiti organizzativi, tra cui:
    • le disposizioni adottate che evitino i conflitti d’interesse
    • i requisiti organizzativi per l’esternalizzazione
    • le modalità di gestione adeguata delle informazioni incomplete o potenzialmente errate.
Di cosa si parla in questo articolo

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