Con Risposta ad interpello n. 239/2025 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al corretto inquadramento ai fini fiscali italiani di un trust estero, costituito negli Stati Uniti.
Nel caso di specie, si trattava di un trust istituito in California da un cittadino americano: in particolare, il settlor era anche beneficiario e trustee dello stesso.
Tale tipologia di trust, definito “grantor trust”, ossia trust del disponente, non provoca nessuna fuoriuscita dei beni dal patrimonio personale di quest’ultimo, imputandosi pertanto direttamente in capo al settlor stesso ogni reddito derivante dal trust.
Proprio in virtù del potere discrezionale di revoca e di modifica del trust estero da parte del disponente fino al momento del suo decesso, esso era stato qualificato come interposto ai fini fiscali, con conseguente riporto nella propria dichiarazione dei redditi da parte del disponente.
In seguito al decesso del disponente il trust era stato qualificato come “non-grantor trust”, con la successiva nomina di un nuovo trustee e l’individuazione degli istanti, persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, quali beneficiari di una parte (84%) del patrimonio mobiliare e immobiliare conferito in trust.
Con un primo quesito, gli istanti chiedevano chiarimenti in merito alla qualificazione del trust come interposto o meno.
Secondo l’Agenzia, non ricorrono i presupposti per considerare il trust interposto, poiché non si ravvisa ingerenza da parte dei beneficiari nella gestione dello stesso, dal momento che sono riconosciuti al trustee ampi poteri di gestione, anche in merito alla modalità attraverso la quale procedere alle attribuzioni nei confronti dei beneficiari.
Il secondo quesito riguardava, invece, il riconoscimento del trust ai fini fiscali in Italia come opaco o trasparente.
Sempre in base alla normativa americana, il non grantor trust dovrebbe essere qualificato come opaco; tuttavia, a parere dell’Agenzia, il trust deve essere qualificato in Italia come trasparente, con conseguente tassazione dei redditi prodotti dal trust in capo agli istanti come redditi di capitale per imputazione e non per cassa, dal momento che i beneficiari sono individuati e la discrezionalità riconosciuta al neo-trustee riguarda solo ed esclusivamente la possibilità di differimento della distribuzione del patrimonio, non configurandosi invece con riferimento all’an e al quantum.
Tuttavia, proprio in virtù di tale potere discrezionale, risulta di difficile individuazione l’esistenza di una vera e propria pretesa dei beneficiari alla distribuzione del patrimonio oggetto del trust, idonea a qualificare quest’ultimo come trasparente.
La stessa Agenzia, nella risposta ad interpello n. 351 del 2021, richiamando la circolare 48/E del 6 agosto 2007, aveva infatti precisato che “per beneficiario individuato si intende il beneficiario di reddito individuato. A tal fine è necessario che il beneficiario, non solo sia puntualmente individuato ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.

