Lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva CCD 2, recentemente annunciato alla Camera per il prescritto parere parlamentare, reca numerose modifiche al Testo Unico Bancario (TUB), e, fra le misure più tutelanti per i consumatori, di particolare rilevanza si pongono quelle in materia di riduzione o cancellazione delle aperture di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento (ovvero l’utilizzo di fondi oltre il saldo disponibile sul conto o oltre il fido concesso).
In particolare, il legislatore è intervenuto modificando l’art. 125-octies TUB, recante la disciplina sullo “sconfinamento” e introducendo un nuovo art. 125-octies.1, sulla disciplina della “riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento”.
Gli interventi normativi recepiscono le disposizioni contenute nell’art. 24 par. 3,4 e 5 e nell’art. 25 par. 4, 5 e 6 della CCD II.
Si precisa, prima di entrare nel merito della disciplina in questione, che l’art. 2, par. 4, lett. b), della CCD 2 aveva previsto la possibilità, da parte degli Stati membri, di esentare gli sconfinamenti dalle regole sulla valutazione del merito creditizio: tuttavia, per ragioni di maggiore tutela del consumatore, il Governo italiano ha ritenuto opportuno non esercitare tale opzione, lasciando quindi che gli sconfinamenti restino soggetti alle regole sulla valutazione del merito creditizio.
Della tematica qui sinteticamente analizzata se ne discuterà, fra le altre questioni, nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista il 27 novembre 2025, “Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II – Novità normative e problematiche applicative“, ovvero, nello specifico, nel corso della relazione sulla gestione della fase patologica del contratto di credito ai consumatori.
Entrando nel merito delle modifiche all’art. 125-octies TUB, in attuazione della CCD 2, lo sconfinamento viene ricondotto in maniera organica nell’ambito della disciplina del credito ai consumatori; in particolare:
- si introduce al comma 1, l’elenco delle disposizioni applicabili allo sconfinamento (ovvero gli artt. 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies TUB)
- si introduce, con lettera d-bis), la data di rimborso, fra le informazioni che il finanziatore deve comunicare al consumatore, in caso di sconfinamento
- si introduce un nuovo comma 2-bis per precisare che in caso di sconfinamento regolare, il finanziatore dovrà offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e indirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
Il nuovo art. 125-octies.1 TUB, attuando la CCD 2, invece, riconduce la disciplina della riduzione e quella della cancellazione delle possibilità di sconfinamento, a quella delle modifiche unilaterali del contratto e a quella del recesso del finanziatore.
In particolare, il finanziatore dovrà comunicare al consumatore ogni riduzione o cancellazione dell’apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento, secondo quanto previsto dalla disciplina più tutelante di cui all’art. 118 TUB per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (c.d. ius variandi) e dall’art. 125-quater, c. 2, lett. a) per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.
In altri termini, applicando la disciplina dello ius variandi, il finanziatore potrà ridurre l’apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento solo qualora tale possibilità sia prevista nel contratto, sussista un giustificato motivo (ad esempio un eccessivo uso degli sconfinamento) e previa comunicazione al consumatore con modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto“, e con preavviso scritto di minimo di 2 mesi.
Inoltre, applicando la disciplina del recesso, il finanziatore potrà recedere dal contratto con il consumatore con un preavviso di almeno due mesi, comunicato su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Il decreto interviene altresì sulla possibilità di rimborso dell’importo prelevato, prevedendo che se l’apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento vengono ridotte o cancellate, il finanziatore debba offrire al consumatore, prima dell’avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l’importo effettivamente prelevato, nei limiti di tale riduzione o cancellazione.
Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso dovrà avvenire in 12 rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all’apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento; in ogni caso, il finanziatore sarà comunque sempre libero di praticare al consumatore condizioni più favorevoli, come consentito dall’art. 127, c. 1, del TUB (si veda la relazione illustrativa al decreto).
Le modifiche poc’anzi esplicitate è inevitabile che si riflettano sulle policy di concessione del credito degli enti finanziatori, sui modelli contrattuali (si pensi alle clausole sugli sconfinamenti) e, soprattutto, sulle procedure per il recupero del credito correlato alle somme oggetto di sconfinamento e agli importi prelevati, che dovranno necessariamente essere modificate per la compliance delle stesse alle modifiche normative disposte nel TUB.