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Daisy Chains 2: il decreto che recepisce le modifiche alla BRRD per i gruppi

16 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

E’ in esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che modifica la normativa nazionale ai fini del recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/1174 (Daisy Chains 2), che modifica la Direttiva (UE) n. 2014/59 (BRRD) e il Regolamento (UE) n. 806/2014 su alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL).

Lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui all’art. 15 L. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024): la scadenza per il recepimento era fissata al 13 novembre 2024, e la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2025/0061 ex art. 258 TFUE, con lettera prot. C(2025)800/16 del 30 gennaio 2025, a causa del ritardo italiano.

La disciplina del MREL mira a garantire che le banche abbiano la capacità di assorbire perdite e di essere ricapitalizzate senza ricorrere a fondi pubblici; nel contesto dei gruppi soggetti a risoluzione, il requisito assume anche la forma di MREL interno, che consente il trasferimento delle perdite dalle entità controllate all’ente designato per la risoluzione.

Il provvedimento aggiorna, in sintesi, il quadro normativo nazionale sulla risoluzione bancaria, assicurando una maggiore coerenza con le regole europee in tema di MREL, rafforzando gli strumenti di gestione delle crisi nei gruppi con catene partecipative complesse e chiarendo lo statuto degli enti designati per la liquidazione, con un bilanciamento tra stabilità finanziaria e riduzione del ricorso a fondi pubblici.

Nelle catene partecipative complesse (c.d. daisy chains), infatti, ove vi siano entità intermedie tra l’ente apicale e le controllate, la normativa UE introduce un sistema di deduzioni per evitare che il requisito sia sovrastimato e per assicurare l’effettiva capacità di assorbimento delle perdite: la direttiva consente ora maggiore flessibilità, prevedendo che, a certe condizioni, il MREL interno possa essere fissato su base sub-consolidata.

La direttiva introduce inoltre la nozione di enti designati per la liquidazione, per i quali si stabilisce in via generale la non applicazione del MREL.

Tuttavia, Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, può discrezionalmente determinarlo caso per caso, valutando gli impatti della liquidazione sull’equilibrio del sistema finanziario e sul rischio di contagio.

Lo schema di decreto che recepisce la Daisy Chains 2 interviene sul D. Lgs. 180/2015 (di attuazione della BRRD) e, tra le principali modifiche, si segnalano:

  • una nuova definizione di “ente designato per la liquidazione” all’art. 1 D. Lgs. 180/2015
  • la modifica dell’art. 16-bis, che prevede la regola generale della non determinazione del MREL per tali enti, ma con possibilità di intervento discrezionale di Banca d’Italia (nuovi commi 1-bis e 1-ter)
  • gli adeguamenti all’art. 16-ter, per esentare gli enti dalla decisione di applicazione del MREL a certe condizioni
  • la riforma dell’art. 16-quinquies, che disciplina le risorse utilizzabili dagli enti soggetti a liquidazione per soddisfare il requisito e introduce esenzioni dall’obbligo di deduzione per le entità intermedie, con soglia di rilevanza del 7% dei fondi propri e passività computabili
  • la modifica dell’art. 16-octies, che consente aa Banca d’Italia di fissare il MREL su base consolidata per soggetti controllati da un ente designato per la risoluzione, stabilendo le passività che possono concorrere al requisito
  • le modifiche all’art. 16-undecies, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare criteri e frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico per gli enti per i quali sia stato fissato il MREL
  • l’aggiornamento dell’art. 16-duodecies, che include la determinazione del MREL interno su base sub-consolidata nelle comunicazioni a EBA.

Il decreto dispone l’entrata in vigore immediata (art. 3) il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, proprio per sanare la procedura di infrazione.

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