E’ in esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e abroga la Direttiva 2002/65/CE.
La Direttiva aggiorna la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, per rafforzare la tutela dei consumatori e coordinare le norme europee frammentate, anche alla luce della crescente digitalizzazione.
Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è il 19 dicembre 2025, mentre in Italia la scadenza fissata dall’art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è il 10 ottobre 2025.
Fra le principali novità per i consumatori si segnalano:
- il recesso semplificato online con funzione dedicata e conferma, più avviso di ricevimento senza ritardo
- una maggiore chiarezza sugli obblighi informativi, incluse le condizioni di recesso e i moduli tipo
- il rafforzamento della coerenza normativa con la disciplina europea già vigente, evitando sovrapposizioni
- la previsione che i diritti riconosciuti siano irrinunciabili (art. 66-ter Codice)
- il coordinamento con normative settoriali in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Il decreto si compone di 5 articoli: le principali innovazioni riguardano il Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), in particolare con l’introduzione della Sezione II-bis (“Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”).
In sintesi:
-
l’art. 1 reca modifiche al Codice del consumo:
- Lett. a): recepisce l’art. 3, par. 3, lett. d), Direttiva 2011/83/UE (come modificata dalla direttiva 2023/2673), escludendo dall’applicazione alcuni contratti di servizi finanziari
- Lett. b): recepisce l’art. 6, par. 1, lett. h), Direttiva 2011/83/UE e riformula l’art. 49 Codice, rafforzando gli obblighi informativi sui diritti di recesso
- Lett. c): introduce l’art. 54-bis Codice, che disciplina l’esercizio del diritto di recesso tramite interfaccia online, imponendo una funzione ben visibile (“recedere dal contratto qui”) e una conferma del recesso.
- Lett. d): correzione all’art. 58 del Codice, con rinvio diretto al TUB anziché al d.lgs. 141/2010.
- Lett. e): inserisce la nuova Sezione II-bis, che disciplina in modo organico i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza; in particolare:
- art. 59-bis: definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, individuando le disposizioni applicabili (tra cui artt. 46, 49-bis, 51, comma 6, 54-bis, 62, 64, 65, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 67 del Codice)
- viene ribadito il principio di specialità: prevalenza delle norme settoriali europee e nazionali (bancarie, finanziarie, assicurative, previdenziali) rispetto al Codice (art. 46, comma 2)
- si conferma che le disposizioni del Codice hanno natura di lex generalis, salvo condizioni più favorevoli per i consumatori (art. 46, comma 3)
- vengono recepiti gli obblighi informativi sui mercati online (art. 6-bis direttiva 2011/83/UE, recepito in art. 49-bis Codice) e le regole sui contratti telefonici (art. 51, comma 6 Codice)
- viene salvaguardato il ruolo delle autorità di vigilanza settoriali (Banca d’Italia, IVASS, Consob, Covip) per il controllo e le sanzioni (art. 59-duodecies).