L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ, nella sezione “Benefici premiali” delle FAQ dedicate al concordato preventivo biennale, ove chiarisce a partire da quale anno sia applicabile l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, entro il limite di 70mila euro annui, per un soggetto che aderisce al concordato (Cpb).
L’Agenzia, in sintesi, afferma che tale esonero si applica ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale: pertanto, se un contribuente ha aderito nel 2024 al Cpb 2024-2025, potrà usufruire dell’esonero per il biennio 2025-2026.
L’Agenzia ricorda che l’art. 19, c. 3, del D. Lgs. n. 13/2024 (decreto Cpb) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del Cpb, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’art. 9-bis, c. 11, del D.L. 50/2017 (ovvero l’esonero dall’apposizione del visto di conformità).