WEBINAR / 27 Novembre
Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II


Novità normative e problematiche applicative

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Il decreto legislativo di recepimento della CCD 2 alla Camera

15 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato annunciato in Assemblea alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo di recepimento della CCD 2 (Direttiva 2023/2225/UE), relativa alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Si ricorda che la nostra rivista, sul tema, ha organizzato per il giorno 27 novembre p.v.  il webinar “Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II -Novità normative e problematiche applicative“.

Secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 della Direttiva, gli Stati membri devono infatti adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento, che si applicheranno a decorrere dal 20 novembre 2026, termine dal quale si intende abrogata la precedente direttiva CCD.

Tuttavia, la CCD e le relative disposizioni nazionali di recepimento continueranno comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026, e fino al loro termine (ad eccezione delle disposizioni indicate dall’art. 474 della CCD 2, che si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20/11/2026).

Il decreto legislativo presentato alla Camera attua la delega prevista dall’art. 4 della L. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024), che declina i criteri che consentono di recepire le disposizioni della richiamata direttiva e di garantire i necessari interventi di adeguamento e coordinamento della normativa nazionale vigente.

In seguito della consultazione pubblica terminata in data 4/09/2025, lo schema di decreto legislativo di recepimento della CCD 2, è così composto:

  • art. 1: reca modifiche al D. Lgs. 385/1993 (TUB)
  • art. 2: reca modifiche al D. Lgs. 141/2010 (sulla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
  • art. 3, che reca modifiche (di coordinamento):
    • al D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
    • al D.L. 1/2012 (DL Liberalizzazioni)
    • al D. Lgs. 209/2005 (CAP – Codice delle Assicurazioni Private)
    • al D. Lgs. 14/2019 (CCII – Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza)
    • alla L. 193/2023 (diritto all’oblio oncologico)
  • art. 4, 5 e 6: disposizioni di attuazione, clausola di invarianza finanziaria, entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Per diversi profili, il decreto ricorre alla disciplina secondaria di Banca d’Italia per la definizione di alcuni elementi di dettaglio, ovvero alle disposizioni di trasparenza: tuttavia, poiché la direttiva è di massima armonizzazione e particolarmente dettagliata, le disposizioni di trasparenza si limiteranno a recepire gli aspetti strettamente tecnici, operativi e di coordinamento con altre disposizioni, in linea con l’approccio già seguito per il recepimento della precedente CCD.

Si sintetizzano, qui di seguito, le principali novità introdotte nel TUB, in attuazione della CCD 2:

  • Capo I-bis del Titolo VI TUB:
    • si modifica il comma 1, lett. g) dell’art. 120-quinquies, recante la definizione di “intermediario del credito” (adeguando la disposizione all’art. 3, par. 1, n. 12) della CCD 2), per cui si fanno salve le ipotesi descritte dagli artt. 128-quater, c. 1-bis e 128-sexies, c. 1-bis del TUB, al fine di chiarire che non rientra nella nozione di intermediario del credito l’attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto autorizzato
      o abilitato all’erogazione del credito o a un mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, quando tale attività è:

      • non remunerata
      • prestata a titolo accessorio nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale
      • esercitata in via principale relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e dei contratti di credito al consumo disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB
    • si modifica il comma 1, lett. i) dell’art. 120-quinquies, escludendo dalla definizione di “servizio di consulenza” anche l’attività di cui al nuovo art. 120-undecies.1
      TUB, in cui è confluita la disciplina delle banche dati per i contratti di credito immobiliare ai consumatori
    • si modifica l’art. 120-undecies del TUB, recante la verifica del merito creditizio, sopprimendo al comma 5, l’inciso “e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati“, e l’abrogazione del comma 7: trattasi di modifiche di mero coordinamento rispetto agli interventi effettuati altrove nel TUB, in quanto l’inciso è ora superfluo dal nuovo art. 127-ter del TUB, che si applica a tutti i contratti di credito; inoltre, l’abrogazione del comma 7 si rende necessarie in seguito alle modifiche all’art. 125 TUB sul contenuto minimo delle banche dati e le informazioni al consumatore (non abrogare tale comma avrebbe implicato che il richiamo ivi contenuto alle modifiche all’art. 125
      TUB si sarebbero applicate integralmente anche al credito immobiliare)
    • si introduce l’art. 120-undecies.1 TUB, con la nuova disciplina sulle banche dati, che ricalca i contenuti delle disposizioni del previgente art. 125 del TUB
    • si introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 120-noviesdecies TUB, prevedendo, simmetricamente a quanto ora disposto all’art. 125-bis per il credito ai consumatori, anche con riferimento al credito immobiliare, che la valutazione di nullità della clausola contrattuale è limitata alla difformità del contratto rispetto all’informativa personalizzata fornita al consumatore: l’art. 117, c. 6, del TUB trova applicazione nel caso in cui il contratto riporti delle clausole, tassi, prezzi e condizioni diverse da quelle fornite al consumatore
      nell’ultimo “Prospetto informativo europeo standardizzato” (PIES)
  • Capo II del Titolo VI del TUB:
    • si modificano alcune “definizioni” di cui all’art. 121 del TUB, applicabili al Capo II sul credito al consumo:
      • si introduce la lettera c-bis) relativa alla definizione di “servizio accessorio” che, conformemente all’art. 3, par. 1, n. 4) CCD 2, si riferisce a un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito
      • allinea la definizione di “contratto di credito collegato” di cui alla lett. d), rispetto all’art. 3, par. 1, n. 20) CCD 2
      • si introduce la lettera g-bis) contenente la definizione di “importo totale dovuto dal consumatore” che recepisce l’art. 3, par. 1, n. 6) CCD 2
      • si modifica la lettera h) sulla definizione di “intermediari del credito”: anche nel caso dei contratti di credito al consumo, non rientra nella definizione di intermediario del credito l’attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto finanziatore o a un agente in attività finanziaria/mediatore creditizia, quando tale attività è non remunerata e prestata a titolo accessorio (in conformità all’art. 3, par. 1, n. 12) CCD 2
      • si introduce la lettera m-bis) relativa alla definizione di “profilazione”, per allineamento all’art. 3, par. 1, n. 14) CCD 2
      • si introduce la lettera m-ter) sul servizio di consulenza, che recepisce l’art. 3, par. 1, n. 17) CCD2
      • si introduce la lettera m-quater) in merito ai servizi di consulenza sul debito, che adegua il TUB all’art. 3, par. 1, n. 22) CCD 2
      • si introduce la lettera m-quinquies) che allinea la definizione di trattamento a quanto previsto dall’art. 4, punto 2) del GDPR
    • si introducono modifiche all’art. 122, comma 1 del TUB recante disposizioni in tema di “ambito di applicazione”:
      • si modifica la lettera a) escludendo dall’applicazione della disciplina del credito al consumo i contatti di valore superiore a 100.000 euro
      • si abrogano le lettere c) e d) in quanto per i contratti come i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo (qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme), la CCD2 non prevede più un’esenzione totale ma solo un regime semplificato per tali tipi di contratti di credito
      • si introduce la lettera g-bis) per escludere i finanziamenti concessi da un datore di lavoro, o da società del gruppo di appartenenza, esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato
      • si introducono le lettere i-bis) e i-ter), con le dilazioni di pagamento escluse dall’ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II del TUB
      • si introduce la lettera o-bis) con cui si esercita l’opzione prevista dall’art. 2, par. 5, CCD 2, che consente agli Stati membri di esentare dall’applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo le carte di debito differito: l’esenzione opera a condizione che il credito sia rimborsato entro 40 giorni, senza interessi e senza altre spese, ad eccezione di spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento; le carte di debito differito con queste caratteristiche continueranno ad essere disciplinate dalla sola normativa relativa ai servizi di pagamento (artt. 3, 8 e 32 del D. Lgs. 11/2010 e artt. 127 bis e 144 TUB)
    • si introduce un nuovo comma 1-ter all’art. 122 TUB, per cui ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera i-bis) del comma 1, si considera offerta di credito da parte di terzi (esclusa quindi dall’esenzione) anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, che prevedano la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione:
      • sarà il terzo cessionario del credito ad essere tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Capo II del Titolo VI del TUB per i finanziatori
      • qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla L. 130/1999, gli obblighi previsti per i finanziatori dalla disciplina sul credito al consumo sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento (cd. “servicer“): la norma considera solo cartolarizzazioni conseguenti a dilazione di pagamento realizzate per il tramite di cessione pro-soluto del credito a favore della società di cartolarizzazione
    • si introduce un nuovo comma 5-bis all’art. 122 TUB, per l’applicazione di un regime semplificato per contratti di credito meno rischiosi per il consumatore, demandando alle disposizioni di Banca d’Italia, conformemente alla delibera del CICR, la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili
    • si introduce il nuovo art. 122-bis TUB, introducendo un generale obbligo per il finanziatore e l’intermediario ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, con specifici oneri informativi a suo carico e divieti di discriminazione
    • si modifica l’art. 123 TUB, in tema pubblicità, con le informazioni di base da includere negli annunci pubblicitari
    • si introduce il nuovo art. 123-bis TUB, con l’obbligo per il finanziatore di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni generali relative ai contratti di credito definendone la forma: Banca d’Italia dovrà precisarne il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali
    • si modifica l’art. 124 TUB, sugli obblighi precontrattuali, stabilendo in particolare che le informazioni debbano essere fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
    • si introduce l‘art. 124.1 TUB, relativo alla concessione non sollecitata di credito, al consenso desunto e alle pratiche di commercializzazione abbinata, confermando il divieto di commercializzazione abbinata già presente per il credito immobiliare; l’opzione prevista dall’art. 14, par. 2, della CCD II non è stata esercitata (avrebbe consentito ai finanziatori
      di chiedere al consumatore l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio in concomitanza alla concessione del credito), in quanto ritenuta fra le pratiche di commercializzazione scorretta
    • si introduce l’art. 124.2 TUB, sulla disciplina servizi di consulenza, riservata a finanziatori e intermediari del credito: tale servizio può essere qualificato come indipendente solo se reso da consulenti di cui all’art. 128-sexies, c. 2-bis, TUB
    • si modifica, riscrivendolo quasi integralmente, l’art. 124-bis TUB, in materia di verifica del merito creditizio: si assicura in particolare il coordinamento tra la disciplina della valutazione del merito di credito prevista dalla CCD2 e la normativa prudenziale, confermando che il processo di valutazione deve assicurare al contempo la corretta valutazione dei rischi secondo i canoni di sana e prudente gestione e la tutela del cliente
    • si modifica l’art. 125 TUB, recante la disciplina delle banche dati (come il CRIF), per cui vi avranno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano le disposizioni del GDPR e si descrivono le informazioni minime che le banche dati devono necessariamente contenere; si introducono inoltre specifici obblighi informativi per il consumatore qualora la domanda di credito venga rifiutata sulla base delle informazioni presenti in una banca dati
    • si modifica l’art. 125-bis TUB, recante la disciplina di “contratti e comunicazioni”
    • si modifica l’art. 125-ter TUB, concernente la disciplina del recesso del consumatore, incidendo sulle tempistiche per l’esercizio del diritto
    • si modifica l’art. 125-quinquies TUB, sui contratti di credito collegati, da ritenersi risolto di diritto, senza penalità, qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni/servizi conformemente agli artt. 52-57 del Codice del consumo
    • si modifica l’art. 125-sexies TUB sulla disciplina del rimborso anticipato, in linea con la nota sentenza della Corte di giustizia UE Lexitor
    • si modifica l’art. 125-octies TUB, sulla disciplina dello sconfinamento
    • si introduce l’art. 125-octies.1 TUB, con la disciplina della riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento, ricondotta, rispettivamente, a quella delle modifiche unilaterali del contratto e a quella del recesso del finanziatore
    • si modifica l’art. 125-decies TUB sulla disciplina dell’inadempimento del consumatore: il finanziatore dovrà adottare idonee procedure nei confronti dei consumatori in difficoltà, al fine di esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi, demandando al provvedimento d’attuazione di Banca d’Italia l’individuazione degli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, dei casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché delle misure adottabili dal finanziatore, come la modifica delle condizioni del contratto di credito
    • si inserisce l’art. 125-undecies TUB, recante la disciplina delle remunerazioni e requisiti di professionalità del personale degli intermediari del credito
    • si inserisce l’art. 125-duodecies TUB in tema di educazione finanziaria
    • si introduce l’art.125-terdecies TUB, relativo ai servizi di consulenza al debito: i consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito possono accedere ai servizi di consulenza sul debito erogati da fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal MEF
  • Capo III del Titolo VI del TUB: si inserisce il nuovo art. 127-ter, concernente la valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, estendendo a tutti i contratti di finanziamento i presidi sull’intervento umano previsti dall’art. 124-bis c. da 2 a 2-sexies e 3
  • Titolo VI-bis del TUB: si modifica la disciplina degli “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi“, per cui dalla definizione di intermediazione del credito di cui all’art. 121, lett. h) TUB, discende il chiarimento di cui agli artt. 128-quater, c. 1-bis e 128-sexies, c. 1-bis, TUB ove si dispone espressamente che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria/mediazione creditizia l’attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore ad un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito o ad un mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB.
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