Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 14 ottobre 2025, il Regolamento (UE) 2025/2075 dell’8 ottobre 2025 che modifica il Regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l’introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell’Unione.
L’art. 5, par. 2, del Regolamento (UE) n. 909/2014 disciplina il periodo di regolamento per la maggior parte delle operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione: la data prevista per il regolamento per tali operazioni non deve essere successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione (ciclo di regolamento “T+2”).
Periodi di regolamento più lunghi per le operazioni su valori mobiliari aumentano i rischi per le parti dell’operazione e riducono le opportunità per acquirenti e venditori di concludere altre operazioni: per tali motivi molte giurisdizioni di paesi terzi sono passate ad un periodo di regolamento di un giorno lavorativo dopo la negoziazione (“T+1”).
Il passaggio a livello mondiale a periodi di regolamento più brevi sta tuttavia creando disallineamenti tra i mercati finanziari dell’Unione e quelli mondiali, che aumenteranno ulteriormente quando un maggior numero di paesi passerà al regolamento T+1, aumentando di conseguenza i costi causati da tali disallineamenti per i partecipanti al mercato dell’Unione.
Inoltre, alcuni mercati dei capitali hanno già ridotto il ciclo di regolamento, portandolo per alcuni tipi di operazioni a T+0: nell’Unione, i depositari centrali di titoli regolano già un numero non trascurabile di operazioni su base T+0.
ESMA, nella relazione del 18/11/2024 sulla valutazione dell’opportunità di abbreviare il ciclo di regolamento nell’UE, è giunta alla conclusione che l’accorciamento del ciclo di regolamento nell’Unione a T+1 ridurrebbe significativamente i rischi nel mercato, in particolare i rischi di controparte e volatilità, e libererebbe il capitale non più necessario per coprire le richieste di margini.
Si è pertanto ritenuto opportuno, con il Regolamento oggi pubblicato in GU UE, introdurre una modifica mirata del Regolamento (UE) n. 909/2014, volta a ridurre l’attuale ciclo di regolamento obbligatorio a non più di un giorno lavorativo dopo la negoziazione, che non impedirebbe ai depositari centrali di titoli di regolare volontariamente le operazioni il giorno stesso della negoziazione, ove tecnicamente possibile.
Il regolamento contempla poi delle specifiche esenzioni a tale abbreviazione.
Come noto, infatti, le operazioni di finanziamento tramite titoli consentono ai partecipanti al mercato di gestire il proprio fabbisogno di liquidità e di finanziamento in modo flessibile: tuttavia, in considerazione del loro carattere non standardizzato e, in particolare, dei periodi di regolamento non standardizzati che potrebbero dover essere concordati dalle parti di tali operazioni per il conseguimento dei loro obiettivi, e al fine di evitare di scoraggiarne l’esecuzione in sedi di negoziazione, tali operazioni saranno esentate dal requisito relativo al ciclo di regolamento T+1.
Al contempo, per evitare qualsiasi rischio di elusione del requisito relativo al ciclo di regolamento T+1, l’esenzione si applicherà solo se le operazioni di finanziamento tramite titoli siano documentate come operazioni singole, composte da due operazioni collegate: pertanto, ai fini del requisito del ciclo di regolamento T+1, le operazioni di finanziamento tramite titoli non documentate saranno comunque soggette a tale requisito.