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Trust opaco estero e regime delle plusvalenze da cessione di quote societarie

6 Ottobre 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Con la risposta ad interpello n. 175/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti in merito al regime tributario applicabile alle plusvalenze generate dalla cessione della totalità delle quote di partecipazione detenute da un trust opaco estero, fiscalmente non residente in Italia, in una società di diritto svizzero.

Più nel dettaglio, il trust Istante rappresentava che la società di diritto svizzero in parola era proprietaria esclusiva, da oltre cinque anni, di un immobile a destinazione abitativa localizzato nel territorio dello Stato italiano.

Ciò posto, in sede di interpello, il contribuente sottoponeva all’attenzione dell’Ufficio tre quesiti.

La prima questione aveva ad oggetto, in buona sostanza, l’individuazione del regime fiscale applicabile alla plusvalenza derivante dalla cessione della totalità delle quote di partecipazione sociale.

A tale riguardo, secondo il parere dell’Istante, l’art. 23, comma 1-bis non potrebbe essere validamente invocato qualora il patrimonio della partecipata non residente fosse costituito, in via prevalente, da immobili posseduti da oltre cinque anni situati in Italia, mancando, in questo caso, l’intento speculativo che distingue le fattispecie disciplinate dall’art. 67, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR.

Il secondo quesito riguardava il trattamento impositivo dei redditi percepiti dai beneficiari residenti in Italia, qualora il trust estero fosse risultato residente in un Paese a regime fiscale privilegiato, a rigore dell’art. 47-bis del Tuir.

Il terzo quesito, infine, concerneva le modalità di determinazione, per i beneficiari residenti in Italia, delle parti da imputare a capitale ovvero a reddito in caso di distribuzione, da parte del trust, del ricavato della vendita delle quote della Società estera, già oggetto di segregazione.

Muovendo da tali premesse, l’Ufficio ha condiviso solo parzialmente la soluzione formulata dall’Istante, dichiarando, per contro, inammissibili il secondo e terzo quesito atteso che essi non incidevano direttamente sulla sfera giuridico-tributaria dell’Istante.

Anzitutto, l’Agenzia ha confermato, in linea con quanto prospettato dal contribuente, che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è qualificabile quale reddito diverso di natura finanziaria, a norma dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR.

Inoltre, posto che il valore della partecipazione è conseguenza, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, la plusvalenza può essere considerata prodotta nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, cit.

Norma quest’ultima che, ai fini applicativi, non tiene conto della durata del possesso dell’immobile oggetto di trasferimento, derivandone a corollario che l’esclusione del possesso ultra-quinquennale contemplata dall’art. 67, comma 1, lett. b) e b-bis) si applicherebbe alle sole cessioni di beni immobiliari e non già anche alle cessioni di partecipazioni societarie.


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