Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1942 del 29 settembre 2025, con le modalità di applicazione del Regolamento e-IDAS per quanto riguarda i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati.
I servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati garantiscono l’integrità, l’autenticità e la correttezza del processo e dei risultati della convalida rispettivamente di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati.
In base all’art. 33, par. 2 di e-IDAS, la Commissione, mediante atti di esecuzione, deve stabilire un elenco di norme di riferimento e le specifiche e procedure applicabili al servizio di convalida qualificato: si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 dell’art. 33 di e-IDAS siano stati rispettati ove il servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate sia conforme a tali norme, specifiche e procedure.
La presunzione di conformità di cui all’art. 33, par. 2, e all’art. 40 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (e-IDAS) si applicherà quindi, solo se tali servizi di convalida siano conformi alle norme tecniche stabilite nel regolamento di esecuzione oggi pubblicato, che rispecchiano le prassi consolidate e ampiamente riconosciute nei settori pertinenti.
Se un prestatore di servizi fiduciari rispetta i requisiti di cui all’allegato del regolamento, gli organismi di vigilanza dovranno quindi presumere la conformità ai pertinenti requisiti del Regolamento e-IDAS e tenere conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario: un prestatore di servizi fiduciari qualificato potrà comunque fare affidamento su altre pratiche per dimostrare la conformità a e-IDAS.