Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 01 agosto 2025, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, in relazione alle questioni sulle quali ancora sussiste un contrasto giurisprudenziale, relativamente ai presupposti per la declaratoria di nullità parziale della fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 C.c. del modello ABI, censurate da Banca d’Italia, in quanto integranti ipotesi di intese anticoncorrenziali.
Queste le questioni di diritto poste dal Tribunale:
- Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 C.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza
- Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza
- Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 363-bis C.p.c., l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione esige che ricorra una questione esclusivamente di diritto:
- necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non ancora risolta dal Supremo Collegio
- tale da presentare gravi difficoltà interpretative
- suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nel caso di specie tutte e tre le condizioni per il rinvio pregiudiziale, soprattutto in quanto la formula “non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione” è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo da includere anche le ipotesi in cui si siano riscontrati contrasti tra pronunce della giurisprudenza di legittimità, come nel caso de quo.
Preliminarmente, Il Tribunale puntualizza che la nota pronuncia n. 41994/2021 delle Sezioni Unite non risulta essere stata messa in discussione dalla giurisprudenza di legittimità sotto il profilo del rimedio applicabile avverso le fideiussioni riproduttive delle clausole del modello dell’A.B.I. censurate da Banca d’Italia (ovvero la nullità parziale delle singole clausole della fideiussione conformi al modello ABI): successivamente a tale sentenza, non si registrano precedenti della Cassazione contrari alla tesi della nullità parziale, che abbiano sostenuto la sufficienza della tutela risarcitoria.
Consistenti divergenze sussistono, invece in merito ai presupposti necessari per la configurazione della fattispecie di invalidità, che il Tribunale di Siracusa analiticamente espone (qui di seguito sintetizzate).
Il contrasto sulla nullità parziale nelle fideiussioni su modello ABI, oltre il 2002-2005
- la pronuncia della Prima Sezione della Cassazione n. 30383/2024, ha dichiarato di porsi nel solco della sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite ed ha concluso che, ove la fideiussione riproduttiva del modello ABI risalga a periodo successivo al 2005, la sua nullità non possa reputarsi ex se dimostrata attraverso la semplice evidenziazione della corrispondenza tra le clausole contenute nel testo fideiussorio e quelle dello schema dell’ABI censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (nello stesso senso, altresì, la pronuncia della Prima Sezione, n. 1170/2025)
- una pronuncia della Terza Sezione (n. 20648/2024) si è espressa in modo opposto: effettivamente l’art. 1957 C.c. è una norma protettiva del fideiussore, e la clausola riproduttiva del modello ABI è quindi nulla, come dichiarato dal provvedimento di Banca d’Italia nel 2005, ben anteriore al contratto di fideiussione omnibus oggetto di causa, stipulato nel 2011: per il Tribunale di Siracusa dunque, il fatto che la Cassazione, senza compiere ulteriori indagini, abbia ricollegato la nullità della disposizione negoziale derogativa dell’art. 1957 c.c. al provvedimento sanzionatorio dell’autorità di vigilanza, rende evidente come sia stata la mera riproduzione (parziale) dello schema dell’A.B.I. sanzionato da quest’ultima, ad inficiare la validità della clausola in esame; e ciò nonostante la fideiussione prestata dalla parte ricorrente risalisse al 2011 e fosse dunque stata prestata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto si è svolto l’accertamento compiuto da Banca d’Italia nel 2005
- nello stesso senso la sentenza della Terza Sezione n. 27243/2024, per cui la nullità della clausola contrattuale delle fideiussione riproduttiva del modello ABI si fonda sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, come rilevato dalle Sezioni Unite nel 2021; ricordato come, nel caso di specie, la fideiussione fosse stata prestata nel 2006 contestualmente alla stipula del leasing, l’affermazione per la quale “se vi fosse la clausola nulla del modello A.B.I., quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle” implica, per il Tribunale di Siraqcusa, che garanzie rilasciate al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, la mera riproduzione dello schema censurato da Banca d’Italia sia stata reputata sufficiente, dalla sentenza della Terza Sezione, per inficiare la validità delle previsioni dei singoli negozi fideiussori.
Il contrasto giurisprudenziale sull’estensione della nullità parziale alle fideiussioni specifiche
- in diverse pronunce del 2024 e del 2025 si riscontra che il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, che vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata da ABI, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce (v. Cass. Civ. Sez. I, n. 30383/2024, Cass. Civ. Sez. I n. 1170/2025, Cass. Civ. Sez. I n. 8669/2025, Cass. Civ. Sez. I, n. 21841/2024, Cass. Civ. Sez. III, n. 657/2025, Cass. Civ. Sez. III, n. 660/2025
- per il Tribunale di Siracusa, tuttavia, tale indirizzo si scontra inesorabilmente con il risultato raggiunto dalla sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite, le quali, in via consequenziale hanno confermato la pronuncia di merito nella parte in cui essa aveva dichiarato parzialmente nulle due fideiussioni, una delle quali presentava senz’altro natura specifica; e infatti:
- nello stesso senso viene richiamata la pronuncia di merito della Corte d’Appello di Roma, n. 3746/2016
- anche la pronuncia della Sezione Terza, n. 27243/2024, nell’annullare la sentenza di merito che aveva escluso nel caso di specie la nullità ex art. 2 della L. 287/1990 per non essere la fideiussione riconducibile alla categoria omnibus, ha puntualizzato, reputando ciò “dirimente”, che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello A.B.I., quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Decadenza ex art. 1957 C.c.: mera istanza stragiudiziale o azione giudiziaria?
- la recente pronuncia della Terza Sezione n. 5179/2025 si è espressa nel senso della sufficienza della richiesta non giudiziale ad evitare la decadenza di cui all’art. 1957 C.c. e, pertanto l’estinzione della fideiussione riproduttiva dell’analoga clausola del modello ABI (v. anche Cass. Civ. Sez. I, n. 660/2025)
- la pronuncia, invece, della Sezione Terza, n. 20648/2024, si è espressa nel senso che, ove sia stata dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema dell’ABI censurato da Banca d’Italia nel 2005, l’estinzione della garanzia potrebbe essere scongiurata soltanto con l’avvio di iniziative di carattere giurisdizionale, anche in presenza della previsione contemplante il c.d. pagamento a semplice richiesta.