La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16828 del 23 giugno 2025 (Pres. Di Virgilio, Rel. Tedesco), si è espressa sulla sussistenza dei requisiti formali richiesti per la validità della scrittura privata prodotta in giudizio dalle parti, disattendendo le conclusioni cui era giunta la Corte territoriale.
La Corte d’Appello, in particolare, nella sentenza impugnata, aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata su un accordo sottoscritto dalle parti, rilevando l’assoluta incertezza in ordine alla sua riconducibilità e quindi opponibilità alle parti in causa, per la sottoscrizione effettuata solo in calce e non nelle pagine precedenti.
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, rileva l’errata applicazione dell’art. 2719 C.c., chiarendo che la sottoscrizione della scrittura privata in calce al documento è sufficiente a imputare alla persona che sottoscrive il contenuto del documento.
Sul tema della validità della scrittura privata, la Corte ricorda inoltre che la giurisprudenza ha altresì sostenuto che anche la sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensì a margine dello stesso, fa presumere, in mancanza di prova contraria, l’espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta (v. Cass. n. 16256/2013).
In definitiva, l’eventuale firma a margine di ogni foglio non è richiesta al fine del requisito legale della sottoscrizione, ma ha solo la diversa funzione, nel caso di documento che consta di più fogli, di impedire la sostituzione di uno dei fogli che compongono il documento.