Con ordinanza del 22 gennaio 2025, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano (Dott. Mambriani) ha chiarito che la partecipazione sociale ceduta illegittimamente, in violazione del diritto di prelazione statutaria del socio, non può essere oggetto di sequestro giudiziale ex art. 670 c.p.c.
Nel caso in oggetto, il socio di una S.r.l. aveva agito in via cautelare per ottenere il sequestro giudiziario della quota ceduta da altro socio a un terzo acquirente (anch’esso socio della S.r.l.).
Più precisamente, il socio ricorrente aveva proposto ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. lamentando di essere stato illegittimamente pretermesso, in violazione della clausola di prelazione prevista nello statuto della stessa società.
Il ricorso, tuttavia, è stato rigettato dal Giudice meneghino, il quale non ha ritenuto sussistenti i requisiti per il sequestro giudiziario della partecipazione ceduta al terzo acquirente.
Invero, nell’ordinanza è stato ribadito che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di alcun diritto di riscatto della partecipazione ceduta verso il terzo acquirente.
La clausola statutaria di prelazione, infatti, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito), ha natura contrattuale e non legale.
Proprio per tale ragione, nell’ordinanza si afferma che “in ogni caso, e sinanco in astratto, non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta”.
Tale provvedimento di natura cautelare mal si presta a tutelare il socio pretermesso, “non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso della stessa” quota sociale, e che invece costituisce il principale presupposto per la concessione dello stesso.