Con Risposta n. 180/2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta applicazione del comma 1, ed in via subordinata del comma 2, dell’articolo 177 del TUIR, nella formulazione previgente a quella attualmente in vigore, relativamente al diverso regime fiscale delle operazioni di permuta, anziché di conferimento, di partecipazioni di controllo.
In particolare, secondo il disposto dell’art. 177, c. 1, TUIR, la permuta di partecipazioni di controllo resta fiscalmente neutra (cioè non genera reddito imponibile) se il soggetto che la effettua rientra tra quelli indicati nell’art. 73, lett. a) e b), e se attribuisce in cambio azioni proprie ai soci della società controllata, a condizione che il costo fiscale delle azioni date in permuta venga trasferito alle azioni ricevute.
Il comma 2 dell’art. 177 disciplina, invece, il conferimento di partecipazioni che attribuiscono o incrementano il controllo in capo alla conferitaria, prevedendo il c.d. regime di realizzo controllato per il conferente, assumendosi come valore di realizzo quello pari alla quota del patrimonio netto iscritto dalla conferitaria.
Le modifiche apportate a tale disciplina dal D. Lgs. 192/2024 riguardano, da un lato, l’eliminazione della condizione che l’incremento del controllo – a seguito di permuta o di conferimento di partecipazioni di controllo – avvenga “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”, dall’altro, per ciò che concerne il conferimento di partecipazioni di controllo (comma 2), l’introduzione di un meccanismo di determinazione della minusvalenza deducibile, fondato sul confronto tra valore di realizzo e valore normale, al fine di limitare la deducibilità in presenza di disallineamenti potenzialmente elusivi tra il costo fiscale e il valore effettivo delle partecipazioni conferite.
Nel caso di specie, la società istante, cioè la scambiante, aveva trasferito alla società acquirente (BETA) la totalità delle partecipazioni detenute in una società terza (GAMMA) mediante permuta.
L’acquirente (BETA) trasferiva, dal proprio canto, oltre un numero di azioni proprie, anche azioni di un’ulteriore società (DELTA).
L’istante, dunque, interrogava l’Agenzia in merito alla possibile applicazione del primo comma dell’art. 177 del TUIR, ed in particolare, se nell’ambito di tale operazione, fosse possibile attribuire alle azioni ricevute il valore contabile ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione data in permuta, ovvero, applicare alternativamente il regime di “realizzo controllato” di cui al successivo comma del medesimo articolo.
L’Agenzia ha risposto negativamente ad entrambi i quesiti.
In primo luogo, l’Agenzia ha ricordato che per l’applicazione dell’istituto della permuta di partecipazioni, che garantisce la neutralità fiscale dell’operazione, la società acquirente può dare in permuta solo azioni proprie, non assumendo rilevanza, ai fini dell’assolvimento dei già menzionati requisiti, il trasferimento di partecipazioni detenute in altre società.
Pertanto, premesso che le partecipazioni provenienti da altre società (DELTA) risultano irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 177 comma 1 del TUIR, e poiché le partecipazioni nella società acquirente ricevute in permuta non sono state iscritte dall’istante al medesimo costo fiscalmente riconosciuto di quelle date in permuta, l’Agenzia ha ritenuto l’operazione realizzativa secondo le regole ordinarie.
In subordine, l’Ufficio ha ritenuto inapplicabile, anche la disciplina del “realizzo controllato” di cui al co. 2 dell’art. 177 del TUIR in quanto quest’ultimo fa riferimento al conferimento di partecipazioni, e non alla permuta, come nel caso prospettato dall’istante.
Le due operazioni, pur avendo il medesimo risultato e la stessa finalità, si distinguono per la modalità applicativa, rendendo pertanto inidonea l’applicazione di tale regime al caso prospettato dall’istante.