Il Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 3438 del 2 aprile 2025 (Pres. A. Tucci, Rel. F.G. Porta), si è pronunciato in merito alla responsabilità dell’intermediario nei confronti di un correntista, per un asserito danno dallo stesso subito, a fronte di un malfunzionamento del sistema di home banking riscontrato da quest’ultimo.
In particolare, nel caso di specie, il cliente lamentava il malfunzionamento del servizio di home banking e, inoltre, sosteneva che tale disservizio aveva cagionato un danno risarcibile derivante dall’impossibilità di procedere al pagamento del saldo del prezzo di un bene.
Il ricorso è stato respinto dal Collegio barese in quanto, nella documentazione in atti, non si sono rinvenuti validi elementi a suffragio della intervenuta risoluzione del contratto concluso con il venditore, “né consta documentazione da cui poter causalmente ricondurre la presupposta risoluzione del contratto (i.e. l’impossibilità di eseguire il bonifico del saldo prezzo) univocamente al disservizio causato dalla convenuta (cfr. ABF Coll. Bari, dec. n. 13516/2023)”.
Infatti, ad avviso del Collegio, difetta nel caso di specie “la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato dal creditore, ossia degli elementi costitutivi della pretesa avanzata con il ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25160/2018)”.
In definitiva, il Collegio sul tema ha statuito che il disservizio del sistema di home banking non determina un danno in re ipsa ma, anzi, si ritiene necessario dimostrare il nesso causale intercorrente tra il disservizio e il danno patito dal correntista.