Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2025, Serie L, due Regolamenti delegati della Commissione, che integrano il Regolamento Green Bond, con la procedura per l’esercizio da parte di ESMA del potere sanzionatorio sui verificatori esterni, e sulle commissioni che l’Autorità stessa deve applicare ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi UE.
Più nel dettaglio, sono stati pubblicati:
- il Regolamento delegato (UE) 2025/754 del 16 aprile 2025 che integra il Regolamento (UE) 2023/2631 con le norme procedurali per l’esercizio, da parte di ESMA, del potere di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora ai verificatori esterni
- il Regolamento delegato (UE) 2025/755 del 16 aprile 2025 che integra il Regolamento (UE) 2023/2631 specificando il tipo di commissioni che ESMA deve addebitare ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento.
Quanto al procedimento per comminare sanzioni / penalità di mora, in estrema sintesi:
- al fine di dare attuazione al diritto di difesa, garantito dall’art. 63, par. 5, del Regolamento Green Bond, una persona oggetto di indagini da parte di ESMA in ragione del fatto che potrebbe aver commesso una delle violazioni di cui all’art. 60, par. 1, avrà il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente assistita dal proprio difensore, entro un termine ragionevole di almeno 4 settimane prima che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta le proprie conclusioni a ESMA
- ESMA valuterà la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti: prima di adottare una decisione definitiva di imporre una sanzione pecuniaria o una penalità di mora, ESMA riconoscerà all’indagato il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte
- poiché l’art. 61 impone a ESMA di infliggere penalità di mora, anche quando una persona oggetto delle indagini rifiuti di sottoporsi a tali indagini o di fornire le informazioni richieste dall’Autorità, per garantire appieno il suo diritto di difesa, questa potrà presentare osservazioni scritte sulla questione oggetto delle indagini o sull’adeguatezza della penalità di mora, prima dell’imposizione di tale penalità
- qualora sia giustificata un’azione urgente ai sensi dell’art. 64, par. 2, al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario, ESMA dovrebbe poter adottare una decisione provvisoria senza dare alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni, consentendole tuttavia di essere sentita il prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria e prima dell’adozione di una decisione di conferma
- qualora ESMA decida di imporre una penalità di mora, la persona interessata avrà la possibilità di essere sentita e di non essere più soggetta a penalità di mora quando ottempera alla decisione presa da ESMA nei suoi confronti
- una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o di ESMA, la persona oggetto delle indagini avrà il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali: l’uso dei documenti del fascicolo consultati sarà consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del Regolamento Green Bond
- i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora considereranno la legislazione vigente dell’Unione in materia di imposizione e applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza, come pure dell’esperienza di ESMA nell’applicazione di tale legislazione
- per garantire la custodia degli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie e dalle penalità di mora riscosse, ESMA li depositerà su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di una singola sanzione pecuniaria o penalità di mora, e verranno trasferiti alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
Infine, ed in relazione al contenuto del secondo regolamento delegato, le commissioni che ESMA addebiterà ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee, sono volte a recuperare integralmente tutti i costi sostenuti da ESMA per la registrazione, il riconoscimento e la vigilanza dei verificatori esterni, compresi i costi diretti e indiretti.
I costi indiretti, in particolare, consisteranno in una quota proporzionale ragionevole delle spese generali fisse e variabili di ESMA, relative alle attività di vigilanza a norma del Regolamento Green Bond.