Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2025/753 del 16 aprile 2025, che integra il Regolamento (UE) 2023/2631 (c.d. Regolamento Green Bond), con il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità, comunicano volontariamente nei modelli per l’informativa periodica post-emissione.
Gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità possono scegliere di comunicare le informazioni di cui all’art. 21 del Regolamento Green Bond usando i modelli facoltativi comuni indicati in tale articolo; l’art. 20 del Regolamento, inoltre impone alla Commissione di pubblicare orientamenti che definiscono modelli per l’informativa volontaria pre-emissione per gli emittenti di tali obbligazioni.
Il Regolamento delegato intende garantire coerenza e comparabilità tra i modelli pubblicati in tali orientamenti (pre-emissione) e i modelli che gli emittenti di tali obbligazioni dovrebbero utilizzare quando comunicano volontariamente informazioni post-emissione, faciliterà l’uso delle informazioni contenute in tali modelli da parte degli investitori, aumentando quindi la trasparenza.
Con il regolamento delegato pubblicato, quindi:
- si offre chiarezza sull’uso dei modelli di informativa post-emissione:
- indicando la frequenza con cui gli emittenti dovrebbero pubblicare l’informativa periodica post-emissione, che deve considerare il fatto che l’emittente ottenga o meno una verifica esterna dell’informativa
- specificando il linguaggio da utilizzare per l’informativa volontaria, nonché i mezzi di pubblicazione e per quanto tempo le informazioni comunicate devono restare disponibili
- specificando il modo con cui gli emittenti devono procedere qualora debbano correggere l’informativa
- si incoraggia l’adozione di tali modelli
- si contribuisce a migliorare la trasparenza e la standardizzazione nel mercato delle obbligazioni sostenibili
- si specifica che le autorità competenti creeranno un punto di contatto che fungerà da destinatario di tutte le notifiche effettuate dall’emittente ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Green Bond.