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Trasferimenti tra trust e applicabilità dell’imposta sulle donazioni

16 Luglio 2025

 Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 170/2025, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti sulle imposte indirette applicabili agli atti di dotazione di beni da parte di un trustee a favore di trust successivi, costituiti in adempimento delle disposizioni regolamentari del trust originario, affermando l’applicabilità dell’art. 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990, relativamente all’imposta sulle donazioni.

Nel caso esaminato, si trattava di un trust istituito da tre fratelli a beneficio dei discendenti in linea retta di ciascuno di essi.

In particolare, il trust era finalizzato a mantenere l’integrità dell’assetto del gruppo societario e della compagine sociale formata dai tre fratelli disponenti. 

Ciò posto, il regolamento prevedeva, tra l’altro, che il trustee fosse tenuto all’istituzione di altrettanti trust, fin quando i beneficiari non avessero compiuto il trentesimo anno di età, in conformità agli scopi perseguiti dal trust, onde provvedere alle esigenze dei soggetti beneficiari.

All’esito, vennero costituiti tre distinti trust con regole e caratteristiche identiche al trust originario e, per ciascuno di essi, venne nominato quale trustee il gestore del trust originario. 

Il trust Istante (in persona del trustee) rappresentava altresì di voler attribuire ad ognuno dei nuovi trust una quota pari un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del trust originario al fine di incrementarne le risorse.

Così, in punto di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale alle attribuzioni, l’Istante riteneva che l’incremento patrimoniale dovesse scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non già l’imposta sulle successioni e donazioni, al pari di qualsiasi atto di dotazione di beni in trust

L’Ufficio, tuttavia, ha propeso per una differente soluzione

Dopo aver riepilogato i lineamenti essenziali della disciplina del trust, l’Agenzia ha precisato che, in linea di principio, il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni sorge nel momento in cui i beni vincolati vengono attribuiti ai rispettivi beneficiari, ai sensi dell’art. 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990.

Ed invero, a parere dell’Ufficio, la norma citata risulterebbe applicabile anche al caso di specie, dal momento che i trust successivi devono essere considerati gli effettivi beneficiari del primigenio patrimonio segregato.

Infatti, l’atto di trasferimento dei beni costituenti il patrimonio del trust testimonia che il trust ha raggiunto il proprio scopo, ovverosia quello di garantire l’unità e l’indivisibilità dell’assetto proprietario del gruppo societario, attribuendo le partecipazioni ai trust costituiti successivamente.

Con tale operazione, il trustee ha quindi individuato nei trust successivi i soggetti beneficiari che saranno tenuti al perseguimento del diverso scopo, ovvero la migliore conservazione, amministrazione e gestione dei beni in trust in funzione delle esigenze economiche delle famiglie dei tre disponenti, interrompendo, di fatto, il fenomeno segregativo attuato con l’istituzione del trust.

Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, con riferimento ai beni compresi nel patrimonio del trust che verranno trasferiti ai tre trust successivi, l’attività gestionale effettuata dal trustee deve ritenersi completata, rendendo applicabili le disposizioni previste, in generale, per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari secondo la disciplina ex art. 4-bis cit.

La tesi sostenuta, tuttavia, presterebbe il fianco ad un rilievo critico, statuendo la rilevanza tributaria di ogni trasferimento produttivo di effetti economici (anche se rientrante nel contesto di un più ampio programma fiduciario) indipendentemente dall’effettiva permanenza del vincolo patrimoniale.

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