Il presente contributo analizza la possibilità di presentare una domanda di concordato semplificato liquidatorio con riserva di depositare in seguito il piano e la proposta definitiva.
Appare quasi offensivo, per taluni operatori, che si ponga in discussione la possibilità di presentare una domanda di concordato semplificato liquidatorio (“CSL“) ex art. 25-sexies CCII, con riserva di depositare in seguito il piano e la proposta definitiva, ex art. 44 CCII (c.d. “prenotativa”).
Diversamente, per chi scrive, il dubbio sussiste.
Con questo brevissimo scritto si intendono mettere in luce le ragioni della riflessione che alimentano il dubbio, al fine di stimolare il dibattito e, magari, giungere alla consapevolezza di un errore interpretativo.
L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25-sexies CCII recita: “[n]el rispetto del termine di cui al primo periodo [i.e., 60 giorni successivi alla comunicazione con cui l’Esperto comunica all’imprenditore di aver depositato la relazione finale ex art. 17, co. 8, CCII], l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano“.
Tale norma è stata emendata dal c.d. Correttivo-ter dal Legislatore, con il contributo di diversi autorevoli accademici e professionisti, e rappresenterebbe – secondo loro e secondo coloro che ritengono possibile il ricorso al CSL, previo passaggio per la domanda c.d. “prenotativa” – la disposizione che disciplina espressamente il CSL quale “exit” possibile di una domanda formulata ex art. 44 CCII, sempre, ovviamente, a seguito di una CNC.
In effetti, il tenore testuale della norma solleva problematiche interpretative.
Anzitutto, la norma – pur non mettendo in discussione la possibilità di ricorrere in via prenotativa ex art. 44 – disciplina il deposito di una domanda ex art. 40 e, diversamente, si accede al CSL con il deposito di una domanda ex art. 25-sexies e non con il deposito di una domanda ex art. 40. La domanda di cui all’art. 40, invero, sia per la leggenda propria che per la leggenda del successivo Titolo IV del CCII, disciplina l’accesso a strumenti diversi e alternativi, quali: i piani attestati, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo. Essa non regola, invece, l’accesso al CSL, che non è mai qualificato dal CCII come “strumento di regolazione della crisi” ai sensi dell’art. 40.
Vero è che la relazione accompagnatoria al c.d. Correttivo-ter indica che la modifica è stata introdotta proprio per consentire l’accesso al CSL tramite il passaggio per la procedura c.d. “in bianco”; tuttavia, la lettera della norma dell’art. 25-sexies CCII dice una cosa diversa. Sembra quasi che il Legislatore – nel voler consentire il ricorso prenotativo anche per l’accesso al CSL, abbia erroneamente dato per scontato che al CSL si accede con una domanda ex art 40 CCII. In realtà, non è così, perché al CSL si accede con una domanda ex art. 25-sexies CCII, che specifica anche la forma della domanda e le norme applicabili a questa specifica procedura. Diversamente, avrebbe fatto un mero rinvio agli artt. 40 e ss.
Ciò appare di logica deduzione anche tenuto conto del fatto che il CSL è stato introdotto nel CCII in data successiva alla costruzione dell’impalcatura relativa al procedimento unitario di cui all’art. 40. Quando il CCII fu concepito nel 2019, il CSL non esisteva. Quando è stato inserito nel CCII, è stato fatto come un corpo estraneo nei primi articoli lasciati liberi dalle vecchie previsioni sui sistemi di allerta e sull’OCRI, abrogati prima dell’entrata in vigore del CCII stesso. IL CSL, quindi, è stato inserito nel CCII nonostante fosse stato concepito al di fuori di esso. Quando è stato fatto questo innesto, il Legislatore non ha collegato l’accesso al CSL con l’accesso unitario di cui all’art. 40, che rimane valido unicamente per le procedure di cui al Titolo IV e al Titolo V.
L’alternatività tra il CSL e la domanda ex art. 40 CCII, inoltre, è espressamente indicata dall’art. 23 secondo cui: “[q]uando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1 (…) Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l’imprenditore può anche, alternativamente:
- predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
- chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (…);
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
- accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice (…)”.
Ad avviso di scrive, in assenza di un richiamo specifico, la domanda di accesso al CSL ex art. 25-sexies CCII non può essere considerata quella “domanda di cui all’articolo 40 CCII” che si legge nell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25-sexies CCII. Invero, il Legislatore ben potrebbe riferirsi alla possibilità per il debitore, che esce dalla CNC, di ricorrere agli strumenti di cui al Titolo IV, come in effetti già fa all’art. 23, inserendo qui un termine più breve di soli 60 giorni.
Sul punto, taluni (probabilmente per provare a porre rimedio all’incongruenza sopra indicata) sembrerebbero aver stabilito – in difetto di motivazione – che al contenuto della domanda per accedere al concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII sia applicabile la disciplina prevista dall’art. 40 CCII (che regola la “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale“), il tutto, ancora, in difetto di un richiamo normativo che sia esplicito in tal senso.
Tuttavia, gli stessi ammettono chiaramente che nella disciplina del concordato semplificato non c’è un richiamo esplicito al contenuto dell’art. 40 CCII e manca del tutto una norma che stabilisca esplicitamente che questo sia uno strumento di regolazione della crisi come quelli disciplinati dal Titolo IV. Nonostante ciò, si ritiene che l’art. 40 CCII sia comunque applicabile alla domanda di accesso al concordato semplificato. Gli autori menzionati non forniscono alcuna motivazione e si limitano ad un “generico richiamo di sistema”.
Il quadro è reso più complesso pure dalla Relazione Illustrativa al Correttivo-ter che, a commento delle modifiche apportate all’art. 25-sexies CCII, afferma come il “concordato semplificato” non possa annoverarsi tra i “tradizionali” strumenti di composizione della crisi, così minando ulteriormente l’applicabilità della disciplina ex art. 40 CCII alla domanda di accesso al “concordato semplificato” che, per esplicito volere del legislatore, così come espresso nella Relazione Illustrativa, rappresenta una “nuova forma di concordato avente unicamente finalità liquidatorie, alternativa rispetto agli altri strumenti e procedure disciplinate dal Codice”.
Alla luce di quanto sopra, una interpretazione letterale dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25-sexies CCII, che rimanda esplicitamente all’art. 40 CCII, permette di dedurre che il debitore possa presentare, “entro il termine di cui al primo periodo” (i.e. 60 giorni), solo una domanda di accesso a uno “strumento di composizione della crisi” disciplinato dal Titolo IV del CCII, riservandosi il deposito della proposta e di un piano ad esso riferibile (e.g., AdR, Piano attestato, Concordato Preventivo).
Sempre in ragione di una interpretazione letterale, non sembrerebbe invece possibile presentare una domanda di accesso a un “concordato semplificato”, così come disciplinato dall’art. 25-sexies, Titolo II del CCII, riservandosi il deposito della proposta e del piano ad esso riferibile.
Per risolvere il contrasto sopra menzionato, ricorrendo alla Relazione Illustrativa al Correttivo-ter (ne esistono online almeno due versioni, una delle quali priva della parte di seguito citata e della bollinatura), si legge che: “le commissioni parlamentari hanno chiesto di facilitare il ricorso al concordato semplificato prevedendo un’ulteriore possibilità, ovvero quella di accedere al concordato semplificato con la domanda di cui all’articolo 40 nella forma prenotativa. È stato quindi aggiunto un ultimo periodo al comma, precisando che l’accesso a tale strumento può avvenire anche con riserva di deposito della proposta e del piano. Per assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato, si ribadisce nell’incipit del periodo che il termine di sessanta giorni tra la fine della prima e la presentazione del secondo va rispettato. Ne discende che il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto di questa scadenza e non potrà andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione”. Anche tale relazione, però, sembra il frutto di un ragionamento veloce e semplicistico, dato che dà per scontato che la domanda per l’accesso al CSL sia quella di cui all’art. 40, quando ciò non è scritto da nessuna parte.
In aggiunta alla Relazione Illustrativa, alcuni sostengono che la modifica introdotta all’art. 25-sexies dal Correttivo-ter andrebbe interpretata nel senso di aver introdotto esplicitamente la possibilità per il debitore di accedere al concordato semplificato previo deposito, entro il termine di sessanta giorni, di una domanda prenotativa ex art. 44 CCII e, quindi, con riserva di depositare la proposta ed il piano ex art. 25-sexies CCII, stabilendo che il debitore non possa superare comunque i 60 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione finale da parte dell’Esperto ex art. 17, co. 8, CCII, in quanto il Tribunale, nella concessione del termine ex art. 44 CCII, dovrà attenersi a questo sbarramento, a pena di inammissibilità della conseguente domanda di ammissione formulata dal debitore.
Stando alla dottrina ed al punto della Relazione Illustrativa sopra richiamati, sembrerebbe che la possibilità di accedere al concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, formulando la relativa domanda in via prenotativa ex artt. 40 e 44 CCII, con riserva di produrre la proposta ed il piano in un secondo momento, non sia messa in dubbio. Tuttavia, è evidente che nessuna delle due risolve in modo conclusivo l’assenza di un chiaro richiamo normativo, così come sopra rilevato.
Seppure lo scopo perseguito dal Legislatore con la modifica apportata dal Correttivo-ter all’art. 25-sexies CCII, che ha introdotto l’ultimo periodo del primo comma qui oggetto di analisi, fosse probabilmente quello di consentire al debitore che avesse concluso negativamente ma in buona fede la CNC di accedere al concordato semplificato, fruendo delle misure protettive nei 60 giorni successivi alla comunicazione ex art. 17, co. 8, CCII, per poter predisporre il piano e la proposta liquidatoria, questo intento sembra essere stato tradito da chi, in dottrina, ha già interpretato la modifica in commento come volontà del legislatore di rendere più stringenti le tempistiche in uscita dalla CNC, anche nelle ipotesi in cui l’exit sia rappresentato da uno strumento di regolazione della crisi di cui al titolo IV del Codice della Crisi, casistica alternativa già prevista dall’art. 23, co. 1, lett. d, CCII.
Sul punto, Lamanna, in “Il terzo correttivo al codice della crisi“, afferma che “è ora possibile presentare – ma solo nei 60 giorni previsti per il deposito della domanda di concordato semplificato – anche una domanda per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (anche in via prenotativa)“. Si vedano pag. 148 e ss. del citato volume dove, dopo aver analizzato in generale le modifiche apportate dal Correttivo-ter, segnatamente da pag. 152 in avanti, l’autore si sofferma in particolar modo a quella relativa all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25-sexies, che viene analizzata solo con riferimento alla domanda di cui all’articolo 40 (n.d.r., ossia la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e non al CSL). In particolare, la menzionata dottrina ha affermato, in relazione al termine di 60 giorni, che: “la tesi che appare preferibile [è quella secondo cui tale termine sia] perentorio, [ed] è stato previsto (…) con il medesimo effetto decadenziale che preclude l’accesso al concordato semplificato quando esso sia inutilmente decorso, anche per l’esercizio della facoltà di presentare una domanda ex art. 40 per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, la preclusione alla presentazione di una domanda tardiva dovrebbe valere anche in tal caso (…)”.
Pertanto, qualora la giurisprudenza dovesse accogliere l’interpretazione dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25-sexies CCII appena esposta, risulterebbe evidente che la domanda di accesso al concordato semplificato con riserva sarebbe preclusa, con buona pace della enunciata voluntas legis che, però, non pare essere stata efficacemente ritrasposta nell’attuale formulazione del dettato codicistico.
Non si può escludere, quindi, che nel caso in cui si voglia procedere con una domanda per l’accesso al CSL formulata solo in via prenotativa e quindi non completa, il Tribunale possa decidere, motu proprio o su sollecitazione di qualche creditore “ostile”, di discostarsi dalla dottrina e dalla relazione illustrativa sopra citate (quest’ultima ovviamente priva di forza di legge), ritenendo che il Legislatore, con l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25-sexies, abbia in realtà voluto solo accorciare il termine per il deposito anche di una domanda ex art. 40 e non estendere la ricorribilità prenotativa anche al CSL.
Il Tribunale, infatti, potrebbe attenersi al dato testuale dell’art. 25-sexies CCII, giudicando inammissibile e/o improcedibile una richiesta di accesso a concordato semplificato formulata con riserva, ex artt. 40 e 44 CCII, e con richiesta delle misure protettive ex art. 54 CCII, e ciò perché la domanda ex art. 40 non è il corretto strumento per ricorrere al CSL al quale si accede con una domanda ex art. 25 sexies.
In alternativa, potrebbe imporre al debitore, allo scadere dei 60 giorni eventualmente concessi, la presentazione di una domanda “piena” di accesso a uno degli “strumenti di regolazione della crisi” (i.e. AdR, Piano attestato, Concordato Preventivo), considerando il debitore decaduto dalla possibilità di richiedere l’accesso al CSL.
Occorrerà quindi fare ricorso alla prassi applicativa giurisprudenziale che si formerà in materia e che, già dalle prime pronunce, pare ondivaga sul punto. Secondo un recente arresto del Tribunale di Parma, in data 03 gennaio 2025, viene ammessa esplicitamente la possibilità di ricorrere al CSL per il tramite di un ricorso ex artt. 40 e 25-sexies, co. 1, CCII, con riserva di deposito del piano e della proposta.
Tuttavia, secondo Trib. Busto Arsizio, 16 gennaio 2025, relativo a un caso in cui il debitore aveva depositato un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII chiedendo: “i) in via principale, la concessione di un termine di sessanta giorni decorrenti dall’acquisizione della relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, co. 7 CCII, entro il quale depositare una proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, con il piano e la documentazione di cui all’art. 39 CCII; ii) in subordine, concessione di un termine di sessanta giorni per il deposito di una proposta di concordato preventivo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis CCII“, formulando, al tempo stesso, l’istanza di applicazione delle misure protettive tipiche, ai sensi dell’art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII. Il Tribunale di Busto Arsizio citato – senza entrare nel merito del dibattito interpretativo che il presente contributo intende sollevare – ha rigettato la domanda di concessione di un termine entro il quale depositare una proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII e, allo stesso tempo, ha assegnato termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 44, co. 1, CCII, nominando il Commissario Giudiziale e disponendo le relative pubblicazioni al competente registro delle imprese.
Considerata la possibile differenza di vedute, sembra plausibile concludere che, nonostante le buone intenzioni del legislatore e senza trascurare i risultati poco incoraggianti riguardanti il numero di procedure di CSL che riescono effettivamente a superare il vaglio di ammissibilità e ad arrivare al provvedimento di omologazione, l’interprete debba ancora una volta rifarsi agli orientamenti delle prassi che solo le esperienze applicative riusciranno a restituire, forse a scapito dei debitori coinvolti in procedure di ristrutturazione così delicate. Si correggerà il tiro con un “correttivo-quater“?