Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 124 del 30 maggio 2025, la Legge n. 78 del 27 maggio 2025, di conversione del D.L. 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (c.d. polizze CAT-NAT).
Si ricorda che la legge ha previsto il differimento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (polizze CAT-NAT).
Il termine di cui all’art. 1, c. 101, L. 213/2023 è infatti differito:
- al 01 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni (come definite dalla Direttiva delegata 2023/2775/UE)
- al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese (come definite dalla stessa direttiva delegata).
Permane l’obbligo, per le grandi imprese, di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025, ma le sanzioni decorrono novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (quindi dal 30 giugno 2025).
In sede referente, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni all’art. 1 della L. 213/2023:
- definendo, con il comma 3-bis aggiunto al D.L. 39/2025, il parametro per la determinazione del valore dei beni da assicurare:
- per i beni immobili, il valore coincide con quello di ricostruzione a nuovo
- per i beni mobili, il valore coincide con il costo di rimpiazzo
- per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni
- escludendo, con il comma 3-ter, l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti previsti dal D.M. 18/2025, alla data di chiusura del bilancio
- prevedendo con il comma 3-quater il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi
- stabilendo, con il comma 3-quindquies, che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio (o oggetto di sanatoria): per gli immobili non assicurabili è quindi esclusa la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali
- disponendo con il comma 3-sexies (nell’art. 1-bis, c. 2, del D.L. 155/2024), che l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario del bene, qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza: l’indennizzo percepito deve in ogni caso essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti.