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Il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI)

30 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato presentato al Senato, per l’approvazione, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI).

Come si evince dalla relazione illustrativa, il DDL costituisce la prima attuazione dell’art. 18 della L. 180/2011, in base al quale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, deve presentare alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.

Le PMI e le microimprese in Italia oggi affrontano diverse sfide, tra cui:

  • accesso al credito (difficoltà ad ottenere finanziamenti agevolati e credito dalle banche)
  • complessità della normativa e burocrazia eccessiva
  • competitività 
  • costi eccessivi della tecnologia e della digitalizzazione
  • mercato del lavoro: trovare e trattenere personale qualificato può essere una sfida, soprattutto in settori tecnologici e specializzati.

Le disposizioni del disegno di legge sulle PMI sono suddivise in cinque capi:

  • l’aggregazione e la crescita dimensionale delle imprese, attraverso la previsione di incentivi fiscali mirati alla promozione della costituzione della rete soggetto e al sostegno di settori strategici come quello della moda, la delega al Governo per l’istituzione delle centrali consortili
  • misure per favorire la semplificazione per l’accesso al credito, soprattutto con la delega al Governo per il rilancio dei Confidi e lo sviluppo dello strumento del destocking di magazzino
  • misure volte a talune semplificazioni amministrative come l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e aeroportuali, modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG, anche nel settore della Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile e la definizione degli operatori del settore Horeca
  • la lotta alle false recensioni online
  • la delega del governo per il riordino della disciplina e la contestuale realizzazione del testo unico in favore delle Start up e Pmi innovative.

Con riferimento alle disposizioni che contengono una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi (artt. 3, 5 e 18), trattandosi di prima attuazione dell’art. 18 della L. 180/ 2011, la relazione precisa che non è stato indicato il termine per l’emanazione dei decreti delegati: le norme che prevedono l’emanazione di decreti legislativi affrontano aspetti sistematici (come la previsione di un testo unico) che necessitano un approfondimento preventivo e articolato con le diverse Amministrazioni interessate e con gli stakeholders mediante una adeguata attività di consultazione.

Fra le disposizioni di rilievo si segnalano:

  • l’art. 5, che contiene la delega al Governo sul riordino della disciplina dei Confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    • favorirne l’attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari
    • allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese (PMI) e dai liberi professionisti
    • revisione dei requisiti per l’iscrizione dei confidi all’albo di cui all’art. 106 TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto
    • revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB guardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie
    • favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese
    • favorire l’integrazione interconsortile dei confidi
  • art. 6: le disposizioni introdotte mirano a rendere più efficiente l’utilizzo della cartolarizzazione in funzione di de-stocking, in particolare, con l’uso del finanziamento con funzione di trasferimento del rischio di credito, previsto dall’art. 7 c. 1 lett. a) della L. 130/1999
  • gli artt. 8 e 9, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, volti a semplificare gli adempimenti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle peculiarità delle PMI:
    • l’art. 8 lett. a) demanda a INAIL il compito di predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione adottabili dalle PMI ai fini della prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro
    • l’art. 8 lett. b) estende la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG
    • l’art. 8 lett. c) prevede il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa svolgere, direttamente nel luogo ove si sono verificati sinistri o generate anomalie, gli interventi formativi nei confronti del personale
    • il comma 2 dell’art. 8, modifica l’art. 4, c. 40 L. 92/2012, estendendo la sanzione della decadenza anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
    • l’art. 9 interviene sull’attuale disciplina in tema di prevenzione e sicurezza quando la prestazione sia effettuata in regime di “lavoro agile”, che preclude al datore di lavoro la possibilità di conoscere e disporre giuridicamente dei luoghi, esterni ai locali messi a disposizione dal datore di lavoro, presso i quali il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa: in tali casi si prevede che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza è assicurato dal datore di lavoro con consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro)
  • artt. 12-15 (Capo IV – Lotta alle false recensioni): le disposizioni introducono norme mirate a rafforzare le garanzie di trasparenza e correttezza, promuovendo un ambiente di mercato che rispetti i diritti dei consumatori e assicuri condizioni competitive eque per tutti gli operatori economici
    • l’art. 13 del DDL prevede che il consumatore, previa dimostrazione della propria identità e dell’effettivo utilizzo del prodotto o della fruizione del servizio, possa rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio stesso, sufficientemente dettagliata e coerente con la tipologia del prodotto o con le caratteristiche della struttura oggetto di valutazione; è prevista la facoltà di replica della struttura recensita
    • l’art. 14 pone un divieto assoluto volto a impedire l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, di recensioni, apprezzamenti o interazioni non autentiche, anche qualora tali operazioni siano poste in essere tramite intermediari
    • l’art. 15 prescrive che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in qualità di Coordinatore nazionale dei servizi digitali, disciplini mediante regolamento l’adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti coinvolti nella diffusione di recensioni online, provvedendo alla trasmissione dei codici sottoscritti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al MIMIT e a quello del Turismo; i codici di condotta devono includere strumenti e accorgimenti tecnicamente appropriati ed efficaci, volti a minimizzare in maniera significativa l’alterazione delle informazioni rivolte ai consumatori attraverso recensioni non veritiere, garantendo in ogni caso che tali misure siano adeguate a preservare l’affidabilità, la chiarezza e la trasparenza delle recensioni diffuse
  • l‘art. 18 comprende i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega, conferita al Governo, per l’adozione di un decreto legislativo che riordini e riassetti le disposizioni vigenti in materia di start up innovative, spin off, di incubatori e acceleratori di startup e di PMI innovative, nonché di tutti gli elementi di filiera relativi ai servizi di formazione, alta formazione e ricerca, sostegno ed investimento verso le startup e PMI innovative, mediante la redazione di un testo unico
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