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Giurisprudenza

L’usura sopravvenuta nell’apertura di credito in conto corrente

26 Maggio 2025

Sentenza segnalata dal Dott. Luigi Nannipieri, Giudice presso la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Firenze

Corte d’Appello di Firenze, 04 aprile 2025, n. 627 – Pres. Primavera, Rel. Nannipieri.

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 627 del 04 aprile 2025 (Pres. Primavera, Rel. Nannipieri), si è pronunciata sulla duplice questione dell’onere della prova a carico del correntista che agisca in ripetizione in caso di rapporto iniziato da oltre 10 anni, nonché sulle conseguenze della c.d. “usura sopravvenuta” nel rapporto di apertura di credito in conto corrente.

L’onere della prova della forma scritta nei rapporti iniziati da oltre 10 anni

Quanto alla prima questione, la Corte ha affermato che, in caso di rapporto di conto corrente iniziato da oltre un decennio, l’iniziale mancata redazione per iscritto del contratto non può dirsi provata, dal correntista che agisca in ripetizione, semplicemente deducendo l’omessa consegna di copia del contratto a seguito di istanza ex art. 119 TUB, in quanto la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.

Infatti, in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex art. 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex art. 119 TUB oltre 10 anni dopo, l’onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l’assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione della mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta: il cliente ha infatti tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell’ambito del congruo lasso temporale concesso.

Una diversa conclusione che imponesse nella sostanza alla banca convenuta un obbligo di produzione di documentazione contrattuale senza alcuna limitazione temporale, ben oltre il termine ex 119 TUB, pena l’automatica raggiunta prova dell’assenza della causa debendi sarebbe irragionevole, e in contrasto:

  • con i principi basilari dell’onere della prova
  • con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto (legittimando condotte anche obbiettivamente scorrette del correntista)
  • con l’assetto ed il bilanciamento degli interessi specificatamente delineato dal legislatore nel settore (diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione entro un congruo lasso temporale; assenza di un obbligo per la banca di conservare la documentazione, pur a suo tempo legittimamente formata, anche oltre 10 anni, sine die)
  • con il principio generale della certezza dei rapporti giuridici.

Usura sopravvenuta e rapporto di apertura di credito in conto corrente

Circa il superamento del tasso soglia nel rapporto di apertura di credito, la Corte ha invece chiarito che, a differenza che nel mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso del rapporto la soglia ex art. 2 L. 108/1996, pur non determinandosi usura e non trovando applicazione l’art. 1815 C.c., la pretesa della banca di continuare a riscuotere interessi secondo il tasso in precedenza validamente pattuito è di per sé contraria a buona fede e correttezza e comporta l’obbligo di restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto alla soglia.

In caso di “usura sopravvenuta” (ovvero di applicazione nel corso del rapporto di interessi superiori al tasso soglia, pur in precedenza validamente pattuiti), le Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017 avevano in passato chiarito che la validità ed efficacia della clausola originaria di pattuizione degli interessi non comporta necessariamente la legittimità della pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia, pretesa che potrebbe, in determinate circostanze, essere in contrasto con il canone di buona fede.

La Corte rileva tuttavia che il principio di diritto delle Sezioni Unite è stato formulato con riferimento al mutuo: sul punto, non vi è uniformità in dottrina e giurisprudenza sull’estensione del principio di diritto ai finanziamenti diversi dal mutuo e, segnatamente ai cosiddetti “finanziamenti a utilizzo flessibile”, quali le aperture di credito in conto corrente, ove non vi è erogazione immediata di credito né un obbligo restitutorio temporalmente predeterminato, in quanto una parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra una certa somma di danaro, che potrà essere utilizzata dall’altra in un’unica o più soluzioni, senza alcun obbligo restitutorio in un tempo predefinito.

La differenza strutturale fra mutuo e aperture di credito, si riflette, per la Corte d’Appello, anche sulla disciplina in tema di usura, ove l’art. 2 L. 108/1996 attribuisce al Ministero dell’Economia, sentita Banca di Italia, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; tuttavia:

  • i finanziamenti ad utilizzo flessibile hanno caratteristiche strutturali diverse dai finanziamenti con piano di ammortamento predefiniti e per gli stessi sono rilevati TEG “praticati nel trimestre”
  • il TEG in base al quale è determinato ex art. 2 legge 108/1996 il limite “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, è rilevato e deve trovare applicazione, anche per i “contratti stipulati in precedenza e, per prescrizione della Autorità di vigilanza, gli intermediari devono effettuare “una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso
  • è normalmente attribuita alla banca una facoltà di modifica unilaterale ex 118 TUB e certamente sussiste un “giustificato motivo” di variazione nel momento in cui emerge, sulla base delle rilevazioni già rese pubbliche nel DM previamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che il tasso di interesse che la controparte dovrebbe corrispondere nel trimestre successivo è divenuto di gran lunga più oneroso di quello comunemente praticato, “fuori mercato” in danno del correntista, con grave squilibrio del sinallagma contrattuale.

Pertanto, nei finanziamenti a utilizzo flessibile, pur in presenza di una precedente valida pattuizione (e, quindi, in assenza di usura in senso proprio), la perdurante pretesa di interessi superiori al tasso soglia, quali determinati con i criteri esposti nei decreti ministeriali già pubblicati, omettendo di esercitare una facoltà generalmente attribuita, deve considerarsi ordinariamente e di per sé contraria a buona fede e correttezza in executivis, con esclusione degli interessi eccedenti la soglia.

I principi di buona fede e correttezza hanno valenza generale, ricorda la Corte, costituiscono espressione dei doveri di solidarietà ex art. 2 della Costituzione, consentono al giudice di intervenire qualora sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e reprimere l’abuso del diritto, e comportano obblighi risarcitori in caso di violazione.

In relazione a forme di “finanziamento flessibile”, con indicazioni espresse di Banca di Italia circa il rispetto delle soglie ex art. art. 2 legge 108/1996 “in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso”, buona fede e correttezza impongono alla banca di contenere comunque la pretesa entro tali soglie, pur in presenza di valide pattuizioni precedenti, che peraltro normalmente possono essere dalla stessa banca variate unilateralmente in presenza di un giustificato motivo.

Nel caso in cui la banca violi tale dovere di buona fede e correttezza, quindi, il danno risarcibile non può che essere parametrato agli importi eccedenti il tasso soglia, con detrazione della somma frutto della condotta illecita e ricostituzione ex post di quell’equo contemperamento, che si sarebbe dovuto determinare ex ante in base alla condotta esigibile dal creditore ex 1375 C.c.

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