WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali
www.dirittobancario.it
Flash News

PSP non bancari e requisiti di salvaguardia ai sensi della PSD2

26 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato la Q&A n. 7165 del 08 maggio 2025, nella quale, in risposta ad un quesito, ha fornito precisazioni in ordine ai requisiti di salvaguardia di cui all’art. 10 della PSD2(Direttiva 2015/2366/UE) per i PSP non bancari che prestino servizi di pagamento.

Si ricorda che in base all’art. 10 par. 1, lett. a) gli Stati membri devono richiedere ai PSP non bancari di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento, per l’esecuzione di operazioni di pagamento, per cui:

  • i fondi non devono essere mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti
  • se sono detenuti dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o presso una banca centrale a discrezione della stessa, o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine
  • devono essere isolati dalle richieste di pagamento di altri creditori dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza.

La questione presentata concerneva il rispetto di tali requisiti di salvaguardia da parte dei PSP non bancari, che abbiano in ipotesi accesso diretto ai sistemi di pagamento gestiti dalla banca centrale, per regolare le transazioni di pagamento, senza che la banca centrale gestisca però un conto di salvaguardia per il PSP non bancario.

EBA ricorda che qualora una banca centrale che gestisce un sistema di pagamento offra conti a fini di tutela, un PSP non bancario con accesso diretto a tale sistema di pagamento gestito dalla banca centrale, può depositare fondi come previsto dall’art.10 par. 1 della PSD2 su tali conti, e adempiere agli obblighi previsti da tale articolo.

Se però una banca centrale che gestisce un sistema di pagamento non offra conti a fini di salvaguardia, il mantenimento dei fondi di cui all’art. 10 della PSD2, su un conto di regolamento presso il sistema di pagamento, dopo la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, non può essere considerato di per sé una misura di salvaguardia ai sensi di tale articolo.

Allo stesso modo, EBA osserva che l’obbligo di depositare i fondi in un conto separato presso un istituto di credito o una banca centrale a discrezione di tale banca centrale, o di investirli in attività sicure, liquide e a basso rischio, si applica solo qualora tali fondi siano ancora detenuti dal PSP non bancario e non siano ancora stati consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento “entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti“.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05

Iscriviti alla nostra Newsletter