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Giurisprudenza

Ammortamento alla francese, trasparenza e nullità degli interessi

23 Maggio 2025

Tribunale di Padova, 14 aprile 2025, n. 605 – Est. Maiolino

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 605 del 14 aprile 2025 (Est. Maiolino), si è espresso sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo con ammortamento alla francese, per difetto di trasparenza, ove la pattuizione non precisi né la capitalizzazione degli stessi (composta o semplice), né consenta di ricostruire gli interessi dovuti sulla base del contenuto pattizio.

Il Tribunale, preliminarmente, richiama la nota pronuncia delle Sezioni Unite dello scorso anno, in tema di ammortamento alla francese (SS.UU. 15130/2024), in base al quale la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi, non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto (causandone la nullità parziale), quando il piano di rimborso contenga in modo dettagliato la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi.

In tal caso risulta infatti soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l’importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.

Nel caso oggetto del giudizio innanzi il Tribunale di Padova, tuttavia, il contenuto dei contratti non consentiva di ricostruire al momento della pattuizione quale fosse la somma complessiva da restituire al mutuante ed in particolare quale fosse l’ammontare degli interessi debitori: l’ammontare degli oneri dovuti, infatti, muta a seconda che, fermo l’ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta.

Entrambi i contratti di mutuo risultavano infatti privi di quel corredo informativo minimo che avrebbe consentito al mutuatario di ricostruire esattamente la modalità di addebito degli interessi debitori: anche se il piano di ammortamento non configura un elemento informativo necessario del contratto, in assenza di altre precisazioni nei contratti in ordine alla modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi, tale documento avrebbe consentito di ricostruire l’ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.

Nel caso concreto, infatti, ai due mutui era allegato un piano di ammortamento che conteneva l’indicazione della sola componente di capitale, ma nulla indicava in ordine all’ammontare della rata e quindi non consentiva di desumere il totale degli interessi dovuti: mancava anche l’indicazione dell’ammontare della prima rata, che avrebbe consentito di costruire le rate successive.

Da ciò, secondo il Tribunale, consegue la nullità della pattuizione ai sensi dell’art. 1346 C.c. (per cui l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile), e l’applicazione dell‘art. 117/6 TUB, per violazione del comma quarto dello stesso articolo.

Il Tribunale, a mezzo CTU, ha quindi ricostruito i rapporti di finanziamento secondo il regime di ammortamento alla francese, previa sostituzione dell’interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione semplice che quella composta: infatti, come ricorda il Tribunale,nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella semplice, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario“.

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