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Flash News

Linee guida AgID sull’accessibilità dei servizi ai sensi dell’EAA

19 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ha posto in consultazione le Linee Guida relative all’accessibilità dei servizi, in attuazione del D. Lgs. 82/2022 che ha recepito la Direttiva Europea 2019/882 (European Accessibility Act -EAA).

Il decreto si applicherà, in particolare, ai seguenti prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware
  • terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi
  • lettori di libri elettronici (e-reader).

Lo scopo della legge è quella di garantire l’accessibilità di prodotti e servizi nell’interesse dei consumatori e degli utenti, rafforzando il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita della società, in conformità all’art. 3 della Costituzione, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alle disposizioni UE.

Le Linee Guida in consultazione concorrono quindi a garantire il diritto all’accessibilità di cittadini/consumatori nell’ambito dei servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili.

L’art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 82 del 2022 attribuisce all’AgID la qualità di Autorità di vigilanza della conformità dei servizi di cui all’art. 1, c. 3, e, in particolare, ai sensi della lett. d), per i servizi bancari per consumatori, da intendersi:

  • i contratti di credito
  • la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari
  • l’esecuzione di ordini per conto dei clienti
  • la gestione di portafogli
  • la consulenza in materia di investimenti
  • la custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti
  • la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito
  • il servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento
  • la ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
  • i servizi di pagamento
  • i servizi collegati al conto di pagamento
  • tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l’apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni ex art. 2/2 lett. g) D. Lgs. 11/2010
  • la moneta elettronica

L’art. 12 D. Lgs. n. 82/2022 prevede che il fornitore di servizi sia tenuto a progettare e fornire i suoi servizi sul mercato, in modo tale da soddisfare i requisiti di accessibilità previsti dall’art. 3, c. 2, e, con particolare riferimento ai servizi bancari per consumatori, la lettera d) specifica gli operatori siano tenuti:

  • a fornire metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi
  • fare in modo che le informazioni siano comprensibili, con un grado di complessità limitato al livello B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.

I requisiti di conformità, specificati nell’allegato V, si applicano solo nella misura in cui tale conformità:

  • non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura
  • non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

Si rimanda alla consultazione della bozza di linee guida ed ai suoi allegati per l’approfondimento dei principi e i requisiti generali per l’erogazione di un servizio accessibile, riassunti nell’acronimo POUR (Perceivable Operable Understandable Robust).

La consultazione è aperta sino al 14 giugno 2025.

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