WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Flash News

IRPEF e redditi da lavoro dipendente: le novità 2025 riassunte dall’AE

19 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 4 del 16 maggio 2025, fornisce istruzioni operative sulle novità 2025 per IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente, contenute nella legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e nel decreto delegato 192/2024.

Le principali misure concernenti l’IRPEF 2025, su aliquote, scaglioni e detrazioni:

  • i commi 2 e 3 dell’art. 1 della L. 207/2024, in relazione all’IRPEF, per il 2025, prevedono:
    • la riduzione da  4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote:
      • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
      • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
      • 43% per i redditi superiori a 50.000 euro
    • l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15mila euro
    • il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti
  •  

    il comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, in una percentuale che varia a seconda del reddito

  • il comma 6 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro: il sostituto d’imposta riconosce in via automatica tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza, pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore e, in sede di conguaglio, recupera gli importi dovuti effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito
  • il comma 11 limita la spettanza della detrazione per carichi di famiglia, ex art. 12 del TUIR, prevedendo che tale detrazione sia riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (salvo che si tratti di disabili), ed estende la detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente.

Le principali misure del decreto delegato e della legge di bilancio 2025 sui redditi di lavoro dipendente:

  • Fondi sanitari integrativi:
    • nuovi requisiti per la deducibilità IRPEF dei contributi ai fondi sanitari integrativi (art. 10, co. 1, lett. e-ter TUIR), ovvero l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e la conformità al principio di mutualità e solidarietà

    • estensione del beneficio ai familiari: i contributi sono deducibili anche se versati per coniuge (non separato), figli, genitori e nonni conviventi, se fiscalmente a carico.

    • i contributi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se versati per familiari non fiscalmente a carico, se rispettano i requisiti previsti dall’art. 51, co. 2, lett. a) TUIR.

  • Fringe benefit (beni/servizi aziendali):

    • vengono stabiliti nuovi criteri per determinare il valore (art. 51, co. 3 TUIR), ovvero il prezzo mediamente praticato nello stesso stadio di commercializzazione o, in mancanza, il costo sostenuto per la produzione

    • è previsto un ampliamento dei fringe benefit per gli anni 2025-2027 (commi 390-391 della legge di bilancio 2025) a utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo prima casa

    • non concorrono al reddito le somme versate ai lavoratori, per canoni o spese di locazione dai datori di lavoro, nei primi due anni dall’assunzione, entro 5.000 €/anno, e in caso di distanza superiore a 100 km da precedente residenza (commi 386-389)

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter