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Deferred Tax Assets: l’AE sulla cessione dei relativi crediti d’imposta

16 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, ha fornito indicazioni sulle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA), di cui all’art. 44-bis del D.L. 341/2019.

Si ricorda che le Deferred Tax Asset (Dta) sono crediti di natura fiscale che le imprese possono contabilizzare nel proprio bilancio, con lo scopo di ridurre le imposte future.

In base all’art. 44-bis, c. 2, D.L. 34/2019, i crediti d’imposta derivanti dalla Deferred Tax Assets non sono produttivi di interessi, e, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 602/1973.

L’Agenzia ricorda che, in base all’art.43-bis:

  • la cessione dei crediti d’imposta deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio (ex art. 69, c. 3, R.D. 2440/1923)
  • l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente (ex art. 43-bis, c. 3, D.PR. 602/1973
  • il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato (ex art. 43-bis, c. 1, D.P.R. 602/1973) e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

Inoltre, in base all’art. 43-ter, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923: la cessione è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

L’Agenzia precisa da ultimo, inoltre:

  • che la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili
  • che l’Agenzia può sempre controllare la regolarità fiscale degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati
  • che l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale
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