Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 28 aprile 2025 (Pres. Memmo, Rel. Natali) ha affrontato la controversa problematica relativa all’applicazione dei principi delle S.U. del marzo del 2025 nell’ambito del mutuo condizionato, precisandone la portata operativa.
In particolare, si chiarisce preliminarmente che le Sezioni Unite hanno distinto la fattispecie del mutuo che possono definirsi “cauzionato” – in quanto preordinato all’iniziale e provvisoria costituzione delle somme in cauzione – da quella del mutuo condizionato in senso tecnico o stretto.
Inoltre, hanno riconosciuto come il mutuo possa non costituire titolo idoneo a fondare l’esecuzione, solo quando, ricorrendo la fattispecie del mutuo condizionato, si verifichi che:
- la datio traslativa della somma mutuata non sia immediata e contestuale al perfezionamento del contratto, bensì posticipata temporalmente, perché subordinata a determinati adempimenti, spesso posti nell’interesse del mutuante e a garanzia dello stesso
- la stessa datio (e gli eventuali eventi giuridici intermedi) non rechi le forme qualificate di cui all’art. 474 C.p.c.
Il Tribunale di Brindisi precisa dunque che si ha una fattispecie di mutuo condizionato solo quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente, avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento – dedotto in condizione – successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto.
Pertanto, solo quando quell’erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo (complesso), integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Per contro, nel mutuo c.d. cauzionato, il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma, così che insorge la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.
In tal caso, ciò che viene posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, avente ad oggetto lo svincolo definitivo della somma costituita in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell’ipotecario).