WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

Listing Act: le proposte definitive ESMA in ambito MAR e MIFID

7 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi la versione finale della propria proposta di atti delegati, di nuova adozione o modificativi di atti esistenti, in ambito MAR e MIFID II, indirizzati alla Commissione europea, e su richiesta di quest’ultima, per sostenere gli obiettivi del Listing Act di semplificare i requisiti di quotazione, migliorare l’accesso ai mercati pubblici dei capitali per le società dell’UE e migliorare l’integrità del mercato.

Con la pubblicazione lo scorso novembre del Regolamento (UE) 2024/2809, parte del c.d. Listing Act, sono state più nel dettaglio apportate modifiche al Regolamento (UE) n. 596/2014 (sugli abusi di mercato – MAR) ed alla Direttiva (UE) 65/2014 (relativa ai mercati degli strumenti finanziari – MiFID)

Di rilevanza le novità introdotte in particolare dal nuovo art. 17 del MAR, in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, connesse in particolare all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, nonché alla disciplina del ritardo: per facilitare gli emittenti nell’attuazione di tale articolo, il Listing Act ha conferito alla Commissione UE il potere di adottare un atto delegato, entro luglio 2026, che definisca un elenco non esaustivo di possibili eventi e circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato.

Quanto alle modifiche in ambito MIFID, si ricorda che l’art. 33 della MiFID II ha introdotto una nuova categoria di sistemi multilaterali di negoziazione denominati SME GM, con lo scopo di promuovere l’accesso ai mercati dei capitali per le PMI e facilitare l’ulteriore sviluppo di mercati specializzati che mirino a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti.

Il paragrafo 3 del citato articolo della MiFID II ha stabilito in particolare le condizioni che un sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare quando richiede alla propria Autorità nazionale competente la registrazione come GM per PMI: i requisiti di cui all’art. 33 della MiFID II sono stati quindi ulteriormente specificati negli artt. 77 – 79 del Regolamento (UE) 2017/565 (CDR).

Il Listing Act ha introdotto modifiche mirate alla MiFID II, tra cui la possibilità per un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione di registrarsi come PMI GM: le modifiche introdotte devono essere ulteriormente sviluppate nella regolamentazione di secondo livello, ovvero in atti delegati della Commissione UE, che specifichino ulteriormente i requisiti che un sistema multilaterale di negoziazione, o un suo segmento, deve soddisfare per gestire un GM per PMI, ai sensi dell’art. 33 della MiFID II.

Sul punto, la Commissione aveva quindi richiesto la consulenza di ESMA, affinché proponesse un progetto di regolamento delegato, quanto al MAR, e delle modifiche al CDR in ambito MIFID: la pubblicazione odierna di ESMA, pertanto, è la versione definitiva del regolamento delegato proposto in ambito MAR e contiene altresì le proposte definitive in ambito MIFID, inclusi i feedback ricevuti dal mercato dopo la consultazione avviata gli scorsi mesi.

In relazione alle modifiche al Regolamento MAR (Market Abuse Regulation) del Listing Act, il parere ESMA concerne quindi:

  • Processi prolungati: ovvero l’identificazione dei momenti chiave per la comunicazione al pubblico dell’informazione privilegiata in un processo prolungato, attese le modifiche agli obblighi di disclosure del MAR, da parte del Listing Act, relativamente alla fasi intermedie dei c.d. processi prolungati
  • Disciplina del ritardo: ovvero quando consentire all’emittente di scegliere di ritardare la comunicazione al pubblico dell’informazione privilegiata; in tal senso, ESMA propone, su richiesta della Commissione UE, una elencazione non esaustiva delle situazioni in cui i ritardi non siano consentiti da parte dell’emittente in base alla nuova disciplina del ritardo inclusa nel MAR, come emendata dal Listing Act
  • Meccanismo del libro degli ordini sul mercato incrociato (CMOB): ovvero la specificazione, da parte di ESMA, della metodologia per l’identificazione delle sedi di negoziazione con una significativa attività transfrontaliera.

Per quanto concerne invece la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), la consulenza di ESMA si concentra sulla revisione dei requisiti per i sistemi e i segmenti di negoziazione multilaterali, ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI (SME GMs): ESMA, in particolare, ha proposto la modifica degli artt. 78 e 79 del CDR e l’introduzione di un nuovo art. 78 bis al CDR, destinato a specificare le condizioni di cui all’art. 33, par. 3, modificato della MiFID II.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05