Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.41-2024/I, relativamente ai primi problemi interpretativi della nuova figura del rappresentante designato obbligatorio degli azionisti nelle assemblee delle società quotate, introdotto dal nuovo art. 135 undecies.1 T.u.f., ad opera dell’art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge di capitali – ex DDL capitali).
In base a tale norma, lo statuto può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto del singolo azionista avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi del citato articolo; inoltre:
- al rappresentante designato obbligatorio possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell’art. 135 novies in deroga dell’art. 135 undecies
- non è possibile presentare proposte di delibera in assemblea
- si possono presentare proposte individuali di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno entro il quindicesimo giorno precedente l’assemblea
- le proposte sono pubblicate sul sito della società entro i due giorni successivi alla scadenza del predetto termine
- la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione ex art. 83 sexies
- il diritto di porre domande si esercita solo prima dell’assemblea e la società fornisce risposte almeno 3 giorni prima dell’assemblea.
Secondo lo studio in esame tale disposizione normativa conferma la tendenza del modello assembleare delle società con azioni quotate ad anticipare a una fase antecedente la riunione assembleare, sia il momento della informativa ai soci, sia quello della decisione sul voto: con la conseguenza, rilevante sia ai fini di stabilire la compatibilità della novella con i dettami della Direttiva sui diritti degli azionisti sia ai fini della soluzione del problema della spettanza del diritto di recesso, che tale modello assembleare non finisce per comprimere i diritti di informazione e voto dei soci, ma ne prevede invece l’esercizio con forme, modalità e tempi diversi.
Lo studio pubblicato risolve infatti preliminarmente in senso positivo la questione della compatibilità con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE (art. 3 quater – Direttiva sugli Shareholders Rights).
Il primo comma dell’art. 3 quater della Direttiva (“Agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista“), stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che gli intermediari agevolino l’esercizio dei diritti da parte dell’azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi:
- l’intermediario adotta le misure necessarie affinché l’azionista o il terzo nominato dall’azionista possano esercitare essi stessi i diritti
- l’intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell’azionista e nell’interesse di quest’ultimo
Secondo gli autori, la circostanza che la Direttiva reputi sufficiente la sussistenza di “almeno uno” dei suddetti elementi, non sembra che escluda la legittimità della scelta di imporre all’azionista di avvalersi, a tal fine, di un soggetto diverso dall’intermediario, pur sempre “autorizzato” ed “istruito”, pur se da lui stesso non prescelto, come nel caso del rappresentante designato dalla stessa società emittente.
La Direttiva non impone inoltre al legislatore nazionale di riconoscere all’azionista il diritto a partecipare personalmente ed individualmente all’assemblea, quanto piuttosto, e soltanto, il diritto ad essere informato circa la corretta rilevazione del proprio voto da parte della società, con qualsiasi modalità e da chiunque sia stato espresso nelle forme consentite dalla legge (vedi il 10mo Considerando), compreso quello espresso tramite il rappresentante designato obbligatorio.
Nel contributo si sottolinea inoltre che la modificazione statutaria volta ad inserire la previsione che impone il ricorso al rappresentato designato dalla società rappresenti un “adeguamento solo facoltativo dello statuto a disposizione normativa sopravvenuta“, e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell’assemblea straordinaria, non potendo attribuire certo la stessa all’organo amministrativo ex art. 2365 c.c.
Secondo l’interpretazione fornita dagli autori lo statuto, in via esemplificativa, potrebbe in alternativa prevedere:
- che in tutte le assemblee successive a quella in cui si delibera la modifica, intervento e voto del socio debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato
- che in tutte le assemblee successive a quella in cui si delibera la modifica, l’intervento ed il voto del socio debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, solo se l’organo amministrativo avrà deciso in tal senso e ne avrà data notizia in occasione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, potendo sempre farsi ricorso al sistema di partecipazione tradizionale
- che nelle assemblee che abbiano all’ordine del giorno particolari materie si debba far ricorso al meccanismo del rappresentante designato obbligatorio, mentre per le altre ci si affidi al meccanismo tradizionale di partecipazione
- che si debba ricorrere al rappresentante designato per tutti gli azionisti che non raggiungano una determinata soglia di possesso azionario
Lo Studio conclude inoltre affrontando la tematica relativa all’esercizio del diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.
Ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. g., c.c., infatti, tale diritto viene attribuito ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni circa “le modificazioni dello statuto riguardanti i diritti di voto”.
Ma tale norma – precisa il contributo pubblicato – concerne solo le modificazioni che incidano sulla titolarità del diritto di voto (ovvero sulla spettanza della legittimazione ad esercitarlo), non anche sulle modalità di espressione dello stesso, come appunto deve ritenersi, secondo gli Autori, quella in esame: non legittima pertanto il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.
Infatti, viene ricordato che è la stessa legge, che, all’art. 137, comma 3, T.u.f., individua nella delega soltanto uno strumento di “espressione del voto”, tanto più in un contesto, quello dell’assemblea delle società quotate, nel quale sono espressamente previste forme pre-assembleari di discussione, o comunque di interlocuzione tra singoli soci e amministratori (art. 127 ter T.u.f.), che finiscono per ridurre, almeno sotto questo profilo, la rilevanza della riunione, e dunque della partecipazione alla stessa.