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Fissato il contributo di vigilanza BCE per il 2016

28 Aprile 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 aprile 2016 la Decisione (UE) 2016/661 della Banca Centrale Europea del 15 aprile 2016 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2016 (BCE/2016/7).

L’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2016 è stato stabilito nella misura di EUR 404.536.022.

In particolare, i soggetti e gruppi vigilati significativi sono tenuti a corrispondere all’Autorità di Vigilanza un importo complessivo di EUR 357.520.301; mentre i soggetti e gruppi vigilati meno significativi sono tenuti a corrispondere un importo pari a EUR 47.015.721.

La BCE chiarisce che l’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza è richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) ed è volto a coprire le spese da essa sostenute in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza (come ad esempio la vigilanza diretta dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici) e comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza (come i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici).

Con specifico riferimento all’importo relativo all’anno 2016 si segnala che è costituito dalla somma dei seguenti punti:

  1. dei costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l’anno 2016, sulla base del bilancio della BCE approvato per l’anno 2016, tenendo conto dell’evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell’adozione della presente decisione;
  2. dal risultato positivo o negativo dell’anno 2015.
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