Con l’ordinanza n. 10654 del 22 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che la contestazione di una scelta imprenditoriale antieconomica, in assenza di una rappresentazione contabile o dichiarativa infedele, non può essere ricondotta allo schema dell’evasione fiscale, ma deve essere eventualmente contestata secondo le regole proprie dell’elusione fiscale.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato, tra l’altro, l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di interessi attivi figurativi su un finanziamento infruttifero di euro 7.200.000 concesso dalla contribuente alla propria controllata. Secondo l’Ufficio, la mancata pattuizione di interessi avrebbe integrato un comportamento antieconomico, legittimando la ripresa a tassazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973.
La Suprema Corte, accogliendo sul punto il ricorso della contribuente, distingue nettamente il piano dell’evasione da quello dell’elusione. La prima ricorre quando il contribuente offre al Fisco una rappresentazione falsa o incompleta delle operazioni economiche poste in essere, mediante l’occultamento di componenti positivi o l’indicazione di componenti negativi inesistenti. La seconda, invece, presuppone che non vi siano infedeltà dichiarative o contabili, ma che l’Amministrazione contesti il compimento di atti giuridici privi di sostanza economica o di logica commerciale, finalizzati al conseguimento di un risparmio d’imposta.
Nel caso esaminato, la società aveva realmente concesso un finanziamento infruttifero alla controllata e l’Ufficio non aveva individuato componenti positivi effettivamente conseguiti e non dichiarati. La ripresa fiscale, pertanto, non riguardava una ricchezza reale occultata, ma una ricchezza meramente ipotetica, che la contribuente avrebbe potuto conseguire adottando una diversa scelta imprenditoriale.
Da ciò deriva che l’accertamento non poteva fondarsi sull’art. 39 del DPR 600/1973, disposizione destinata a reprimere dichiarazioni infedeli o incomplete, ma avrebbe dovuto essere eventualmente ricondotto al procedimento antielusivo di cui all’art. 37-bis del DPR 600/1973, vigente ratione temporis.
La pronuncia è rilevante perché limita l’utilizzo dell’antieconomicità quale “scorciatoia” accertativa. Il comportamento imprenditoriale non conforme a logiche di mercato può certamente assumere rilievo indiziario, ma non consente, di per sé, di riqualificare come evasiva un’operazione effettivamente posta in essere e correttamente rappresentata. In assenza di una violazione degli obblighi dichiarativi, l’Amministrazione deve rispettare le garanzie e il perimetro propri della disciplina antielusiva.
La decisione conferma quindi un principio operativo importante: nelle operazioni infragruppo, il sindacato sull’interesse economico dell’operazione non può sostituire l’accertamento di un’effettiva omissione reddituale. La contestazione dell’antieconomicità richiede un corretto inquadramento giuridico, anche sul piano procedimentale, perché evasione ed elusione restano fenomeni distinti e non sovrapponibili.
