L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato un provvedimento con il quale è intervenuta sulla disciplina del regime fiscale opzionale per le imprese estere controllate (Controlled Foreign Companies – CFC) ex art. 167, co. 4 ter TUIR ed ha ridefinito i criteri di esercizio e revoca dell’opzione tramite cui aderire al regime semplificato di tassazione di tali imprese.
L’opzione consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando, così, di calcolare la tassazione estera effettiva di ciascuna controllata.
L’opzione, precisa il provvedimento, può essere esercitata dalla controllante solo per le controllate che producono più di un terzo dei propri proventi in forma di “passive income” e redigono bilanci oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati dallo Stato estero.
L’opzione è esercitata dal soggetto controllante in occasione della dichiarazione dei redditi all’interno del quadro FC. La scelta ha una durata triennale, è irrevocabile e, allo scadere del periodo, si rinnova tacitamente salvo revoca espressa. L’opzione ha effetto anche per le controllate acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché soddisfino i requisiti richiesti.
Il provvedimento precisa che le opzioni già registrate rimangono valide fino al compimento del triennio.
L’opzione può cessare prima dei tre anni nei confronti di una singola controllata se viene meno il controllo da parte del soggetto controllante, ovvero in mancanza di uno dei requisiti richiesti dal provvedimento del 28 agosto 2017.
L’efficacia dell’opzione viene meno nei confronti di tutte le controllate prima del decorrere del triennio in assenza del requisito relativo alla revisione e certificazione del bilancio da parte di operatori professionali esteri.
Per quanto concerne la determinazione dell’utile contabile netto su cui calcolare l’importo del 15%, questo deve determinarsi a partire dal risultato contabile ottenuto applicando i principi contabili utilizzati per il bilancio consolidato. In mancanza di quest’ultimo, dovrà utilizzarsi il bilancio d’esercizio, escludendo dal calcolo le rettifiche di consolidamento ed eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi di rischi e oneri.
In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni in Italia, gli utili di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il controllo indiretto, che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
In merito al monitoraggio, invece, se durante il periodo di vigenza dell’opzione il soggetto controllante non tiene traccia dei valori fiscali, al momento del venir meno del suo periodo di validità potrà optare per il monitoraggio stesso ripartendo da valori pari a zero e senza considerare le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all’esercizio dell’opzione.
Nel caso in cui la controllante intenda utilizzare le eventuali perdite residue, le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle controllate estere in sede successiva, il soggetto controllante è tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.
La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 209/2023 e dunque dal 1° gennaio 2024 per i soggetti c.d. “solari”.


