La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno di recente pubblicato delle linee guida e degli orientamenti interpretativi in merito alla responsabilità e correlata quantificazione del danno provocato dagli amministratori nella fase di scioglimento della società.
Il co. 1 dell’art. 2486 C.c., infatti, prevede che, in presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori mantengano il potere gestorio al fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale.
L’azione di risarcimento del danno eventualmente promossa nei loro confronti, ex co. 2 dell’art. 2486 C.c., è condizionata:
- al verificarsi di atti di gestione che non hanno finalità conservativa del patrimonio
- alla sussistenza di un danno
- all’esistenza del nesso di causalità tra condotta e danno.
In tal senso, il comma 3 dell’art. 2486 C.c. prevede dei criteri presuntivi di determinazione e quantificazione del danno provocato dall’amministratore, riconducibili al deficit “fallimentare” ed alla differenza tra i netti patrimoniali.
Per quanto riguardo il criterio del deficit “fallimentare”, questo si applica in caso di:
- procedura concorsuale aperta in mancanza delle scritture contabili o irregolari,
- impossibilità di determinazione dei netti patrimoniali “per altre ragioni” (come meglio individuate nelle stesse Linee guida).
Per quanto concerne, invece, il criterio della differenza tra i netti patrimoniali, le linee guida finiscono indicazioni in merito:
- all’individuazione delle date di riferimento e delle modalità di stima dei patrimoni netti
- alla definizione dei costi “sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità” che devono essere detratti dalla differenza tra i netti patrimoniali.
In tale contesto il presente documento analizza le problematiche correlate alla responsabilità civile degli organi societari per poi enunciare una serie di linee guida e orientamenti interpretativi che possono guidare i professionisti del settore nella quantificazione del danno e nella determinazione del risarcimento dello stesso alla luce dei due criteri citati.

