WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici
www.dirittobancario.it
Flash News

SOS: indici di anomalia UIF connessi all’adozione di misure restrittive UE

7 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

UIF, con comunicazione del 07 maggio 2026, richiama gli operatori a prestare la massima attenzione nell’adempimento degli obblighi connessi con l’adozione di misure restrittive UE, alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 211/2025, che attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive dell’Unione, al fine di rafforzare le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione o dall’elusione delle stesse.

Il decreto ha infatti introdotto nuovi reati concernenti, in particolare, la violazione o l’elusione delle misure restrittive (art. 275-bis C.p.) e la violazione degli obblighi informativi imposti dalle medesime (art. 275-ter C.p.).

L’art. 275-ter c.p., più nel dettaglio, attribuisce in particolare rilevanza penale alla condotta di chiunque, in violazione dell’obbligo imposto da una misura restrittiva, ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni di cui è a conoscenza in ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al decreto citato, assumono rilievo i doveri previsti dal D. Lgs. 109/2007 (decreto antiriciclaggio) a carico degli intermediari bancari e finanziari e degli altri soggetti obbligati: i reati introdotti dal D. Lgs. 211/2025 integrano ipotesi di attività criminose che, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 35 del D. Lgs. 231/2007, determinano l’obbligo per i destinatari di segnalare le eventuali operazioni sospette (SOS).

UIF ricorda che, come indicato nel Provvedimento della UIF del 18 dicembre 2025, occorre considerare che l’obbligo di segnalazione è distinto e autonomo dai prescritti doveri di comunicazione attinenti alle misure restrittive UE, e presuppone sempre la ricorrenza di un sospetto adeguatamente valutato e rappresentato.

Nella valutazione del sospetto rilevano:

  • il riscontro di nominativi e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche
  • il coinvolgimento di soggetti agli stessi collegati o collegabili sulla base delle informazioni a disposizione
  • le caratteristiche oggettive dell’operatività rilevata.

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il destinatario possa escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste: entrambi gli elementi, soggettivi e oggettivi, che circostanziano il sospetto devono essere rappresentati nella segnalazione.

Le analisi finanziarie condotte da UIF e da altre omologhe FIU estere hanno consentito di enucleare alcune fattispecie, a mero titolo esemplificativo, in quanto indicative di possibili anomalie e operatività a rischio:

  • l’impiego di canali che riducono la tracciabilità delle operazioni, quali il ricorso a catene partecipative complesse e opache, a rilevanza transnazionale, che, in ultima analisi, oscurano la proprietà di asset riconducibili a soggetti destinatari delle misure restrittive UE o a nominativi a questi collegati, che realizzano operatività in Italia, specie nel settore immobiliare
  • il possibile coinvolgimento di soggetti, anche professionisti, che nell’ambito di attività di assistenza, supporto o consulenza possono facilitare elusioni delle nuove fattispecie criminose
  • fattispecie che ostacolano la tracciabilità (in quanto sfruttano l’interposizione di uno o più intermediari nei pagamenti, al fine di evitare l’applicazione di controlli rafforzati di customer due diligence e dissimulano l’origine o la destinazione di flussi finanziari riconducibili a entità sanzionate), tra cui ipotesi di:
    • triangolazione di fondi oggetto di misure restrittive UE, spesso realizzate tramite prestatori di servizi di pagamento attivi in paesi che non applicano analoghi regimi sanzionatori, consentendo il transito dei fondi stessi verso l’Europa
    • triangolazione di cripto-attività e di flussi di pagamento veicolati tramite conti di corrispondenza e IBAN virtuali (c.d. vIBAN)
  • meccanismi che consentono di occultare l’effettiva localizzazione dei soggetti ai quali si riferisce l’operatività (ad esempio attraverso VPN)
  • ipotesi di raccolta di fondi da parte di organizzazioni non lucrative, attivisti e associazioni coinvolti in forme di propaganda ovvero, anche mediante piattaforme digitali, di presunte donazioni destinate ad aree di conflitto, in tutti i casi in cui le predette operatività possano sottendere una violazione o elusione delle misure restrittive UE adottate nei confronti dei soggetti designati: in presenza di contesti della specie, assumono un ruolo centrale le informazioni raccolte e le valutazioni conseguentemente svolte in sede di acquisizione della clientela e di adeguata verifica della stessa
  • attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico, ovvero di beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. dual use), che spesso sono realizzate per il tramite di facilitatori ricorrenti che agevolano meccanismi di triangolazione.

UIF invita quindi tutti i destinatari a prestare la massima attenzione nell’adempimento degli obblighi connessi con l’adozione di misure restrittive, e, con riferimento alle SOS, a valutare con cautela la ricorrenza dei profili di anomalia descritti nella presente comunicazione, nonché ulteriori anomalie di carattere soggettivo e oggettivo eventualmente individuate in fase di osservanza delle citate misure restrittive.

UIF ricorda che occorre in particolare svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva e adeguata dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni a disposizione per la tempestiva individuazione dei sospetti: in presenza di attività che interessino più destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, è importante assicurare la piena condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’art. 39 del D. Lgs. 231/2007.

Al fine di agevolare l’individuazione e la classificazione dei sospetti connessi con le misure restrittive e le relative analisi finanziarie dell’UIF, anche alla luce delle previsioni del D. Lgs. 211/2025, in via sperimentale, l’Unità mette a disposizione dei destinatari un nuovo fenomeno denominato “V01 – Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”, che dovrà essere utilizzato in ogni caso in cui si ravvisino casistiche riconducibili ai contenuti della presente comunicazione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 28 Maggio
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04

Iscriviti alla nostra Newsletter