Il Collegio ABF di Milano, con decisione n. 10665 del 05 dicembre 2025 (Pres. Tina), si è pronunciato in merito al risarcimento del danno per errori materiali dell’intermediario, che hanno impedito la sottoscrizione dei buoni fruttiferi.
Nel caso di specie il ricorrente lamentava di aver tentato di sottoscrivere l’emissione di un buono fruttifero “prenota e rinnova”, ma a causa di un errore materiale dell’operatore e della non tempestiva risoluzione dello stesso, la sottoscrizione non è andata a buon fine.
Per tale motivo, quindi, richiedeva il risarcimento del danno patrimoniale pari al mancato guadagno che sarebbe derivato dall’investimento, applicando il tasso di interesse del 2% per l’intera durata del prodotto (pari a 4 anni).
In via subordinata, chiedeva la somma pari alla differenza tra il rendimento che avrebbe ottenuto tramite la sottoscrizione e quello che avrebbe conseguito investendo in un prodotto differente presente in quel momento con un tasso pari all’1.25%.
In aggiunta, il ricorrente richiedeva il riconoscimento del danno non patrimoniale.
L’intermediario, di contro, evidenziava come il titolare del buono fruttifero avesse a sua disposizione i 30 giorni precedenti alla scadenza per prenotare il buono “rinnova” ma il ricorrente aveva provveduto solo l’ultimo giorno alla richiesta della sua emissione.
In aggiunta, l’intermediario precisava come i calcoli effettuati dal ricorrente non potessero costituire prova dell’ammontare che questi avrebbe ottenuto, poiché non aveva fornito la prova che avrebbe mantenuto il buono fino alla sua scadenza.
Lamentava, inoltre, la non meritevolezza risarcitoria dei meri disagi o fastidi.
Il Collegio di Milano in tale contesto ha affermato che la condotta dell’intermediario non sia stata conforme alla diligenza professionale e, quindi, sia stata idonea a causare un pregiudizio risarcibile.
Per quanto concerne il suo ammontare, ha precisato che non possa corrispondere all’importo richiesto in via principale dal cliente, poiché avrebbe dovuto provare il mantenimento dell’investimento per tutta la sua durata. Deve quindi riconoscersi il danno pari alla differenza tra il rendimento che avrebbe ottenuto sottoscrivendo quello specifico buono, e quello che avrebbe ottenuto al momento della proposizione della domanda innanzi il Collegio, in titoli attualmente presenti sul mercato, per lo stesso quantum di capitale investito.
Inoltre, il Collegio ha precisato che non possa riconoscersi il risarcimento del danno non patrimoniale poiché non è in re ipsa e dunque deve essere dimostrato dal cliente anche tramite presunzioni semplici.

