Sono state pubblicate le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate relative agli adempimenti per i prestatori di servizi di cripto-attività legati allo scambio automatico di informazioni fiscali.
In particolare è stato chiesto:
- se la sola esistenza di un “portafoglio clienti” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione implichi che un Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione disponga di una “sede abituale dell’attività” in tale Giurisdizione ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett.b.4) del D. Lgs. 194/2025 e, quindi, debba essere ivi soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente affermando come la sola esistenza di un “portafoglio clienti” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non costituisca una “sede abituale dell’attività” ai fini dell’art. 7, co. 1, lett. b.4) del D. Lgs. 194/2025
- quali siano gli obblighi di comunicazione relativi alle “operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di Comunicazione”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali operazioni devono essere segnalate come “operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione” quando il prestatore di servizi interviene per conto del cliente e il pagamento destinato all’esercente supera i 50.000 USD. Diversamente, qualora il prestatore operi per conto dell’esercente, il trasferimento è, di norma, comunicato secondo tale modalità. Nonostante ciò, nei casi in cui la disciplina antiriciclaggio richieda l’identificazione del cliente dell’esercente, anche quest’ultimo è qualificato come utilizzatore di cripto-attività e, di conseguenza, l’operazione deve essere comunicata come pagamento al dettaglio
- se, ai sensi dell’art. 13, co.1, lett. c.1. del D. lgs. 194/2025, un Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione debba comunicare, per ciascuna tipologia di cripto‑attività oggetto di comunicazione rispetto alla quale ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione durante l’anno civile o altro periodo di riferimento adeguato, la denominazione completa della cripto-attività oggetto di comunicazione. La CARF XML Schema User Guide specifica, inoltre, che la denominazione della cripto-attività oggetto di comunicazione dovrebbe, ove possibile, essere riportata in conformità al Digital Token Identifier. Viene chiesto, quindi, come debbano essere applicati questi requisiti nella pratica.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato come il nome della cripto‑attività oggetto di comunicazione debba essere riportato utilizzando il codice Digital Token Identifier registrato presso la Digital Token Identifier Foundation (dtif.org), ogniqualvolta tale identificativo sia stato emesso. Qualora non sia disponibile un Digital Token Identifier, deve essere riportata la denominazione completa della cripto-attività oggetto di comunicazione
- Se, in relazione a un’entità utente di cripto-attività che sia una partnership, una limited liability partnership o un analogo dispositivo giuridico senza residenza a fini fiscali, possa un Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fare affidamento sull’indirizzo della sede principale dell’entità allo scopo di determinare in quale giurisdizione tale entità è residente ai fini del CARF.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente evidenziando come se il Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non dispone di altra documentazione per determinare la sede di direzione effettiva dell’entità utente di cripto-attività, il Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può basarsi sull’indirizzo della sede principale dell’entità al fine di determinare in quale giurisdizione tale entità sia residente ai fini del CARF
- se una transazione oggetto di comunicazione, nel caso in cui cripto-attività oggetto di comunicazione siano trasferite come garanzia (“Collateral”) in relazione a una transazione denominata quale prestito di Cripto-attività oggetto di comunicazione o di Moneta fiduciaria, e qualora i termini del contratto prevedano la restituzione della garanzia e delle cripto-attività oggetto di comunicazione o moneta fiduciaria oggetto del prestito, dovrebbe essere comunicata come un’operazione di scambio o come un trasferimento.
L’Agenzia delle Entrate evidenziato come un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve trattare una transazione oggetto di comunicazione come una operazione di scambio solo se, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell’operazione, può determinare che la transazione consista in un acquisto o cessione di una o più cripto-attività oggetto di comunicazione come corrispettivo a fronte di moneta fiduciaria o altre cripto-attività oggetto di comunicazione. Se le cripto-attività oggetto di comunicazione sono trasferite a titolo di prestito o garanzia, queste non sono trasferite come corrispettivo a fronte dell’acquisto di altre cripto-attività oggetto di comunicazione. Pertanto, in questi ultimi casi, o quando il Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è a conoscenza delle caratteristiche della transazione oggetto di comunicazione, la transazione deve essere comunicata come un trasferimento
- quale tipologia di trasferimento deve indicare ai fini della comunicazione di transazioni per il periodo in cui il prestito è in essere quando un Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è a conoscenza del fatto che un’operazione oggetto di comunicazione che sta effettuando consiste nel trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione quale garanzia per un prestito di cripto-attività oggetto di comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando come sia il trasferimento effettuato al momento della concessione del prestito della cripto-attività oggetto di comunicazione sia quello effettuato al momento della sua restituzione devono essere comunicati indicando come tipologia di trasferimento “crypto loan”. Il trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione legato al deposito e alla restituzione della garanzia deve essere comunicato indicando come tipologia di trasferimento “collateral”. Nel caso in cui, indipendentemente dalla restituzione della cripto-attività oggetto di comunicazione oggetto del prestito, venga corrisposto al prestatore un importo in cripto-attività oggetto di comunicazione per remunerare il prestito, tale trasferimento va comunicato indicando la tipologia “other”
- se un Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha stabilito che un’entità che si qualifica come istituzione finanziaria ai fini del CRS sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o delle informazioni in suo possesso, possa fare affidamento su tali informazioni per stabilire se la medesima entità sia un soggetto escluso ai fini CARF.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente, purché tali informazioni permettano al Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di stabilire in maniera inequivocabile che l’entità è un’istituzione finanziaria diversa da un’entità di investimento di cui all’art. 6, co. 4, lett. f), n. 2), del D. Lgs. 194/2025
- se si possano qualificare quali cripto-attività ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 194/2025, le attività finanziarie emesse in modalità digitale o tokenizzate che, per motivi regolamentari o normativi, – possono essere detenute in e trasferite attraverso conti di custodia mantenuti presso una o più Istituzioni di deposito o di custodia o che – costituiscono quote nel capitale di rischio in un’entità di investimento regolamentata che può essere registrata e trasferita tramite l’entità di investimento solo tramite modalità tradizionali o tramite un registro distribuito controllato dall’entità di investimento emittente o il suo agente o entrambi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non tutte le attività digitali o rappresentate mediante token possono essere ricondotte automaticamente alla nozione di cripto-attività. In base all’approccio adottato dall’Ocse, una cripto-attività deve essere suscettibile di detenzione e trasferimento in maniera decentralizzata, senza il coinvolgimento di intermediari finanziari tradizionali. Ne consegue che un’attività detenibile e trasferibile esclusivamente tramite conti presso banche o altri intermediari autorizzati, ovvero costituita da quote di un organismo di investimento trasferibili unicamente per il tramite dell’emittente o di un registro da quest’ultimo gestito o controllato, non può essere considerata una cripto-attività ai fini dell’applicazione del Carf
- se i saldi multipli, ciascuno in una singola moneta fiduciaria, detenuti in portafogli di moneta elettronica multivaluta soddisfino la definizione di cui all’art. 6, co. 1, lett. d), punto 1), del D. Lgs. 194/2025 e all’art. 1, co., 2, lett. l-bis), del decreto del MEF 28 dicembre 2015, in base alle quali la moneta elettronica è una rappresentazione digitale di un’unica moneta fiduciaria. Viene chiesto, inoltre, come debbano essere segnalati tali saldi ai fini del CRS.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente affermando come ciascun saldo rappresenta moneta elettronica denominata in un’unica moneta fiduciaria che soddisfa rispettivamente la definizione di cui all’art. 6, co. 1, lett. d), punto 1), del D. Lgs. 194/2025 e all’art. 1, co., 2, lett.l-bis), del decreto del MEF 28 dicembre 2015. Ai fini della comunicazione CRS, tutto il portafoglio di moneta elettronica multivaluta detenuto per un titolare di conto rappresenta un singolo conto di deposito (figurativo). Pertanto, il saldo complessivo del conto e gli interessi complessivamente percepiti devono essere segnalati come un unico conto di deposito. In questi casi si applicano le regole generali di aggregazione e conversione valutaria del CRS, anche per determinare se tale conto di deposito sia un conto escluso.


