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Il regime fiscale della fusione di comparti di SICAV estere

6 Maggio 2026

Stefano Butticé, Praticante avvocato in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 56 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fusione di comparti di SICAV europee è un’operazione fiscalmente neutrale per l’investitore residente

L’interpello è stato richiesto da un ente di previdenza obbligatoria, il quale nel corso del 2019 e del 2025 ha investito, rispettivamente, nella SICAV Alfa e nella SICAV Beta

La prima è una società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese inclusa nell’ambito d’applicazione della direttiva 2009/65/CE e suddivisa in due comparti.

La seconda è una società d’investimento a capitale variabile multi-comparto di tipo riservato inclusa nell’ambito d’applicazione della direttiva 2011/61/UE e della legge lussemburghese sui fondi d’investimento alternativi FIA, e suddivisa in tre comparti. 

Con l’istanza di interpello l’ente di previdenza ha richiesto conferma circa la neutralità dell’operazione, ai sensi degli artt. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dell’art. 10-ter l. n. 77/1983, di consolidamento dei comparti della SICAV Alfa nella SICAV Beta mediante una fusione in continuità aziendale e al net asset value (NAV) certificato di ciascuno dei comparti lussemburghesi della SICAV Alfa moltiplicato per un valore di concambio certificato, con estinzione dei comparti incorporati e senza conguaglio verso l’Istante

L’operazione di consolidamento, al momento della presentazione dell’istanza, è stata prospettata in tre diversi modalità: con la prima l’Istante ha previsto l’istituzione di due nuovi comparti nella SICAV Beta volti all’accoglimento degli strumenti finanziari inclusi nei comparti della SICAV Alfa, con la seconda ha ipotizzato l’istituzione di un solo comparto dedicato all’inclusione degli stessi strumenti ed infine con la terza ha prospettato il trasferimento mediante fusione degli strumenti finanziari all’interno di uno o più comparti già istituiti dall’incorporante. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di fusione tra comparti di OICR esteri è neutrale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato l’art. 10-ter della l. n. 77 del 1983, il quale prevede una serie di eventi alla cui ricorrenza gli investitori italiani che detengono quote o azioni di OICR di diritto estero conseguono redditi di capitale ovvero redditi diversi di natura finanziaria e tra i quali non è inclusa la fusione tra comparti di OICR esteri

La posizione è coerente con l’interpello n. 206 del 2024, pure menzionato nella risposta in commento, secondo il quale la fusione per incorporazione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti in capo ai partecipanti e, di conseguenza, è un evento fiscalmente “neutrale” nei confronti dell’investitore residente

Dal precedente richiamato e dalla constatazione che all’operazione descritta non conseguono mutamenti degli intestatari si ricava, ad avviso dell’Amministrazione, che la fusione non è annoverabile tra le operazioni di “cessione” ovvero di “trasferimento”.

Tantomeno, ad avviso dell’Amministrazione, la fusione sarebbe annoverabile tra le operazioni cc.dd. di “switch”, ossia le operazioni di conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo, che, secondo la definizione del Regolamento della Banca d’Italia del 2015 sulla gestione collettiva del risparmio, sono operazioni di “rimborso” e “successiva sottoscrizione” di quote, posto che alla fusione consegue l’estinzione del comparto incorporato nel soggetto incorporante

L’Amministrazione finanziaria ha infine precisato che all’atto di rimborso o cessione delle quote detenute nel comparto risultante dalla fusione e successivo a quest’ultima occorrerà determinare l’eventuale reddito di capitale imponibile corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, da dichiarazione sostitutiva.

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