OIC ha pubblicato in consultazione un proposta di modifica al principio contabile nazionale OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.
OIC, in sintesi, con tali emendamenti propone di:
- classificare il fair value dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa; OIC ha chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla realtà operativa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale e il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell’attività caratteristica
- chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata: nei contratti di acquisto di energia rinnovabile, infatti, non sempre è possibile utilizzare tutta l’energia acquisita nel momento in cui viene consegnata e pertanto l’energia in eccesso deve essere venduta sul mercato
- chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi: secondo l’OIC 32, è possibile designare come elemento coperto solo una quantità fissa di energia elettrica ed inoltre la transazione programmata di acquisto o vendita deve essere altamente probabile; pertanto OIC propone di modificare lo standard sulla parte delle relazioni di copertura per ridurre il rischio che l’utilizzo di tali contratti come strumenti di copertura possa determinare erronee rappresentazioni a conto economico.
La consultazione è aperta sino al 31 maggio 2026.


