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Flash News

Sul trattamento IVA nell’ambito del Buy Now Pay Later (BNPL)

18 Settembre 2025

Con la Risposta n. 152/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile a una prestazione complessa resa nell’ambito del modello “Buy Now Pay Later” (BNPL), da parte di un Istituto di Pagamento (“IP”), iscritto all’albo di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Il quesito trae origine dall’intenzione della società istante (“ALFA”) di offrire ai commercianti al minuto (“Merchant”), a fronte di un corrispettivo unitario, una serie di servizi integrati consistenti in: (i) messa a disposizione della piattaforma tecnologica e del POS virtuale; (ii) integrazione tecnologica effettuata tramite il collegamento tecnico del sistema di pagamento ALFA al sito internet del Merchant tramite interfaccia di ALFA (“API”)  oppure mediante l’attivazione di ALFA su una delle piattaforme già usate da Merchant (“plug-in”); (iii) gestione del portale riservato al Merchant; (iv) servizio di acquiring (cioè il servizio con cui l’IP gestisce per conto del Merchant i pagamenti effettuati dai clienti); e (v) servizi di marketing.

L’Istante precisa che i servizi tecnologici (integrazione API e plug­in, piattaforma tecnologica e POS virtuale) e di marketing rivestono un ruolo preponderante per il Merchant

Al  contrario, l’attività di acquiring ricopre un ruolo limitato e funzionale esclusivamente al buon esito delle transazioni.

L’Agenzia, tuttavia, ricostruendo l’evoluzione del modello di business a seguito dell’acquisizione dello status di Istituto di Pagamento, ha rilevato che il servizio di acquiring rappresenta l’attività tipica e qualificante degli IP ai sensi degli artt. 114-sexies e 114-octies TUB, mentre i restanti servizi digitali e tecnologici hanno natura ancillare e funzionale alla gestione del sistema di pagamento ALFA. 

Conseguentemente, è stato chiarito che il corrispettivo unitario percepito dalla società per i servizi resi ai Merchant deve essere fatturato in regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con la costante prassi in materia di operazioni finanziarie e creditizie.


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