La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 22 gennaio 2026, resa nella causa C‑902/24 (Pres. Condinanzi, Rel. Frendo), si è espressa sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1, e dell’art. 7, par. 1, della Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con riferimento alle conseguenze per il consumatore della nullità di un contratto di mutuo ipotecario, in ragione della presenza di clausole abusive.
Questo il principio di diritto espresso: “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario che ha concluso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, consente che tale professionista, pur sostenendo, in via principale, che il medesimo contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, purché, da un lato, quest’ultimo credito non sia considerato esigibile prima che il giudice competente abbia annullato lo stesso contratto e purché, dall’altro, l’accoglimento di tale eccezione non comporti una decisione sulle spese del procedimento che possa dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferitigli da detta direttiva“.
Teoria delle “due pretese” e compensazione dei crediti fra consumatore e banca in conseguenza della nullità del mutuo ipotecario
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Direttiva 93/13, gli Stati membri devono prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore; inoltre, come risulta dall’art. 7, par. 1, devono fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
Conseguentemente, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti: tale obbligo implica un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli stessi importi, in quanto l’assenza di un tale effetto restitutorio metterebbe in discussione l’effetto dissuasivo che l’art. 6, par. 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’art. 7, par. 1, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista.
Tuttavia, la Direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute, spettando, agli Stati membri determinarle, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva.
Nel caso di specie dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta per la Corte che la domanda originaria derivi dalla teoria c.d. delle “due pretese”, in forza della quale la nullità del contratto di mutuo ipotecario dà origine a due crediti, che possono essere riscossi indipendentemente l’uno dall’altro.
In particolare, risulta che l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dal professionista avverso la domanda del consumatore diretta ad ottenere la restituzione delle prestazioni fornite da quest’ultimo in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, conduce a una situazione in cui solo la parte che disponeva del credito più elevato continua ad essere creditrice nei confronti dell’altra.
Pertanto, in una situazione del genere, l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione del contratto nullo e l’importo residuo dovuto sono effettivamente presi in considerazione, cosicché tale consumatore non è tenuto a restituire l’intero importo nominale del mutuo ottenuto.
Pertanto, i principi ricordati dalla Corte non ostano a un’interpretazione delle norme pertinenti del diritto nazionale che comporta una situazione in cui, a seguito di una compensazione tra due crediti reciproci e di importi diversi, solo la parte che rimane debitrice dell’importo eccedente il proprio credito nei confronti dell’altra parte è condannata a pagare tale importo a quest’ultima.
La Corte ricorda poi che, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’annullamento di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore: il sistema di tutela previsto dalla Direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone.
Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’annullamento del contratto; tale informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’annullamento dell’intero contratto, eventualmente esponendo il consumatore a domande di restituzione.
Ciò premesso, qualora il consumatore, pur avendo ricevuto, da parte del giudice competente, le informazioni relative alle conseguenze che possono derivare dall’annullamento del contratto concluso con il professionista, decida di non opporsi a che tale giudice annulli il contratto, l’accoglimento della domanda di tale professionista diretta a che i rispettivi crediti delle due parti, risultanti da tale annullamento, siano compensati tra loro, non è contraria alla tutela garantita al consumatore dalla direttiva 93/13.
Infatti, tale compensazione costituisce uno dei vari modi, per il professionista, di ottenere la restituzione del capitale dato a mutuo, alla quale ha diritto a seguito della declaratoria di nullità del mutuo ipotecario.
Peraltro, un simile meccanismo di compensazione consente di evitare che il professionista scelga di proporre un ricorso distinto per far valere il proprio credito nei confronti del consumatore, dando luogo a una moltiplicazione dei procedimenti e, pertanto, a spese aggiuntive, il che non sarebbe nell’interesse del consumatore.
In tale contesto, la Corte precisa tuttavia che l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13 ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale, a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, la banca abbia il diritto di chiedere al consumatore un importo che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione.
Nell’ambito di un’eccezione di compensazione sollevata in subordine dalla banca, detta riserva comporta che, fintantoché la banca sostenga che il contratto concluso con il consumatore sia valido, non possa produrre effetto qualsiasi intimazione che lo stesso notifichi al consumatore per la restituzione del capitale mutuato, in particolare ai fini del pagamento di interessi di mora, fino all’annullamento definitivo di tale contratto.
Sull’addebito delle spese giudiziali al consumatore, in accoglimento della domanda di compensazione della banca
Per quanto concerne le conseguenze che l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca possa avere sulle spese giudiziali, la Corte rileva che la ripartizione di tali spese rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve ricordare che qualora si debba stabilire se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto UE, bisogna sempre considerare il ruolo di tale disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.
Se è vero che il principio di effettività non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, la Direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività deve essere preservata.
Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di tale procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare detto diritto.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che, se accogliesse l’eccezione di compensazione, esso non potrebbe condannare la banca alla totalità delle spese del procedimento, poiché i mutanti sarebbero soccombenti nella parte della loro domanda di restituzione delle somme da loro pagate alla banca in forza del contratto di cui trattasi, giacché l’importo di tale restituzione dovrebbe essere ridotto di un importo corrispondente al credito della banca nei loro confronti.
A tal riguardo, la Corte ricorda che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla medesima: spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche.
In particolare, tale giudice dovrà:
- garantire l’effettività del diritto dei mutuanti di ottenere l’annullamento del contratto contenente clausole abusive e la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dalla banca, evitando che il regime di ripartizione delle spese dissuada i consumatori dall’avvalersi dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13
- valutare tutte le circostanze del procedimento di cui è investito al fine di tener conto, se del caso, dell’eventuale malafede dei consumatori che, nonostante le informazioni ricevute dal giudice, si oppongono infondatamente alla compensazione dei crediti reciprocamente dovuti tra tali consumatori e il professionista.

