SOMMARIO: Il contributo analizza il rapporto tra ragionevolezza e meritevolezza degli interessi nel diritto dei contratti, mettendo in luce convergenze e tensioni che caratterizzano l’evoluzione recente delle due categorie. Dopo aver ricostruito l’ascesa della ragionevolezza da criterio marginale del codice civile a parametro centrale del diritto contrattuale europeo e sovranazionale, l’indagine confronta due opposte impostazioni: quella che considera la ragionevolezza una categoria positiva dai molteplici impieghi funzionali e quella che la eleva a metaprincipio ordinante dell’intero sistema. Su tali basi, il lavoro evidenzia i rischi di sovrapposizione tra ragionevolezza, buona fede, clausole generali e principi, nonché le possibili ricadute sull’equilibrio tra legge e giurisdizione. L’ultima parte, dedicata alla parabola della meritevolezza degli interessi ex art. 1322, comma 2, c.c., indaga come la sua progressiva rivalutazione giurisprudenziale si intrecci con l’espansione della ragionevolezza, a dispetto dei possibili segnali di inversione di tendenza provenienti dalla più recente giurisprudenza di legittimità. La conclusione sostiene la necessità di preservare l’autonomia concettuale delle due categorie, valorizzandone il dialogo senza trasformarle in strumenti onnivori di controllo giudiziale dell’autonomia privata.
ABSTRACT: This article examines the relationship between reasonableness and the worthiness of interests (meritevolezza degli interessi) in contract law, highlighting both the productive convergences and the potential tensions between these two concepts. After tracing the rise of reasonableness from a marginal notion in the Italian Civil Code to a key standard in European and transnational contract law, the paper compares two competing approaches: one that views reasonableness as a positive legal category with multiple functional applications, and another that elevates it to the status of a meta-principle underpinning the entire legal system. Against this background, the analysis explores the risks of overlap between reasonableness, good faith, general clauses, and legal principles, as well as the implications for the balance between legislation and adjudication. The final section focuses on the evolution of the doctrine of meritevolezza under Article 1322(2) of the Italian Civil Code, showing how its renewed significance in recent case law intersects with the expansion of reasonableness, notwithstanding recent indications of a possible shift in direction emerging from the latest rulings of the Supreme Court. The article concludes that both concepts should retain their distinct functions while engaging in a constructive dialogue, thereby avoiding their transformation into all-encompassing instruments of judicial control over private autonomy.
1. Introduzione. La ragionevolezza come categoria trasversale dell’esperienza giuridica
La ragionevolezza si è progressivamente affermata come uno dei concetti centrali del dibattito giuridico contemporaneo, trovando applicazione in ambiti sempre più estesi dell’esperienza giuridica e svolgendo funzioni variegate e anche molto distanti tra loro. Al tempo stesso, però, essa rimane una categoria elusiva, difficilmente riconducibile a definizioni univoche[1] o a schemi classificatori rigidi. La sua forza deriva proprio dalla capacità di esprimere un’idea intuitiva di equilibrio, proporzione e accettabilità delle scelte umane[2], che precede ogni tentativo di formalizzazione normativa. Per questa ragione, la nozione si presta a essere impiegata in contesti diversi, assumendo significati variabili in relazione agli interessi coinvolti e alle esigenze di tutela.
La difficoltà di circoscrivere il concetto non dipende soltanto dalla sua connaturata elasticità, ma anche dalla sua attitudine a fungere da punto di raccordo tra diritto e realtà sociale, consentendo all’interprete di verificare la congruità della regola rispetto alle peculiarità del caso concreto[3] e ai dati dell’esperienza. La ragionevolezza, infatti, esprime l’esigenza che l’assetto degli interessi delineato dal diritto risulti, in concreto, equilibrato, giustificabile e coerente con il contesto sociale nel quale è destinato a operare.
Così intesa, la ragionevolezza non appartiene esclusivamente a uno specifico settore dell’ordinamento e attraversa in eguale misura il diritto privato e il diritto pubblico, mettendo, anzi, in crisi ogni tradizionale partizione. Ciò non significa, tuttavia, che la nozione possa essere impiegata indifferentemente in ogni contesto. Al contrario, proprio la sua ampiezza impone all’interprete di verificare di volta in volta quale funzione essa sia chiamata a svolgere e quali siano i suoi rapporti con gli altri strumenti concettuali di cui l’ordinamento fa uso.
Indubbia è la rilevanza che la ragionevolezza ha assunto nel tempo, in particolare, nel diritto dei contratti. Qui essa è emersa come criterio destinato a integrare, orientare o talvolta affiancare categorie tradizionali quali la buona fede, la diligenza, l’equità o la stessa formula valutativa della «meritevolezza degli interessi» di cui all’art. 1322, co. 2°, c.c. Il crescente ricorso a tale parametro da parte del legislatore, della giurisprudenza e della prassi negoziale ha contribuito, dunque, ad ampliare gli spazi della valutazione giudiziale, ma ha al contempo alimentato interrogativi circa i limiti del sindacato del giudice e il rapporto tra interpretazione e produzione del diritto.
L’analisi della ragionevolezza nel diritto dei contratti si colloca, in definitiva, al crocevia di alcune tra le questioni più sensibili che animano l’odierno dibattito sul diritto, interno ed europeo, dei contratti: il rapporto tra regole e principi, il ruolo delle clausole generali, lo spazio riservato all’autonomia privata, la ricerca di un equilibrio tra certezza del diritto e giustizia del caso concreto. È in questa prospettiva che il tema della ragionevolezza si intreccia con quello della meritevolezza degli interessi, offrendo una chiave privilegiata per osservare le trasformazioni che hanno interessato il diritto contrattuale negli ultimi decenni.
2. Dalla marginalità del criterio alla sua centralità nell’attuale diritto dei contratti, come definito dal quadro normativo europeo e sovranazionale
Nell’impianto originario del codice civile del 1942 i riferimenti espressi alla ragionevolezza erano limitati e rivestivano un ruolo marginale. Le poche disposizioni che utilizzavano il termine o i suoi derivati lo impiegavano prevalentemente per qualificare stati soggettivi di conoscenza, convinzione o affidamento, senza attribuirgli una precisa funzione sistematica[4].
Per lungo tempo, pertanto, la ragionevolezza non è stata considerata una categoria centrale del diritto privato[5]. Le funzioni oggi frequentemente ricondotte a tale criterio erano svolte da altri strumenti, in particolare dalla buona fede, dalla diligenza e dall’equità, che erano i principali canali attraverso cui l’ordinamento introduceva elementi di flessibilità nella disciplina dei rapporti negoziali.
A partire dalla fine del Novecento, tuttavia, il quadro è mutato. La progressiva internazionalizzazione dei traffici economici, l’intensificarsi del processo di integrazione europea e la crescente circolazione di modelli giuridici di matrice anglosassone hanno favorito una diffusione sempre più ampia della ragionevolezza, nel codice civile[6] come in altri corpi normativi rilevanti per il diritto privato.
Il fenomeno è stato particolarmente evidente nel diritto dei contratti, dove il riferimento al “ragionevole” è divenuto uno strumento privilegiato per formulare regole elastiche, adattabili alla varietà delle situazioni concrete e idonee a operare in contesti economici caratterizzati da elevata complessità.
Le direttive dell’Unione europea in materia, ad esempio, di tutela del consumatore, servizi finanziari e mercato digitale, e i relativi strumenti di attuazione, a iniziare dal codice italiano del consumo, fanno amplissimo ricorso al “ragionevole” per dare rilievo, ad esempio, alle aspettative del consumatore, alla prevedibilità degli usi del prodotto, alla congruità dei termini e all’adeguatezza delle misure richieste alle parti[7]. Analogamente, numerosi atti normativi di settore utilizzano la ragionevolezza quale parametro per valutare comportamenti, costi, tempi di adempimento o modalità di esercizio dei diritti.
Ancora più significativa è la presenza del criterio nelle convenzioni di diritto uniforme e nei principali strumenti della contrattazione commerciale internazionale. Ne è un modello la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, nella quale il riferimento alla ragionevolezza è molteplice ed assolve funzioni eterogenee: dall’interpretazione delle dichiarazioni negoziali alla determinazione dei termini di adempimento, dalla valutazione delle misure necessarie per limitare il danno alla disciplina dei rimedi contrattuali[8].
La diffusione del criterio in questi contesti non è casuale. La ragionevolezza offre infatti il vantaggio di presentarsi come una nozione sufficientemente aperta da poter essere condivisa da tradizioni giuridiche differenti, consentendo di formulare regole capaci di operare in ordinamenti caratterizzati da categorie e tecniche normative non sempre coincidenti.
Non sorprende, dunque, constatare come, storicamente, la ragionevolezza abbia trovato ampio spazio in pressoché tutti i progetti di armonizzazione (o uniformazione) del diritto privato europeo succedutisi negli ultimi decenni.
Dai Principi Unidroit (tanto nell’edizione del 2004 quanto in quella del 2016) ai Principles of European Contract Law, dal Code européen des contrats agli Acquis Principles, fino al Draft Common Frame of Reference (DCFR) e al Common European Sales Law (CESL), il criterio compare con insistita frequenza[9] ed è stato, più o meno intenzionalmente, impiegato proprio come strumento di raccordo tra le diverse culture giuridiche europee e di ravvicinamento delle legislazioni[10].
D’altronde, l’obiettivo perseguito da tali iniziative non consiste soltanto nell’elaborazione di regole comuni, ma anche nella costruzione di un linguaggio giuridico condiviso. In questa prospettiva la ragionevolezza si presenta come uno standard particolarmente adatto a favorire il dialogo tra la tradizione continentale, storicamente fondata su categorie sistematiche attinte a fonti scritte, e quella di common law, maggiormente orientata all’elaborazione giudiziale del diritto movendo dai casi, favorendo la ricerca di un utile punto di incontro tra le diverse famiglie giuridiche europee. Vi è, peraltro, anche l’auspicio che esso possa porsi come passaggio funzionale ad una riorganizzazione dello strumentario concettuale del diritto europeo in termini di minore dogmatismo e, per converso, di più accentuato pragmatismo e maggiore concretezza[11].
Al tempo stesso, però, l’utilizzo sempre più esteso della ragionevolezza ha suscitato diffuse perplessità. È stato osservato che il ricorso eccessivo a standard elastici[12] o addirittura a formule (che appaiono) “vuote”[13], come quella della ragionevolezza, rischia di compromettere la prevedibilità delle decisioni e di affidare ai giudici margini di discrezionalità particolarmente ampi, con il pericolo di un’armonizzazione soltanto apparente e destinata a tradursi, in concreto, in applicazioni divergenti da parte delle giurisdizioni nazionali[14].
Parallelamente all’evoluzione normativa, la ragionevolezza ha conosciuto, infine, una crescente fortuna sul piano giurisprudenziale.
Sempre più frequentemente i giudici vi fanno ricorso per valutare la correttezza dell’esercizio di diritti potestativi, la legittimità di determinate scelte contrattuali, la proporzionalità delle conseguenze derivanti dall’applicazione di una clausola o la conformità di un comportamento ai principi generali dell’ordinamento. Emblematica di questa tendenza è la nota pronuncia con cui, nel 2009, la Corte di legittimità ha affermato la sindacabilità dell’atto di esercizio del diritto di recesso ad nutum sul piano della ragionevolezza e alla stregua del principio del divieto di abuso del diritto e della clausola generale della buona fede[15]. In numerosi casi il richiamo alla ragionevolezza si accompagna a quello alla buona fede e al divieto di abuso del diritto, o direttamente al principio costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.), come nell’altrettanto nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2014, ricordata per l’affermazione secondo cui l’eccessiva onerosità di una caparra confirmatoria può essere rilevata d’ufficio e la relativa clausola dichiarata nulla dal giudice proprio in quanto contraria all’art. 2 Cost.[16].
Il fenomeno non si limita però all’attività interpretativa dei giudici. Anche la prassi contrattuale, soprattutto nei rapporti commerciali internazionali, ricorre sempre più spesso a formule che rinviano a comportamenti, termini, costi o misure “ragionevoli”. La fortuna di tali clausole dipende dalla loro capacità di favorire il consenso tra le parti, evitando la definizione dettagliata di ogni aspetto del rapporto. Esse consentono infatti di rinviare a una valutazione successiva, fondata sulle circostanze concrete, la determinazione di obblighi che sarebbe difficile disciplinare in modo esaustivo al momento della conclusione del contratto[17].
3. Due letture antitetiche della ragionevolezza: come categoria di diritto positivo, da ricostruire nei suoi impieghi multiformi, e come “metaprincipio” innervante il sistema
Considerate l’importanza via via crescente della categoria e la sua onnipresenza nel discorso dei giuristi, non sorprende, allora che, proprio sul terreno della ragionevolezza si sia giocata negli ultimi anni una partita particolarmente accesa, che vede due schieramenti contrapposti, due visioni del diritto che sarebbero, almeno secondo una autorevole lettura[18], tra loro incomunicanti e votate a produrre risultati non confrontabili: 1) la prima muove dalla ricerca del significato della ragionevolezza nelle pieghe del dettato normativo, tentando, non senza difficoltà, dovuta alla genericità del concetto e all’eterogeneità dei suoi impieghi, di coglierne il significato, accanto agli altri concetti, all’interno di essi o in parziale sovrapposizione a quelli[19]; 2) la seconda prende invece le mosse dalla ragionevolezza come principio non scritto, elevato ad architrave dell’intero sistema giuridico, in una prospettiva quindi che, traendo linfa dai principi apicali, tende a intravedervi una dimensione valutativa che innerva l’ordinamento tutto, al di là di qualsiasi richiamo testuale, in quanto presiede al necessario bilanciamento tra i principi[20]: una sorta, quindi, di “metaprincipio”.
3.1 La prima direzione: per una ricostruzione analitica in Fallgruppen delle declinazioni della ragionevolezza nelle pieghe del sistema giuridico
Coloro che si sono mossi nella prima prospettiva, incluso in passato chi scrive[21], si sono posti il problema, reso ineludibile dall’ampiezza e dall’importanza dei richiami, di procedere, non solo a fini ricostruttivi, ad una classificazione in gruppi omogenei di tali sparsi impieghi della ragionevolezza nel diritto privato[22], in analogia con la tecnica tedesca della concretizzazione delle clausole generali per Fallgruppen, ovvero per gruppi di applicazioni sintomatiche. Il criterio più proficuo, a tal fine, è parso essere quello che abbia riguardo alla funzione che, nelle diverse disposizioni o nelle concrete applicazioni, è assegnata al “ragionevole”[23].
Su tali basi, è stato ipotizzato di ricondurre gli utilizzi della ragionevolezza nel diritto dei contratti a tre principali aree funzionali[24]: a) in primo luogo, quale modello di condotta, indicante il grado di impegno esigibile da una parte nell’adempimento di un obbligo o nell’esercizio di una prerogativa; b) in secondo luogo, quale criterio di valutazione dell’imputabilità di determinati comportamenti o della rilevanza di stati soggettivi come conoscenza, ignoranza, affidamento o aspettativa; c) infine, nel ruolo di parametro di equilibrio, volto a garantire la proporzionalità e la congruenza dell’assetto di interessi risultante dal contratto.
Si è però riconosciuto che queste funzioni non sono rigidamente separate, in molti casi intrecciandosi e sovrapponendosi. Non v’è dubbio, poi, che una simile classificazione andrebbe riportata all’oggi, dato il continuo emergere di nuovi impieghi della ragionevolezza in tutto l’ordinamento[25].
3.1.1 Alcuni esempi nel contesto di un’analisi su base funzionale: la ragionevolezza come modello di condotta, predicato di stati soggettivi e strumento di bilanciamento e controllo dell’equilibrio contrattuale
La prima e più diffusa funzione della ragionevolezza consiste nell’individuare il comportamento che può essere ragionevolmente richiesto a una parte in una determinata situazione.
In questa prospettiva il criterio opera come misura dell’impegno dovuto, indicando non tanto il risultato che deve essere raggiunto quanto l’intensità dello sforzo richiesto per perseguirlo. Si tratta di una funzione particolarmente evidente nelle disposizioni che impongono alla parte di adottare “misure ragionevoli”, di attivarsi entro un “termine ragionevole” o di tenere un comportamento conforme a quanto una “persona ragionevole” avrebbe fatto nelle medesime circostanze[26].
Si intuisce, allora, come in questa specifica funzione la ragionevolezza venga ad operare su un piano che è comune ad altri concetti indeterminati del diritto dei contratti: in particolare, la diligenza[27], da un lato, e la buona fede in senso oggettivo, dall’altro[28].
Nel commercio internazionale, ad esempio, il riferimento non è alla persona media in senso generico, bensì a un operatore dotato delle competenze e delle conoscenze normalmente possedute da soggetti che agiscono professionalmente nel settore interessato. La ragionevolezza non descrive quindi una qualità psicologica del soggetto, ma individua un criterio di valutazione esterno e oggettivato.
Una seconda area di applicazione riguarda la valutazione di stati soggettivi quali affidamento, aspettativa, conoscenza o ignoranza.
In tali ipotesi il criterio serve a delimitare la rilevanza giuridica di situazioni che, per loro natura, appartengono alla sfera interna del soggetto. Il diritto non tutela qualsiasi aspettativa né qualsiasi affidamento; esso protegge soltanto quelli che appaiono ragionevoli alla luce delle circostanze del caso concreto.
Significativa è, sotto questo profilo, la disciplina della conformità dei beni di consumo, che attribuisce rilievo alle qualità e alle prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi dal bene acquistato[29]. Analoghe formulazioni ricorrono in numerosi testi europei e internazionali, nei quali la ragionevolezza svolge la funzione di trasformare un elemento soggettivo in un parametro suscettibile di verifica oggettiva, evitando che la tutela dipenda esclusivamente dalle rappresentazioni individuali del singolo contraente, ed ancorandola invece a ciò che una persona posta nelle medesime condizioni avrebbe potuto attendersi.
Anche in questa prospettiva emerge la vicinanza della ragionevolezza alla diligenza e alla buona fede. L’aspettativa è ragionevole nella misura in cui trova fondamento in una valutazione corretta delle circostanze; l’affidamento è ragionevole quando corrisponde a ciò che una persona diligente avrebbe ritenuto plausibile; la conoscenza è ragionevolmente esigibile quando il soggetto avrebbe potuto acquisirla mediante un comportamento normalmente prudente.
La funzione più significativa e al tempo stesso più problematica della ragionevolezza emerge, infine, quando essa viene impiegata come parametro di equilibrio tra interessi contrapposti.
In questa prospettiva il criterio non riguarda più la valutazione della condotta di una parte, ma l’assetto complessivo degli interessi coinvolti nel rapporto giuridico. La ragionevolezza diventa allora uno strumento di moderazione, volto a evitare risultati eccessivamente gravosi, sproporzionati o incompatibili con una equilibrata distribuzione di vantaggi e sacrifici.
Numerose disposizioni legislative utilizzano il criterio in questa accezione, facendo riferimento a prezzi ragionevoli, costi ragionevoli, spese non irragionevoli o condizioni contrattuali ragionevoli. In tutti questi casi il parametro è impiegato per verificare la congruità del risultato cui conduce l’applicazione della regola[30]. Si evidenzia, allora, un impiego del ragionevole che evoca esigenze di equilibrio economico e normativo nonché di giustizia contrattuale[31].
Una tale logica si rinviene in numerose fonti europee, anche recenti, tra cui emblematica è la direttiva del 2024 sulla due diligence di sostenibilità delle imprese[32], la quale richiede che le condizioni contrattuali imposte alle piccole e medie imprese siano «eque, ragionevoli e non discriminatorie»[33], richiamando la nota formula FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) mutuata dal diritto della proprietà intellettuale e degli standard tecnologici. La ragionevolezza assume qui una funzione correttiva e riequilibratrice, volta a prevenire l’abuso della superiorità economica o contrattuale.
È soprattutto in questa dimensione che il criterio entra in contatto con temi quali la giustizia contrattuale, il controllo dell’autonomia privata e il sindacato sull’abuso del diritto, ponendosi, nel dibattito[34], quale strumento di controllo in merito alla congruenza e alla meritevolezza degli atti di autonomia privata o degli atti di esercizio di un diritto (e quindi, come criterio per valutare la ricorrenza di un abuso del diritto)[35] o di poteri autoritativi[36]. Allo stesso modello è ritenuto da molti riconducibile anche il controllo sulla vessatorietà delle clausole nei contratti con i consumatori (art. 33 ss. c.cons.), incentrato sull’accertamento del «significativo squilibrio» e, testualmente, sul canone della «buona fede»[37], ma che, in diffuse letture, non esita ad essere tradotto in termini di sindacato di «ragionevolezza»[38], pur in assenza di un esplicito riferimento normativo in tal senso. Non di rado, specie nel dibattito dottrinale, ad un controllo di ragionevolezza, sempre in difetto di richiami, sono ricondotte anche altre ipotesi di recente emersione in cui si ammette l’intervento del giudice a sindacare la validità del contratto o di singole clausole o a correggerne il contenuto in ragione di uno squilibrio apprezzabile conseguente all’abuso di una parte in danno dell’altra[39].
Non stupisce, pertanto, che proprio tale impiego abbia alimentato il dibattito più intenso circa i limiti dell’intervento giudiziale sul contenuto del contratto, offrendo linfa alla seconda delle due letture in cui la ragionevolezza viene da alcuni intesa, e di cui ora si parlerà.
3.2 L’opposta direzione tesa ad elevare la ragionevolezza ad architrave del sistema giuridico
Contro la prima prospettiva sin qui delineata si è obiettato[40] che non avrebbe senso ricavare il significato della ragionevolezza dalle disposizioni che di volta in volta la richiamano a diversi fini, perché essa fonda il sistema e non può essere a sua volta condizionata dalle norme o trarre da queste il suo fondamento.
Se infatti la ragionevolezza rappresenta – testualmente[41] – un «necessario tessuto connettivo del sistema, come criterio guida che non può non informare, anche se talora in maniera sottintesa o implicita, i procedimenti applicativi», essa va tenuta «distinta dalle ipotesi in cui risulta testualmente richiamata in precetti normativi». Separando i due piani, l’interprete dovrebbe piuttosto concentrare la sua attenzione sulla ragionevolezza come principio, ossia sulla sua accezione pregnante, relegando ai margini le sue epifanie testuali, mere manifestazioni periferiche difficilmente riconducibili a una logica unitaria[42].
Occorre però chiedersi se i due piani possano essere tenuti così radicalmente distinti: se, cioè, l’interprete possa ricostruire il significato di uno strumento o istituto prescindendo dal modo in cui è stato assunto dalla legge, e di come quindi si inserisca nel tessuto normativo di cui è un frammento. In un diritto privato composto di norme plasmate dal legislatore secondo diversi livelli di precisione e determinatezza – dalle fattispecie analitiche alle clausole generali e ai concetti indeterminati – porre l’accento primariamente su un solo strumento, la ragionevolezza, inteso come principio atto a riassumerli tutti, significa riconoscere un elemento di incoerenza. Irrazionale è, infatti, che un ordinamento si avvalga di una pluralità di strumenti concettuali più o meno indeterminati ed equilibratamente dosati, tra loro e rispetto alle norme di fattispecie, per poi dismettere tale articolato strumentario a favore di un unico principio “tiranno”.
Salvo che non si ritenga, alternativamente, o che la ragionevolezza non comporti alcuna sovrapposizione o confusione con altri strumenti concettuali già esistenti (e che pertanto la sua potenzialità “onnivora” sia un falso problema) oppure che sia da abbandonare l’idea di un giudice “soggetto” alla legge, nel senso di vincolato a muovere primariamente da essa nella propria attività interpretativa, e che, quindi, il decidere secondo ragionevolezza sia il vero momento di posizione della regola.
4. Una prima critica: la potenziale sovrapposizione della ragionevolezza, quale principio apicale assorbente, allo strumentario concettuale del diritto privato e conseguente necessità di una rinnovata actio finium regundorum. Il rapporto, in particolare, con la buona fede
Se la ragionevolezza, intesa in questo modo, si presti a soppiantare lo strumentario concettuale del diritto privato, è, invero, un dato difficilmente controvertibile.
L’analisi sopra richiamata delle funzioni riservate alla ragionevolezza conferma che il criterio si pone in concorrenza con altri concetti del diritto privato, dalla buona fede alla diligenza, fino all’equità e ad altri standard affini. Il rischio è che, risolvendo categorie diverse nell’onnicomprensiva e duttile formula della ragionevolezza, si appannino i confini tra di esse[43] e si realizzi un impoverimento dello strumentario concettuale del diritto privato.
Gli stessi fautori della concezione che assegna alla ragionevolezza il ruolo di principio cardine del sistema ammettono che, se il diritto nasce dal basso, da una sintesi tra dimensione prescrittiva e quella argomentativa, se quindi il «nucleo cruciale del processo argomentativo del diritto» si muove inesorabilmente verso una «interpretazione per principi», ad essere superato è lo stesso modo di intendere le clausole generali, che «vanno perdendo il ruolo che era stato loro inizialmente assegnato»[44]. Si assiste ad uno «scambio» tra il richiamo alla ragionevolezza e il riferimento a clausole generali e ai principi elastici: nelle clausole generali è legislatore che delega al giudice una scelta di valore, mentre la ragionevolezza è intrinseca al modo di intendere qualunque dettato, comportamento, decisione; ancora, la clausola generale presuppone un intervento normativo, la ragionevolezza semmai lo condiziona, i criteri giustificativi della soluzione divenendo, in tale ottica, nella sostanza «interscambiabili».
È facile preconizzare, allora, che, una volta abbracciata una siffatta concezione, nessun’altra clausola generale ha più ragione di esistere, perché la ragionevolezza non è una clausola generale che alle altre si aggiunge né un criterio che offre una chiave di lettura nuova delle clausole già note, ma l’unica e definitiva clausola generale (o principio) destinata a scalzare tutte le altre, così realizzando una radicale semplificazione del lessico giuridico.
Se non si fosse propensi ad abbracciare una siffatta concezione, si dovrebbe invece essere disposti ad armarsi di umiltà e pazienza, per indagare quale spazio possieda oggi la ragionevolezza come criterio positivo del diritto privato, esplorandone i numerosi e sparsi impieghi normativi e giurisprudenziali, e cimentandosi in una rinnovata actio finium regundorum che miri a tracciarne i termini rispetto ai concetti affini e a comprendere quale ruolo autonomo possa essere riconosciuto alla ragionevolezza all’interno del sistema, non in sostituzione degli strumenti esistenti, ma al fianco (o all’interno) di essi.
Sorvolando in questa sede sul rapporto tra ragionevolezza e diligenza, da un lato, ed equità, dall’altro, un esempio di utile interferenza tra concetti, che non si trasformi in sovrapposizione, può essere offerta, ad esempio, dal rapporto della ragionevolezza con la buona fede oggettiva.
Entrambi i criteri svolgono una funzione integrativa e correttiva del regolamento contrattuale e consentono di adeguare la disciplina del rapporto alle esigenze del caso concreto. Nonostante ciò, essi non coincidono.
La buona fede possiede una chiara valenza assiologica. Essa richiama un modello di cooperazione, lealtà e solidarietà tra le parti e trova il proprio fondamento nei valori costituzionali che informano i rapporti tra privati, anzitutto la solidarietà. Attraverso la buona fede l’ordinamento impone doveri positivi di protezione e collaborazione che possono anche sacrificare interessi individuali in funzione della tutela della controparte[45]. La ragionevolezza opera invece secondo una logica diversa, che non prescrive direttamente un contenuto etico della condotta, ma valuta l’esigibilità e l’accettabilità delle scelte alla luce delle circostanze concrete. Il suo punto di riferimento non è, almeno non in via diretta, il valore della solidarietà, bensì l’idea più ampia di una decisione che possa essere giustificata e condivisa all’interno del contesto sociale in cui il rapporto, assunto nella sua concretezza e individualità, si inserisce.
Per questa ragione il diritto europeo tende frequentemente a far convivere le due nozioni, attribuendo loro funzioni complementari anziché alternative. La buona fede detta regole di comportamento; la ragionevolezza misura ciò che, in concreto, può essere richiesto alle parti nel rispetto di tali regole[46].
5. Una seconda critica: il rischio di mutare il significato profondo della necessaria (virtuosa) sinergia tra legge e giurisdizione
Una seconda perplessità rispetto all’idea di una ragionevolezza elevata a principio-architrave del sistema (ferma la sua funzione nel giudizio di costituzionalità delle leggi e nelle ipotesi in cui il giudice è chiamato, da una norma di legge, ad operare un bilanciamento), muove dall’osservazione che una simile impostazione porta ad incrinare il ruolo ordinante della legge scritta, già messo in crisi dall’ormai conclamata incapacità e inerzia del potere legislativo.
Non si tratta di riesumare una preminenza formale della norma scritta in ossequio ad un positivismo formalista ormai superato e ad una altrettanto rigida e antiquata lettura del principio costituzionale di soggezione del giudice alla legge, né di negare il fondamentale contributo interpretativo e creativo del giudice alla costruzione delle regole costitutive dell’ordinamento, secondo la teorica, autorevolmente sostenuta, dell’effettività della norma[47]. Né è questione di contrapporre la certezza della norma scritta all’incertezza della norma ricostruita in esito all’opera dell’interprete[48].
Si tratta, piuttosto, di dubitare dell’opportunità di un rovesciamento di ruoli tra legge e giudice, che non pare compatibile con la regola di democraticità che è alla base del riconoscimento di forza giuridica alla norma nel nostro sistema costituzionale. Non dunque di negare il ruolo dei giudici e la necessità di una virtuosa sinergia tra legge e giurisdizione nella fondazione delle regole (questo è, infatti, il senso autentico[49] in cui il principio di effettività è stato autorevolmente enunciato[50]), bensì di arginare un’insidiosa deriva che vorrebbe tale ruolo invertito, con l’attribuzione al giudice della funzione normativa “primaria”, ben al di là dei limiti segnati dal più consolidato modo di intendere i poteri dell’interprete.
Il punto di rottura emerge dalla constatazione che attribuire al giudice ordinario il ruolo di “custode” della ragionevolezza significa investirlo della funzione di controllore della legittimità costituzionale della norma, dando vita ad un giudizio costituzionale diffuso che il nostro ordinamento, in questi termini, non conosce[51]. In contrario, non sembra sufficiente ricordare che «prima di arrivare al punto di rottura della incostituzionalità, vi è l’infinito terreno della interpretazione costituzionalmente conforme, che impone al giudice ordinario di dare la massima attuazione possibile ai principi costituzionali»[52]. Non pare sufficiente poiché si presuppone, appunto, che al giudice ordinario sia concesso uno spazio interpretativo “infinito”, il che di fatto riduce sino a svuotare di sostanza la funzione del giudice delle leggi, che diverrebbe al più residuale. In questa prospettiva, infatti, si tende a ricondurre all’interpretazione costituzionalmente conforme non solo l’attività volta a scegliere, tra più significati possibili, quello maggiormente conforme a Costituzione, ma anche la diretta applicazione e il bilanciamento dei principi costituzionali per realizzare un esito ritenuto giusto o ragionevole[53], predicando che tale bilanciamento debba essere compiuto di fronte a qualsiasi norma, anche quelle a fattispecie analitica (negando che ci possa essere, in queste norme, un bilanciamento previo, indicato dal legislatore). Si finisce così, per negare la specificità delle norme costruite per clausole generali, che sono appunto le norme in cui un simile bilanciamento è rimesso al giudice[54], e, al contempo, la stessa ragione di essere del giudizio costituzionale[55].
Né può essere invocata la, pur giusta, preoccupazione secondo cui, negando ingresso al bilanciamento tra principi costituzionali nel giudizio ordinario, si verrebbe a negare la forza ordinante della Costituzione, la quale esige che qualsiasi procedimento interpretativo rifletta i valori di fondo dell’ordinamento costituzionale. Tale rischio è scongiurato, infatti, dal combinato disposto del giudizio costituzionale – lì dove non possa arrivare l’interpretazione conforme a Costituzione (pur intesa nella sua accezione più limitata qui accolta) – e, di fronte alla carenza di una norma di fattispecie, del procedimento analogico, che risponde alla medesima invocata esigenza di omogenea applicazione dei principi costituzionali in tutto l’ordinamento[56], a seconda dei casi filtrati nella loro applicazione dalle norme – di fattispecie – di cui di volta in volta si riconosce l’estensibilità per analogia, previa la verifica, in via di interpretazione, della loro conformità a Costituzione. In un sistema così congegnato non si scorge alcun rischio di corto circuito né di negazione della diretta rilevanza dei principi costituzionali nel procedimento interpretativo-applicativo.
Così ragionando, non sono messe in discussione né la rilevanza dei principi costituzionali nella attività interpretativa dei giudici, né quella del diretto bilanciamento tra principi nei casi in cui la norma delega al giudice tale attività valutativa, ciò che avviene attraverso lo strumento della clausola generale. Sennonché, la concretizzazione delle clausole generali è attività che rimane pur sempre nell’area dell’interpretazione, perché resta contenuta entro la cornice di senso offerta dalla norma delegante e dal sistema di riferimento in cui si inserisce[57].
Il nodo centrale è, semmai, quello di individuare il limite che il giudice ordinario non può valicare senza sconfessare il ruolo che il nostro ordinamento assegna alla legge, da un lato, e al giudice costituzionale, dall’altro, quale unico organo cui compete sindacare la validità della legge. Secondo l’impostazione che eleva la ragionevolezza a principio il limite si colloca talmente in avanti da dilatare in maniera infinita i poteri del giudice e ridurre in modo corrispondente, fino quasi ad annullarle, sia la ragione di essere delle norme di fattispecie, sia l’utilità delle norme per clausole generali e, salvo casi estremi, del giudizio costituzionale in senso proprio. Tutto ciò con un radicale rovesciamento del rapporto tra potere giudiziario e potere legislativo[58], che sarebbe peraltro di per sé possibile e non necessariamente indesiderabile, ma solo a condizione che passi, come la natura democratica di uno Stato di diritto esige, per la condivisione previa di un nuovo criterio di ripartizione dei poteri, anziché per il tramite, in definitiva subdolo, dell’affermazione (per via giudiziale) di un “metaprincipio” non scritto.
6. La parabola della meritevolezza di interessi e il suo congiungersi con quella della ragionevolezza. In particolare, dalla tradizionale neutralizzazione della meritevolezza alla sua ipervalorizzazione
Sorge, inoltre, una domanda di fondo: se il giudice ordinario sia attrezzato per compiere questo bilanciamento o se la vaghezza del criterio di ragionevolezza rischi di offrirgli uno strumento per decidere secondo il proprio personale senso di giustizia[59].
Orbene, se vi è un terreno sul quale il dibattito intorno alla ragionevolezza incontra direttamente il problema dei limiti del potere giudiziale, questo è rappresentato proprio dalla meritevolezza degli interessi di cui all’art. 1322, co. 2°, c.c., negli ultimi decenni investita di funzioni sempre più ampie, strettamente collegate all’espansione della ragionevolezza, fino a trasformarsi, in alcune ricostruzioni, in uno strumento generale di controllo dell’autonomia privata affidato al giudice. Tale evoluzione rende necessario interrogarsi sul significato originario dell’istituto, sui limiti del suo impiego e sui suoi rapporti con la ragionevolezza[60].
È noto come l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale abbia conosciuto, sul tema, almeno due tendenze diametralmente opposte.
Da un lato, si è per diversi decenni proposto il ridimensionamento del ruolo della meritevolezza, considerata come sostanzialmente assorbita dal controllo di liceità della causa e dall’ordinario sindacato di validità del contratto. In questa prospettiva la disposizione dell’art. 1322, co. 2°, c.c. avrebbe una funzione prevalentemente descrittiva, limitandosi a prendere atto dell’ammissibilità dei contratti atipici purché non contrari a norme imperative, ordine pubblico e buon costume[61].
Dall’altro lato, si è affermata in tempi più recenti una lettura espansiva che ha attribuito alla meritevolezza un ruolo via via più incisivo. Secondo questa impostazione il giudice sarebbe chiamato a verificare non soltanto la liceità dell’operazione negoziale, ma anche la sua conformità ai valori fondamentali dell’ordinamento, valutando se gli interessi perseguiti dalle parti risultino coerenti con i principi costituzionali e con le esigenze di giustizia sostanziale. In non pochi casi, questo sindacato è stato ritenuto applicabile anche ai contratti tipici[62].
È soprattutto in questa seconda prospettiva che la meritevolezza tende a intrecciarsi con i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità[63], fino a trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato del contenuto del contratto[64].
L’orientamento più estensivo ha trovato espressione in decisioni che hanno utilizzato la meritevolezza per sindacare assetti negoziali formalmente leciti ma ritenuti incompatibili con valori dell’ordinamento. Sono stati così qualificati come immeritevoli contratti o clausole che attribuivano a una parte vantaggi sproporzionati, che determinavano forme di soggezione particolarmente intense o che apparivano in contrasto con esigenze di solidarietà sociale[65].
La logica sottesa a tali decisioni è chiara: l’autonomia privata non sarebbe meritevole di tutela per il solo fatto di esprimere una libera scelta negoziale, ma dovrebbe essere ulteriormente valutata alla luce della conformità del risultato perseguito ai principi fondamentali dell’ordinamento.
Questa impostazione, pur animata dall’intento condivisibile di evitare forme di abuso contrattuale, si espone tuttavia ad alcune riserve.
In primo luogo, essa tende a sovrapporre la meritevolezza ad altri istituti già predisposti dall’ordinamento per la tutela del contraente debole, quali la rescissione, l’annullamento per vizi del consenso, la responsabilità precontrattuale, il controllo delle clausole vessatorie e l’abuso di dipendenza economica, mettendo altresì in crisi, in assenza di una chiara indicazione normativa, la tradizionale distinzione, che corre sul piano dei rimedi, tra regole di validità e regole di comportamento[66].
In secondo luogo, essa attribuisce al giudice un potere di valutazione estremamente ampio, che rischia di trasformarsi in un sindacato sulla convenienza o sull’equità sostanziale dell’operazione economica conclusa dalle parti.
Le tensioni insite in tale impostazione sono emerse con particolare evidenza nella vicenda delle clausole claims made nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, a partire dalla nota pronuncia della Corte di cassazione del 2017 che per prima ha individuato nella meritevolezza uno strumento per verificare la conformità del risultato perseguito dal contratto ai principi di solidarietà, parità e non prevaricazione posti a fondamento dei rapporti privati[67].
La decisione ha suscitato un ampio dibattito, non tanto per la soluzione adottata[68], quanto per l’ampia nozione di meritevolezza che sembrava presupporre. Il rischio, paventato da molti, era quello di trasformare il giudizio previsto dall’art. 1322, co. 2°, c.c. in una verifica generale della conformità del regolamento contrattuale a un insieme indeterminato di valori costituzionali, in particolare sotto il profilo dell’equilibrio del contratto, anche sul piano economico, sostituendo il giudice alle libere scelte delle parti[69].
Peraltro, già il successivo arresto delle Sezioni Unite del 2018[70] in tema di claims made ha corretto parzialmente il tiro: ha abbandonato, infatti, il criterio della meritevolezza, sul presupposto della tipicità della fattispecie in esame e dell’inapplicabilità del vaglio della meritevolezza ai contratti tipici; quindi, ha riportato la valutazione del regolamento contrattuale sul diverso piano della causa concreta, pervenendo comunque a conclusioni di tenore analogo a quelle cui si sarebbe potuti approdare sulla base del criterio della meritevolezza (in particolare, lì dove ha ammesso la configurabilità di una nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto)[71]. Per queste ragioni, anch’essa è parsa accreditare un ampio potere del giudice di sindacato delle scelte di autonomia, fondato però sull’applicazione della causa contractus, contribuendo ad alimentare ulteriormente, oltre a consensi, preoccupazioni, questa volta espresse con riguardo alla rilevanza della causa concreta[72].
6.1 Il “preliminare di preliminare” e la funzione positiva della meritevolezza
Accanto agli impieghi più problematici della categoria, la giurisprudenza ha però sviluppato anche applicazioni che sembrano, almeno ad avviso di chi scrive, maggiormente coerenti con la struttura dell’istituto.
Particolarmente significativa è la vicenda del cosiddetto “preliminare di preliminare”, figura di cui, all’esito di un travagliato percorso, le Sezioni Unite hanno infine riconosciuto la validità individuandone la giustificazione nell’emersione, nella prassi economica, di esigenze negoziali non adeguatamente soddisfatte dagli schemi tradizionali[73]. In questa prospettiva la meritevolezza non opera come strumento di controllo morale o assiologico sul contenuto del contratto, ma come criterio volto a verificare l’esistenza, nell’operazione divisata dalle parti, di una funzione economico-sociale oggettivamente apprezzabile.
L’attenzione si sposta così dall’equità del singolo regolamento negoziale alla razionalità dell’operazione economica nel suo complesso; razionalità che, in quanto riferita alla accettabilità sociale del tipo disegnato dalle parti, ben potrebbe declinarsi anche in termini di ragionevolezza, nei termini che all’inizio di questo contributo si sono rapidamente tratteggiati.
È probabilmente questa la dimensione più autentica della meritevolezza, oltre che quella in cui meglio può cogliersi una convergenza virtuosa con la ragionevolezza: non la valutazione della convenienza dell’affare per le parti, né il sindacato sulla conformità del contratto a un generico ideale di giustizia, ma la verifica dell’idoneità dello schema negoziale concretamente divisato a soddisfare, anche nelle sue potenziali applicazioni future, interessi che l’ordinamento ritiene degni di riconoscimento e protezione, perché “universalizzabili”[74].
6.2 I segni di una possibile inversione di tendenza? Le Sezioni Unite del 2023 in materia di leasing indicizzato
Più di recente, un’importante conferma di questa impostazione più moderata è provenuta inoltre dalla sentenza delle Sezioni Unite del 23 febbraio 2023 in materia di leasing indicizzato[75], nel quale il Supremo Collegio, pur richiamando formalmente – anche se in modo tralaticio – l’ormai consolidato orientamento in tema di meritevolezza, ha infine, però, recisamente escluso – al costo di un singolare scollamento tra proclamazioni di principio, peraltro inutilmente enfatiche, e conclusioni[76] – che il giudizio previsto dall’art. 1322 c.c. possa trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato dell’equilibrio economico del contratto.
Al netto dell’enfasi già rilevata, la decisione contiene affermazioni di particolare rilievo sistematico. Si ribadisce che la libertà contrattuale costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento e che la mera asimmetria delle prestazioni non è sufficiente a rendere un contratto immeritevole. Il giudizio di meritevolezza non può diventare una scorciatoia attraverso la quale il giudice sostituisce la propria valutazione a quella compiuta dalle parti[77]. Eventuali violazioni dei doveri di correttezza, infine, devono trovare risposta nei rimedi specificamente predisposti dall’ordinamento e non in un improprio ricorso alla categoria della meritevolezza.
In tal modo la Corte sembra avviare un’opera «di contenimento»[78] degli utilizzi inflattivi dell’istituto, restituendogli una collocazione più coerente con il sistema dei rimedi contrattuali.
6.3 La rinuncia abdicativa alla proprietà e il problema della meritevolezza dell’interesse: le Sezioni Unite del 2025
Un ulteriore e particolarmente significativo sostegno a favore di una concezione non espansiva della meritevolezza è stato offerto, infine, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite 11 agosto 2025, n. 23093, in materia di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare[79]. La decisione, pur collocandosi al di fuori del diritto dei contratti, affronta questioni che investono direttamente il rapporto tra autonomia privata, meritevolezza, funzione sociale e limiti del sindacato giudiziale, offrendo indicazioni di sistema che travalicano l’ambito proprietario e che interessano, seppur non dichiaratamente, anche il rapporto tra meritevolezza e ragionevolezza nonché tra ragionevolezza ed abuso del diritto.
Com’è noto, le Sezioni Unite hanno respinto con nettezza la possibilità, da molti invocata, di sottoporre la rinunzia abdicativa a un controllo di validità fondato sulla funzione sociale della proprietà, sul principio costituzionale di solidarietà, sul divieto di abuso o sul difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti, e ciò finanche nei casi in cui la rinunzia possa apparire motivata dall’intento di liberarsi di beni improduttivi, inquinati o gravati da costi di manutenzione e responsabilità.
A tal fine, la Corte ha mosso dalla qualificazione della rinunzia alla proprietà immobiliare come atto unilaterale non recettizio, la cui funzione tipica consiste esclusivamente nella dismissione del diritto. In quanto modalità di esercizio della facoltà di disposizione riconosciuta al proprietario dall’art. 832 c.c., essa trova la propria giustificazione causale nella stessa volontà di abbandonare il diritto e non richiederebe, pertanto, alcuna ulteriore verifica concernente il risultato economico o sociale perseguito. Come affermano le Sezioni Unite, la rinuncia «trova causa» e, conseguentemente, anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, quale espressione del potere dispositivo del titolare[80].
6.4 Segue: luci e ombre dell’ultimo dictum del Supremo Collegio
Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte ha escluso che il giudice possa sindacare la validità dell’atto alla luce della funzione sociale della proprietà o mediante un autonomo bilanciamento tra interessi individuali e collettivi. Le limitazioni della proprietà finalizzate ad assicurarne la funzione sociale, osservano le Sezioni Unite, possono essere introdotte soltanto dal legislatore e non ricavate dal giudice attraverso un controllo di conformità costituzionale del singolo atto dispositivo. Né dall’art. 42 Cost. può ricavarsi un dovere di essere e restare proprietario per ragioni di interesse generale, poiché la funzione sociale rappresenta un criterio rivolto al legislatore nella conformazione del diritto dominicale, non un parametro utilizzabile dal giudice per invalidare un atto di disposizione patrimoniale che l’ordinamento non sottopone a specifici limiti di scopo[81].
Altrettanto rilevante è il rigetto della tesi che configurava un possibile abuso della rinunzia abdicativa. Secondo la Corte, l’abuso presuppone l’esercizio di una prerogativa giuridica per il perseguimento di un interesse diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento. La rinunzia alla proprietà, invece, esprime per definizione un interesse negativo del rinunciante: il disinteresse alla conservazione del bene[82]. Non sarebbe pertanto configurabile un abuso consistente nel perseguimento di vantaggi ulteriori o indebiti, né potrebbe sostenersi che il proprietario utilizzi la rinunzia per conseguire un risultato economico non meritato[83].
È chiaro che la portata della decisione, pur riferita ad un negozio unilaterale, va ben oltre il caso concreto, segnando un chiaro momento di arresto rispetto alla tendenza ad attribuire al giudice un generale potere di controllo sugli atti di autonomia privata. Non è difficile cogliere l’affinità tra le affermazioni svolte dalle Sezioni Unite del 2025 e quelle che si rinvengono nel precedente del 2023 in tema di leasing. In entrambi i casi emerge l’esigenza di evitare che categorie elastiche quali meritevolezza e ragionevolezza si trasformino – anche aprendo la strada all’applicazione diretta dei principi costituzionali – in strumenti capaci di legittimare un sindacato generalizzato sulla convenienza economica, sull’opportunità sociale o sulla bontà morale delle scelte compiute dai privati.
In questo senso, riveste rilevanza, soprattutto, la precisazione secondo cui il giudizio di meritevolezza non può riferirsi ai contratti (né ai negozi unilaterali) tipici[84], ma unicamente ai negozi atipici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1322, co. 2°, c.c., che ha testuale riguardo solo ai «contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare».
Tale precisazione, come abbiamo detto, non è condivisa da tutta la dottrina[85], ma appare coerente con l’esigenza di distinguere il controllo sulla liceità della causa da quello relativo all’interesse meritevole di tutela, evitando sovrapposizioni tra strumenti giuridici contigui ma comunque differenti.
A questo riguardo, la posizione delle Sezioni Unite appare condivisibile nella misura in cui riconduce il giudizio di meritevolezza al suo ambito proprio di applicazione – quello dei negozi atipici – offrendo così, salvi i limiti che a breve si evidenzieranno, un contributo utile a determinarne la portata.
La perimetrazione dello strumento in tal modo operata parrebbe, in effetti, aprire spazio e portare linfa – almeno in ipotesi – alla delimitazione concettuale proposta dalla dottrina, già richiamata[86], la quale distingue il giudizio di meritevolezza dal controllo della liceità della causa in concreto, sul presupposto che quest’ultimo, applicabile a tutti i contratti – tipici o atipici –, opera come verifica di compatibilità con l’ordinamento, mentre il primo funge da filtro preliminare di razionalità del regolamento contrattuale, valido per i soli contratti atipici. Si tratterebbe, dunque, di un controllo che riproduce il medesimo esame preliminare che il legislatore svolge in termini astratti ogniqualvolta definisce la disciplina di un tipo contrattuale, attribuendogli stabile ingresso nell’ordinamento quale schema idoneo alla realizzazione di interessi ritenuti adeguati. In assenza di una valutazione legislativa ex ante, l’ordinamento sottoporrebbe l’atto di autonomia privata a una valutazione ex post relativa all’idoneità del regolamento contrattuale predisposto dalle parti a consolidarsi come strumento di uso comune, ossia alla sua potenzialità di generalizzazione sociale[87]. In questo senso, non meriterebbe tutela il contratto che, oltre a non corrispondere a un tipo preesistente, sia privo di caratteristiche di generalizzabilità tali da renderne socialmente ragionevole la diffusione nella prassi: il contratto completamente eccentrico, futile, intrinsecamente incoerente, irrazionale o, più semplicemente, controfunzionale. Il giudizio di meritevolezza si svolgerebbe dunque in concreto – a partire dal regolamento contrattuale effettivamente predisposto dalle parti[88] – ma proietterebbe il proprio sguardo oltre il caso individuale, verso la sua possibile generalizzazione sociale, consentendo all’ordinamento di operare una selezione preventiva orientata alla razionalizzazione degli atti di autonomia privata[89]. Su tali basi, il difetto di meritevolezza potrebbe essere ravvisato soltanto in casi eccezionali di manifestazioni dell’autonomia contrattuale del tutto eccentriche rispetto al suo normale esercizio, in questo palesando il suo carattere di filtro selettivo ma non penalizzante rispetto alla riserva di un opportuno spazio di creatività per i privati.
Tutto ciò premesso, non si può però sottacere che a queste conclusioni la pronuncia delle Sezioni Unite non giunge apertamente, ma anzi lascia profili di ambiguità, che si aggiungono a passaggi argomentativi che suscitano, con riguardo al tema che qui ci interessa, vere e proprie perplessità.
In primo luogo, la sentenza esclude sì l’applicazione del giudizio di meritevolezza alla rinunzia in quanto negozio tipico, ma nel farlo formula considerazioni sui contenuti di tale giudizio che suonano ambigue, e che non consentono di stabilire con precisione quali modalità e funzioni esso dovrebbe avere in particolare rispetto ai casi in cui sarebbe applicabile (cioè, nei negozi tipici).
Sul punto, la sentenza si limita ad osservare che, essendo la rinuncia un atto nel quale l’unico interesse perseguito è «quello dell’autore della dichiarazione», in assenza di qualsiasi controinteressato, essa si sottrae a una valutazione di meritevolezza riferita alla «congruità di uno scambio economicamente significativo secondo le regole del mercato», poiché tale giudizio dovrebbe piuttosto collegarsi «al potere dominicale di scegliere la destinazione economica da attribuire alla cosa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile». Non è chiaro, però, se con tali affermazioni si intenda configurare il giudizio di meritevolezza come un esame dell’equilibrio concreto del contratto – vale a dire della sua equità (e ragionevolezza) nel caso concreto – oppure, più plausibilmente, come parrebbe suggerire il riferimento «alle regole del mercato», come un giudizio sulla coerenza dello schema negoziale rispetto alla possibile sua futura trasformazione in tipo sociale, e dunque sulla sua ragionevolezza intesa come accettabilità sociale.
Ci si può domandare, ad esempio, se la Corte sarebbe giunta alle medesime conclusioni qualora fosse stata chiamata a pronunciarsi su un negozio unilaterale recettizio, in cui, essendovi almeno un controinteressato determinato, ben potrebbe pertanto porsi un problema di bilanciamento tra interessi contrapposti anche in applicazione della clausola generale della buona fede.
Inoltre, la sentenza suscita riserve in particolare nella propensione, che da essa emerge, a escludere completamente la possibilità di esaminare l’atto di rinuncia anche dal punto di vista della valutazione della liceità dell’atto sotto il profilo causale o quale fonte di responsabilità (salva l’apertura che a breve si menzionerà). Infatti, anche ammettendo che la rinuncia si sottragga al giudizio di meritevolezza di tutela in quanto negozio tipico, ciò non elimina la necessità di verificare se, almeno in casi eccezionali di evidente torsione antisociale dell’atto, la causa concreta della rinunzia non possa ritenersi porsi in conflitto con principi inderogabili dell’ordinamento. Non sembra a tal fine sufficiente affermare che la rinuncia «trova in sé stessa la propria causa», come se tale formula bastasse a sottrarla a qualsiasi sindacato di tipo causale[90]: possedere una causa tipica autosufficiente non significa, certo, andare esente dal controllo di liceità.
Semmai, il problema si sposta al diverso livello consistente nell’individuare se, in questi casi, lo specifico principio violato esiga una reazione sul piano della nullità per illiceità della causa o sul piano di rimedi, non necessariamente di natura invalidatoria, diversi dalla nullità, quale quello risarcitorio.
In particolare, nei casi di rinuncia idonei a provocare gravi pregiudizi a terzi o alla collettività, il principio rispetto al quale maggiormente si palesa il sospetto di una violazione è proprio quello, forse troppo sbrigativamente scartato dalla Corte, del divieto di abuso del diritto, rispetto al quale aperto, e tutt’altro che pacifico, è, peraltro, il tema dell’esatta individuazione del rimedio conseguente.
La sentenza adotta su questo passaggio una posizione molto netta, probabilmente influenzata dall’interpretazione ingiustificatamente restrittiva che la giurisprudenza italiana da sempre attribuisce all’art. 833 c.c., lì dove, in buona sostanza, richiede che, per essere emulativo, l’atto (oltre ad essere caratterizzato dall’animus nocendi) risulti del tutto privo di qualsiasi utilità apprezzabile per il suo autore[91]. Al riguardo tornano alla mente le parole, sempre illuminanti, di Cesare Massimo Bianca[92], il quale criticava un’interpretazione così rigorosa perché, a suo dire, finiva per legittimare un arbitrio difficilmente controllabile, e proponeva di intendere l’inutilità piuttosto come «assenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla realizzazione dell’atto», muovendo da una lettura dell’art. 833 c.c. nei termini di regola espressiva di un generale principio di divieto dell’abuso del diritto operante in tutti gli ambiti dell’ordinamento.
Senza contare che il legame tra la funzione sociale della proprietà e i doveri di solidarietà sociale derivanti dall’art. 2 Cost. rende difficilmente sostenibile la recisa affermazione della Corte secondo cui il diritto di proprietà sarebbe esercitabile, anche attraverso rinunzia, al di fuori di qualsiasi limite che non sia l’interesse (finanche egoistico) del proprietario medesimo. Pur senza voler aderire a una concezione che funzionalizza la proprietà a fini sociali, non par dubbio, infatti, che l’eventuale carattere abusivo della rinuncia debba essere valutato non soltanto alla luce dell’interesse del rinunciante, ma anche tenendo conto degli interessi concretamente coinvolti, compresi quelli della collettività[93]. Da questa prospettiva, non sembra impossibile sostenere che determinati atti di rinuncia, quando si pongano concretamente in contrasto con l’interesse generale, possano essere qualificati come abusivi e, pertanto, illeciti[94].
Come anticipato, la questione decisiva non riguarda però la sindacabilità in sé dell’atto, ma la conseguenza che deve farsi derivare da un’eventuale valutazione negativa della complessiva vicenda dismissiva. Sotto questo profilo, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite sembra condivisibile lì dove esclude conseguenze sul piano della validità dell’atto di rinuncia, ma risulta meno convincente nel percorso argomentativo prescelto, basato sulla radicale negazione della stessa possibilità di sottoporre la rinunzia a un controllo di liceità sotto il profilo del suo carattere abusivo. Una soluzione più persuasiva consisterebbe piuttosto nell’ammettere che, almeno in ipotesi di eccezionale offensività antisociale, la rinuncia abdicativa possa risultare abusiva per contrasto con l’interesse collettivo e in violazione del principio di solidarietà (e, nello specifico, con la buona fede oggettiva), precisandosi però che la conseguenza di ciò non dovrebbe essere, di regola, la nullità dell’atto, bensì unicamente la responsabilità civile del rinunziante per i danni cagionati con la stessa rinunzia[95].
Tale soluzione è coerente con la già richiamata demarcazione tra regole di validità e regole di comportamento[96], a cui l’ordinamento nel suo complesso risulta tutt’oggi informato. Da questo punto di vista, va allora ricordato che il divieto di abuso del diritto e il principio di buona fede operano, di regola, come criteri di responsabilità e non come parametri di invalidità dell’atto[97]. Quando la condotta abusiva del titolare si manifesta attraverso un atto di disposizione, la nullità può dunque essere dichiarata soltanto in presenza della violazione di norme imperative o principi di ordine pubblico e buon costume che incidono sul contenuto stesso dell’atto di autonomia privata e sulla sua causa. Al contrario, quando vengono violate norme che disciplinano (solo) il comportamento del proprietario in danno a terzi o ad interessi generali, la conseguenza ordinaria non dovrebbe essere, a rigore, la nullità, bensì l’obbligo di risarcire il danno. Da questa prospettiva, la stessa motivazione delle Sezioni Unite lascia intravedere una certa apertura, seppure non pienamente sviluppata, lì dove ammette che «l’esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile»[98] (corsivo aggiunto). Così ragionando, si riconosce, in definitiva, che la rinunzia potrebbe, almeno a determinate condizioni, dare luogo di per sé stessa a responsabilità del rinunziante[99].
7. Alcune conclusioni
Le oscillazioni della giurisprudenza in materia di meritevolezza riflettono, in definitiva, le stesse tensioni che attraversano il dibattito sulla ragionevolezza, ponendo le due categorie in stretta assonanza.
Da un lato, vi è l’esigenza di evitare che l’autonomia privata diventi strumento di sopraffazione o di abuso; dall’altro, vi è la necessità di preservare la libertà negoziale e la prevedibilità delle regole.
La soluzione non sembra risiedere nell’attribuzione al giudice, al di fuori di un intervento del legislatore, di un potere generale di sindacato sulla giustizia del contratto. Una simile prospettiva rischierebbe di trasformare meritevolezza e ragionevolezza in clausole “onnivore”, capaci di assorbire istituti diversi alterando l’equilibrio tra autonomia privata e controllo giudiziale.
Più convincente è una lettura che valorizzi la meritevolezza quale criterio di selezione delle operazioni economiche, volto a verificare la presenza di una funzione oggettivamente apprezzabile e non eccentrica rispetto all’ordine giuridico, senza sovrapporsi ai rimedi predisposti contro squilibri, abusi o vizi del consenso.
In questa prospettiva la ragionevolezza può certamente contribuire all’interpretazione della meritevolezza, ma non può identificarsi con essa. La prima rappresenta un criterio di valutazione dell’accettabilità sociale delle soluzioni giuridiche; la seconda continua a svolgere una funzione specifica di verifica della giustificazione oggettiva dell’operazione negoziale. Il collegamento virtuoso tra le due dovrebbe dunque muovere sul piano della valutazione della ammissibilità dell’operazione in termini di sua condivisibilità sociale, ossia della sua predisposizione a una generalizzazione nel contesto sociale di riferimento.
D’altro canto, però, il ragionamento svolto non dovrebbe portare a negare, con analoga eterogenesi dei fini, ogni valore all’istanza di giustizia contrattuale. Questa, infatti, può trovare ingresso non solo nei casi previsti dalla legge e con i rimedi ad essi specificamente associati (risarcimento, annullamento, rescissione e, in alcuni casi, nullità di protezione) ma anche attraverso la valutazione in merito alla liceità della causa in concreto. In questo ordine di idee, le preoccupazioni circa la necessità che la causa del contratto sia «compatibile con l’utile sociale» e «conforme alle esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri costituzionali»[100], possono trovare risposta proprio attraverso un ampliamento della valutazione di conformità della causa (concreta) a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, in particolare nel contesto di un giudizio di liceità che, per il tramite della clausola dell’ordine pubblico, valuti la conformità – positiva – del contratto ai principi costituzionali[101] che presiedano all’agire negoziale dei privati[102]. Con l’avvertenza, tuttavia, che anche rispetto alla violazione dei principi costituzionali rilevanti per il contratto andrà sempre distinto – pena altrimenti il sovvertimento dell’articolazione interna degli strumenti e dei rimedi in cui il sistema del diritto civile traduce quelle esigenze in forme di tutela – il caso in cui la violazione riguardi direttamente il contratto (e la sua causa), e debba quindi dare luogo a nullità, da quello in cui essa si riferisca (esclusivamente) alla condotta tenuta nella stipulazione del contratto, sì da attivare rimedi diversi dalla nullità (sempre che questa non sia prevista dalla legge anche a fronte di tale evenienza), di natura anche soltanto risarcitoria.
In questo contesto, e ritornando quindi alla ragionevolezza, va, infine, ribadito che essa rappresenta una componente essenziale del diritto, ma non l’unica chiave di lettura del sistema. Essa svolge una funzione imprescindibile di integrazione, coordinamento e adattamento, ma tutto ciò all’interno di una rete di categorie e regole che conservano una propria autonomia concettuale e funzionale. Buona fede, diligenza, equità, causa e meritevolezza non sono destinati a dissolversi nella ragionevolezza; al contrario, è proprio il dialogo tra tali categorie che consente al sistema di mantenere il necessario equilibrio tra flessibilità e prevedibilità, tra giustizia del caso concreto e certezza del diritto.
In definitiva, la ragionevolezza deve essere considerata non come un metaprincipio assorbente capace di sostituire l’intero apparato concettuale del diritto privato, bensì come un criterio trasversale di razionalizzazione dell’esperienza giuridica. La sua forza non risiede nell’occupare lo spazio delle altre categorie, ma nel metterle in relazione, favorendone il coordinamento e consentendo all’ordinamento di rispondere alle trasformazioni della realtà economica e sociale senza rinunciare alle garanzie offerte dalla legalità e dalla certezza delle regole.
[1] Ragionevolezza è, infatti, termine ambiguo, sfuggente, polisenso (v. A. Spadaro, op. cit., p. 325 ss.) e «proteiforme» (S. Zorzetto, La ragionevolezza dei privati, Padova, 2008, p. 140), che lascia all’interprete ampi margini di libertà legati soprattutto al rilievo che nella valutazione assumono le circostanze concrete (per tutti E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, Napoli, 2010, p. 75). Tra le opere monografiche v. […] Ricci, Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato, Padova, 2007; S. Patti, La ragionevolezza nel diritto privato, Napoli, 2012. Si segnala inoltre la recentissima opera di P. Perlingieri, La ragionevolezza nel sistema giuridico italo-europeo, Napoli, 2026, edita quando il presente contributo era già in fase avanzata di stampa, e della quale non si è pertanto potuto dare conto nella stesura.
[2] La funzione della ragionevolezza finisce, dunque, per confondersi con quella stessa del diritto, che svolge il suo compito primario, di conferire un assetto socialmente accettabile e duraturo ai rapporti interpersonali, solo se è ragionevole, ossia capace di individuare di un equilibrio nei rapporti fra i consociati che possa essere percepito come umanamente esigibile e, per questo, condiviso. Di modulo «ovvio», «naturalmente immanente nel sistema ordinamentale», discorre G. Criscuoli, Buona fede e ragionevolezza, in Riv. dir. civ., 1984, I, p. 751.
[3] V. E. Navarretta, Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo, in Eur. dir. priv., 2012, 953 ss., 970: «La ragionevolezza, all’uopo, aggiunge alla razionalità un bisogno di condivisione, il riferimento a motivazioni che trascendono il mero interesse personale e sono giustificate dal bisogno dell’accettazione degli altri, che è alla base delle regole della convivenza sociale. Essa porta a ricostruire un modello di agente plasmato sulle circostanze del caso, comprese le condizioni in cui si trovava il medesimo agente, il quale deve tener conto delle ragioni che rendono accettabile la sua scelta. Essa a fortiori legittima il riferimento agli usi e alle prassi rilevanti in considerazione delle circostanze concrete».
[4] V. gli artt. 49 c.c. («chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui»), 1711, co. 2°, c.c. (che ha riguardo, al fine di delimitare il potere del mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute, all’esistenza di circostanze ignote al mandante, che «facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione»), e, infine, 1637 c.c., in materia di affitto (ove si definiscono come «casi fortuiti ordinari», di cui l’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio, «i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili»). Riferimenti alla «ragione» e alla «persona sensata» (quindi, ragionevole) si rinvengono, poi, negli artt. 1365 c.c. (interpretazione) e 1435 c.c. (violenza).
[5] V., per tutti, G. Criscuoli, op. cit., 751.
[6] Ad es., in materia di agenzia (artt. 1748, 3° co., 1749, 1° co., 1751, co. 2°, alinea 2°, c.c.), responsabilità dell’albergatore (art. 1783, 2° co., n. 3, c.c.), criteri di valutazione nei bilanci societari (artt. 2426, co. 1°, c.c.) e fusione (artt. 2501 bis, 4° co., e 2467, 2° co., c.c.).
[7] Si pensi, ad es., nel codice del consumo, agli artt. 33, 2° co., lett. h), («ragionevole preavviso»), 23, co. 1°, lett. e) («ragionevoli motivi») e lett. f) («periodo di tempo ragionevole»), 129, 2° co., lett. d), («la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi»), 18, co. 1°, lett. h) («diligenza professionale»: v., sul punto, anche infra), 20, co. 3° (pratiche «idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile… in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere»), 104, co. 2° («uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto»), 116, co. 2° («ragionevole approssimazione») e 117, co. 1°, lett. b) («l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere»).
[8] V. Diesse, La bonne foi, la coopération et le raisonnable dans la Convention des Nations Unies relative à la vente internationale de marchandises (CVIM), in Journal dr. int., 1, 2002, 55 ss., nota 156 e V. Fortier, Le contrat du commerce international à l’aune du raisonnable, in Journal dr. int., 1996, 315, spec. 316.
[9] Per ragioni di economia del contributo, si omettono qui i precisi riferimenti per ciascuno degli strumenti menzionati. Basti qui evidenziare come nel DCFR, in particolare, si assiste alla letterale esplosione del ricorso al «ragionevole», contandosi oltre 400 rinvii a tale criterio I riferimenti sono, per l’esattezza, 406 (di cui ben 55 nella locuzione «reasonable time»).
[10] Come scrive E. Navarretta, op. cit., 953: «il processo di avvicinamento fra le diverse normative europee predilige regole facilmente condivisibili, in virtù del loro contenuto non dettagliato e della loro familiarità rispetto alla maggior parte degli ordinamenti».
[11] Non solo quindi la diffusione della ragionevolezza è un riflesso della circolazione dei concetti giuridici in Europa (v. Alpa e Andenas, Fondamenti del diritto privato europeo, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2005, 402), ma anche, all’inverso, è tale nozione a porsi come veicolo privilegiato per la realizzazione di questo obiettivo.
[12] H. Eidenmüller, F. Faust, H. Grigoleit, N. Jansen, G. Wagner e R. Zimmermann, Das Gemeinsame Referenzrahmen für das Europäische Privatrecht – Wertungsfrage und Kodifikationsprobleme, in JuristenZeitung, 529 ss.
[13] M. Hesselink, CFR & Social Justice, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series, No. 2008/08, 57.
[14] E. Navarretta, op. cit., 959: «Clausole generali e standard se, per un verso, unificano, per un altro verso, potrebbero attuare una falsa armonizzazione, assecondando, attraverso la concretizzazione realizzata dai giudici nazionali, un processo di ulteriore differenziazione del diritto di matrice giurisprudenziale».
[15] Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, c.d. caso “Renault”, in I contr., 2010, 5 s., con nota di G. D’Amico; in Resp. civ. prev., 2010, 354 ss., con nota di A. Gentili; in Riv. dir. civ., 2010, II, 147 ss., con nota di M. Orlandi; in Foro it., 2010, I, 95, con nota di Palmieri e R. Pardolesi; in Nuova giur. civ. comm., I, 2010, 231, con discussione di M. Orlandi, C. Scognamiglio e R. Viglione. V. anche F. Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione, in Corr. giur., 2009, 1577 ss. e M. Maugeri, Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 319 ss.
[16] Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77, in I contr., 2014, 853, co, l’ordinanza “gemella” Corte Cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248, in Foro it., 2014, 2, 382.
[17] Lo sottolinea, tra gli altri, S. Patti, op. cit., 16.
[18] È l’analisi di N. Lipari, Contratto e principio di ragionevolezza, cit., 365, che giunge al culmine di un percorso di riflessione da tempo coerentemente coltivato dall’illustre Autore. Tra le opere più significative, v. N. Lipari, L’elogio della giustizia, Bologna, 2021; Id., Il diritto civile tra passato e futuro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 317 ss.; Diritto civile e ragione, Milano, 2019; Id., Per un diritto secondo ragione, in Riv. dir. civ., 2018, 1427 ss.; Id., Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017; Id., Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 479 ss. In consonanza è il pensiero di P. Grossi, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, e Id., L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017.
[19] Si è percorsa questa via in […], passim.
[20] N. Lipari, Contratto e principio di ragionevolezza, cit., 365.
[21] V. […], passim.
[22] Ma v. A. Ricci, op. ult. cit., 42 s., per il quale la ragionevolezza non può essere imbrigliata negli schemi definitori adoperati per le norme di tipo analitico, essendo il metodo sistematico inadatto allo studio di nozioni che necessitano di conservare una «costante elasticità di contenuto».
[23] Per una critica dell’approccio funzionalistico v., però, F. Piraino, op. ult. cit., 1175.
[24] Per alcune classificazioni alternative v. L. Nivarra, Ragionevolezza e diritto privato, in Ars interpretandi, 2002, 373 ss., e S. Zorzetto, op. cit., 84 ss., 149 s.
[25] Oltre all’esempio, di cui a breve si dirà, della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, si pensi al capillare impiego di tale concetto in molti degli strumenti normativi che definiscono il quadro del diritto europeo dei dati e delle nuove tecnologie. Ad es., si contano, ad un sommario calcolo, 11 riferimenti al “ragionevole”, in varie declinazioni, nel General Data Protection Regulation, 6 nel Data Governance Act, 21 nel Data Act e 19 nell’AI Act (2024).
[26] Ne è esempio significativo il modello della reasonable person, largamente utilizzato negli strumenti internazionali di diritto contrattuale uniforme per rappresentare uno standard oggettivo di comportamento costruito alla luce delle caratteristiche del contesto in cui il rapporto si svolge.
[27] V. anche E. Navarretta, op. cit., 975: «nell’uso della ragionevolezza come misura di una condotta la nozione facilmente sfuma nel concetto di diligenza».
[28] V., ad es., E. Del Prato, I principi nell’esperienza civilistica: una panoramica, in Riv. it. sc. giur., 2014 (n. spec.), 275, con riferimento, in particolare, agli artt. 1748, 1749 e 1751 c.c., in tema di agenzia, e all’art. 2467 c.c., in tema di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci di una società a responsabilità limitata al soddisfacimento degli altri creditori.
[29] Si pensi al citato art. 129 c. cons., là dove, tra le circostanze in presenza delle quali si presume la conformità dei beni di consumo al contratto, si include il fatto che i beni presentino «la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura».
[30] Concorda A. Ricci, op. cit., 99, secondo cui il concetto richiama «l’esigenza di equilibrio economico che nella tradizione giuridica italiana trova eco nel richiamo ai concetti di congruità e di adeguatezza». V. anche R. Rolli, Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, 203.
[31] Sul ruolo della ragionevolezza come «limite all’autonomia privata» v., in particolare, E. Giorgini, op. cit., 143.
[32] Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).
[33] Art. 10, par. 5, CSDDD. Nell’ampia letteratura già formatasi intorno a questa (discussa) direttiva, peraltro recentemente modificata (dal c.d. pacchetto Omnibus I, approvato nel febbraio 2026), sia consentito il rinvio a […].
[34] V. A. Ricci, op. cit., 130 ss., per la quale un atto di esercizio del diritto configura un abuso quando è «irragionevole, ossia privo di qualsiasi giustificazione e come tale, inidoneo a trovare fondamento nell’ordinamento giuridico positivo», qui emergendo la valenza della ragionevolezza quale «strumento in grado di tracciare il punto di equilibrio, nei rapporti umani, tra la morale individuale e l’ordine sociale, alla luce del quale considerare giuridicamente ammissibile il comportamento concretamente tenuto». V. pure Giorgini, op. cit., 184 ss.
[35] Per S. Zorzetto, op. cit., 53 s., abuso e irragionevolezza sono concetti entrambi «legati alle nozioni di uso abnorme, anomalo, non previsto dalla legge».
[36] Ad es., nel contesto giuslavoratistico.
[37] Sul tema, v. […].
[38] V., ad es., ma in chiave critica, L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, in Banca borsa tit. cred., 1997, I, 16.
[39] Ad es., in materia di patti costituenti abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9, 1° e 2° co., l. 18 giugno 1998, n. 192 (su cui cfr. V. Bachelet, Abuso di dipendenza economica e squilibrio nei contratti tra imprese, Milano, 2020) e di accordi gravemente iniqui nelle transazioni commerciali ex art. 7, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
[40] N. Lipari, Contratto e principio di ragionevolezza, cit., 373, che descrive la distanza tra questi due approcci come un vero e proprio «abisso» (spec. 378, nt. 140).
[41] N. Lipari, op. ult. cit., 373.
[42] Ogni tentativo in tal senso sarebbe votato al fallimento: A. Ruggeri, Ragionevolezza e valori attraverso il prisma della giustizia costituzionale, in M. La Torre, A. Spadaro (a cura di), La ragionevolezza nel diritto, Torino, Giappichelli, 2002, p. 98, e N. Lipari, op. ult. cit., 373.
[43] Ne è un esempio l’art. 18, co. 1°, lett. h), c. cons., in materia di pratiche commerciali scorrette, lì dove, in modo approssimativo, mette insieme diligenza, correttezza e ragionevolezza nel concetto di «diligenza professionale», definita come «il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista» (critici sulla formulazione: F. Piraino, op. ult. cit., 1123; E. Minervini, Codice del consumo e direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, a cura di Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007, 81; G. De Cristofaro, Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione di generale di pratica commerciale “sleale” e i parametri di valutazione della “slealtà”, in Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese e consumatori, a cura di De G. Cristofaro, Torino, 2007, 121 ss.
[44] N. Lipari, op. ult. cit., 374.
[45] La massima è ormai consolidata: v., da ultimo, Cass. civ., ord., 7 giugno 2024, n. 16024 (e v. già Cass. civ., ord., 2 aprile 2021, n. 9200 e Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056). In dottrina, per tutti, C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2019, 432.
[46] Rileva E. Navarretta, op. cit., p. 963, che, «nella prospettiva del diritto europeo non sono accettabili né l’avversione e il rifiuto per una delle due categorie né la sostituzione di una con l’altra né la loro tendenziale equazione: tutti atteggiamenti che in vario modo conducono all’esclusione di una delle due nozioni» ma «induce, viceversa, a scegliere una fisionomia e un ruolo dei due concetti il più possibile distinti, pur se dialoganti e coordinati».
[47] Basti il rinvio a C.M. Bianca, Il principio di effettività come fondamento della norma di diritto positivo: un problema di metodo della dottrina privatistica, in Estudios de derecho civil en honor del Prof. Castan Tobeñas, II, Pamplona, 1969, 61 ss. e Id., Ex facto oritur ius, in Riv. dir. civ., 1995, I, 787 ss. Sul rapporto ragionevolezza-effettività v. anche G. Vettori, I principi, le parole e la dogmatica. Effettiva, ragionevolezza, proporzionalità, in Ars Interpretandi, 2021, 89 ss.
[48] Le esperienze di common law evidenziano, che, da un lato, una regola costruita “dal basso”, con il contributo degli interpreti, non è meno certa di quella posta dal legislatore, e che, per converso, la posizione legislativa della norma non è, di per sé, garanzia della sua certezza, la quale è il risultato di un processo collaborativo che investe tutte le componenti dell’esperienza giuridica. Cfr., tra gli altri, P. Grossi, Ritorno al diritto, cit., passim; N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016; C. Camardi, Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, Torino, Giappichelli, 2017; L. Gianformaggio, Certezza del diritto, in Dig. disc. priv., sez. civ., 2001, 23 ss.; G. Gometz, La certezza giuridica come prevedibilità, Torino, Giappichelli, 2005.
[49] Rileva Mi. Bianca, La genitorialità d’intenzione e il principio di effettività. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 230/2020, in Giustizia insieme, 2019, p. 8, che il principio di effettività «non significa confusione tra potere legislativo e potere giudiziario ma realizzazione di un virtuoso cerchio di reciprocità e di competenze».
[50] Per C.M. Bianca, Ex facto oritur ius, cit., p. 203 s., «prendere atto del principio di effettività non vuol dire (…) conferire né riconoscere un potere normativo ai giudici né dare ingresso alla ‘consuetudine giurisprudenziale’ come fonte del diritto» bensì comprendere che il diritto effettivo va «colto nel fatto obiettivo che la norma viene socialmente accettata come norma giuridica secondo determinati significati e contenuti, cioè nel fatto della sua reale operatività».
[51] È la principale – e condivisibile – obiezione di M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, 2016, p. 472.
[52] Così N. Lipari, Contratto e principio di ragionevolezza, cit., p. 363.
[53] Rileva L. Balestra, È possibile un elogio della giustizia? (a proposito di un recente volume), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, p. 708, che il giudizio di ragionevolezza (anzi, giustizia sostanziale) si pone al di fuori dell’attività interpretativa propriamente detta: non è, infatti, «un problema di scegliere (…) tra più interpretazioni possibili, quella conforme a Costituzione», perché «allorquando si profili un problema di giustizia, a venire in rilievo non è l’incertezza del significato, ma il vaglio di conformità (della norma posta) ai valori evocati dagli interessi che la regola si propone di salvaguardare; cosicché, in caso di esito negativo, viene a galla, preponderante, un’esigenza di adeguamento, di revisione del contenuto che, per come emergente dal significato previamente attribuito alla disposizione, si pone in conflitto con quei valori».
[54] Si dà qui per implicito, non essendo possibile diffondersi su questo pur decisivo punto, che le norme di fattispecie e il procedimento analogico, che le presuppone per il suo operare, seppur da rileggere in chiave nuova, non possono ritenersi reperti archeologici di un sistema ormai defunto. Ma v. P. Grossi, Ritorno al diritto, cit., p. 93 ss.
[55] Scrive invece N. Lipari, op. ult. cit., p. 366: «il criterio del bilanciamento investe necessariamente anche il giudice ordinario. Nel momento in cui ci si svincola dal necessario riferimento a norme che operano secondo il meccanismo della sussunzione e ci si richiama a principi per i quali è coessenziale il procedimento di bilanciamento non si può più porre una barriera tra giudizio di costituzionalità e giudizio ordinario».
[56] Con l’importante differenza che il procedimento analogico, a differenza dell’argomentare secondo ragionevolezza, consente di sottoporre il ragionamento giudiziale ad un’assai più stringente verifica ex post in termini di coerenza e non falsificabilità, scongiurando decisioni arbitrarie.
[57] Sul rapporto tra interpretazione e concretizzazione v. K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, Heidelberg, 2a ed., 1968; L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 5 ss.; C. Castronovo, L’avventura delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 42 s.; S. Patti, op. cit., 33 ss.
[58] V. C. Restivo, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010, 58, il quale denuncia il «dilagare di un modello argomentativo in cui il giudice attinge direttamente la soluzione del caso concreto dalla dimensione dei principi, quasi disinteressandosi della mediazione delle regole, così condannate ad un progressivo deperimento».
[59] Rileva L. Balestra, op. cit., 712, il «pericolo che la discrezionalità giudiziaria, tenuto conto della scivolosità del crinale lungo il quale si muove, sfoci in arbitrio. Che le convinzioni soggettive di ognuno, con alla base un patrimonio di idee e di ideologie sedimentato per effetto dell’esperienza di vita maturata, possano in modo soverchiante condizionare le soluzioni».
[60] G. D’Amico, Giustizia contrattuale, in Enc. giur., I tematici: Contratto, 2021, I, 605 stigmatizza con forza la tendenza, da parte della giurisprudenza, alla «ricerca di principi generali (o comunque considerati tali dall’interprete: la buona fede, la proporzionalità, ragionevolezza, la meritevolezza, l’effettività della tutela, ecc.) capaci di fondare un generale potere di controllo e di sindacato sul contenuto del contratto da parte del giudice, come se quest’ultimo sia posto in concorrenza con legislatore in una continua rincorsa per sopravanzarlo, individuando nuove debolezze da proteggere, nuovi rimedi da congegnare per rendere effettiva la tutela di terminati soggetti», in una prospettiva di continuo «“oltrepassamento della fattispecie” alla ricerca di un principio generale direttamente applicabile dal giudice che possa consentire di superare le angustie della singola previsione normativa e gli stessi vincoli ai quali soggiace il procedimento analogico». Anche Scognamiglio, Il diritto dei contratti, tra legge e giudice, in Pactum, 2022, 48, discorre, con riferimento a proporzionalità e ragionevolezza, affiancati alla meritevolezza, di clausole o principi «indubbiamente fascinosi ma in larga misura ancora da mettere a punto, sotto il profilo del loro preciso radicamento normativo».
[61] Per ogni opportuno riferimento bibliografico si rinvia a Piraino, voce Meritevolezza degli interessi, in Enc. dir., I tematici: Contratto, 2021, I, 667 ss.
[62] La parabola è ben illustrata da E. Minervini, La “meritevolezza” del contratto. Una lettura dell’art. 1322, comma 2, c.c., Torino, Giappichelli, 2019, 29 ss. La convinzione che il giudizio di meritevolezza debba riguardare anche i contratti tipici è, nelle più autorevoli prospettazioni, il riflesso dell’innesto del giudizio di meritevolezza sulla causa concreta del contratto, e, quindi, dell’idea, sostenuta in specie da C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, p. 413 ss. secondo cui, in qualsiasi contratto, la causa «non può reputarsi meritevole di tutela quando l’interesse perseguito non risulta conforme alle esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri costituzionali», non potendosi prescindere dalla «scelta costituzionale nel senso che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 412 Cost.)»: principi, questi, che «escludono il ritorno all’antica concezione liberale del contratto, e indicano che la causa dev’essere quanto meno compatibile con l’utile sociale» e non è «meritevole di tutela quando l’interesse perseguito non risulta conforme alle esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri costituzionali».
[63] Ad es., secondo E. Minervini, Profili della meritevolezza del contratto, in Giur. it., 2023, 1798: «il giudizio di meritevolezza impone una valutazione dell’assetto contrattuale in termini di giustizia del contratto, di congruità delle prestazioni, di equo contemperamento degli interessi, di ragionevolezza dello scambio, ecc., superando le strettoie dei vizi del consenso e della rescissione: la meritevolezza impone uno scambio economicamente apprezzabile, perché almeno tendenzialmente equilibrato».
[64] V. Piraino, voce Meritevolezza degli interessi, cit., 682.
[65] V., in particolare, Cass. civ., 28 aprile 2017, n. 10509, in Foro it., 2017, I, 1919 ss., ove si afferma, con massima che è stata poi ribadita anche in altre pronunce successive, che circostanza che si ha immeritevolezza di tutela se il contratto ha per effetto: «(a) di attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l’altra (…); (b) porre una delle parti in un posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra (…); (c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti». Cfr. Piraino, voce Meritevolezza degli interessi, cit., 691.
[66] La distinzione è, com’è noto, molto controversa in dottrina. In senso favorevole: G. D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, I, 37; in senso critico, invece, G. Perlingieri, L’inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Napoli, 2013, Di fatto, essa continua però ad essere – almeno formalmente – fatta propria, o comunque (a partire da Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724) mai frontalmente smentita, dalla giurisprudenza (al netto di quegli orientamenti, che implicitamente la superano proprio nel contesto di un rinnovato modo di intendere il giudizio di meritevolezza /ragionevolezza del contratto).
[67] Si tratta della già citata Cass. civ., 28 aprile 2017, n. 10509.
[68] In sé anche condivisibili nel punto in cui hanno comunque escluso la illegittimità e la vessatorietà di tali patti.
[69] Sullo stesso crinale si era incamminata, peraltro, anche una precedente sentenza della Suprema Corte incentrata sulla validità della clausola di un contratto di locazione ad uso abitativo con la quale s’imponeva al conduttore il divieto, sotto pena di risoluzione automatica, di ospitare per un periodo di tempo non breve persone estranee al nucleo familiare anagrafico (Cass. civ., 19 giugno 2009, n. 14343), in questo caso in diretta applicazione del criterio della meritevolezza, letto alla luce del principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
[70] Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, ove si enuncia il seguente principio di diritto: «Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis” (…) è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c.», con la conseguenza che «non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)».
[71] V., sul punto, Piraino, voce Meritevolezza degli interessi, cit., 687.
[72] Si può anticipare che l’indirizzo così fatto proprio dalla Corte in quella pronuncia risulta in sé condivisibile nelle premesse metodo, in particolare lì dove ricolloca il piano di valutazione sull’asse della causa in concreto, e che, tuttavia, il riferimento a tale diversa categoria concettuale, pur corretto, avrebbe meritato una migliore messa a fuoco, sia nel merito della valutazione da compiersi sia in punto di individuazione dei rimedi conseguenti. Ma sul punto si tornerà tra breve per qualche chiarimento ulteriore.
[73] Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 4628, sulla quale v. i commenti, tra gli altri, di G. D’Amico, Sul c.d. preliminare di preliminare, ovvero dell’autonomia privata della formaziome del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 1060 ss. e A. Chianale, Il preliminare di preliminare: intenti delle parti e obblighi del giudice, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 403 ss.
[74] In senso analogo v. anche Piraino, voce Meritevolezza degli interessi, cit., 686, che condivide la pronuncia nella misura in cui ricerca la giustificazione del contratto nell’esigenza, emergente nel mercato, ad una procedimentalizzazione più lunga della fase di conclusione del contratto produttivo degli effetti finali rispetto alla tradizionale sequenza preliminare-definitivo.
[75] Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2023 n. 5657, in Giur. it., 2023, 1790 ss., la cui massima ufficiale così recita: «La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno ‘‘strumento finanziario derivato’’ implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del D.Lgs. n. 58/1998». V. i commenti di G. D’Amico, La meritevolezza del contratto secondo il canone delle Sezioni Unite, in I contr., 2023, 260 ss.; D. Maffeis, Clausola e causa nel diritto civile della finanza, in Nuova giur. civ. comm., 2023, 938 ss.; E. Minervini, Profili della meritevolezza del contratto, in Giur. it., 2023, 1795 ss.; Piraino, Su causa e meritevolezza, muovendo dal leasing indicizzato a un doppio parametro, in Giur. it., 2024, 1799 ss.; Pistelli, Causa e meritevolezza degli accordi di indicizzazione. Tre proposte di lettura del contratto indicizzato, in Foro it., 2023, 1109 ss.
[76] Lo rileva G. D’Amico, op. ult. cit., 264 s.
[77] Si legge, in motivazione, che il giudizio di meritevolezza non attiene all’equilibrio delle prestazioni, in quanto «il diritto dei contratti non è un egualitario letto di Procuste che imponga l’assoluta parità tra le parti quanto a condizioni, termini e vantaggi contrattuali»; che non è possibile dunque invocare lo «squilibrio delle prestazioni» per sciogliersi da un contratto rivelatosi ex post sconveniente; e, infine, che «l’intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale».
[78] Così Minervini, op. cit., 1804, che parla di opera «meritoria» tesa ad escludere il giudizio di meritevolezza «in presenza di elementi di fatto che rientrano nell’ambito di applicazione di altri strumenti di tutela dei contraenti, quali l’annullamento, la rescissione, il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ecc.». Analogamente, D’Amico, La meritevolezza del contratto secondo il canone delle SS.UU., cit., 263, rileva come, così operando, la S.C. eviti che tale giudizio si trasformi «in un comodo passe-partout o in una ‘‘scorciatoia’’, idonei a consentire al giudice di sindacare il regolamento contrattuale prescindendo dalla verifica della ricorrenza dei presupposti richiesti da specifici rimedi previsti dall’ordinamento (per citarne qualcuno: culpa in contrahendo, vizi del consenso, rescissione, etc. etc.)».
[79] Nel breve arco di pochi mesi, la decisione è stata oggetto di un numero elevatissimo di commenti. Per limitarsi ai principali, v. M. Bellinvia, Considerazioni sulla rinuncia alla proprietà: Si pronunciano le Sezioni Unite, in Riv. dir. civ., 2025, 989; C. Bona, La rinuncia alla proprietà immobiliare (senza se e senza ma), in Foro it., 2025, 2160; L. Bozzi, Le sezioni unite e la rinuncia alla proprietà immobiliare: Una soluzione formalistica solo in apparenza, in Foro it., 2025, I, 2551; V. Brizzolari, La rinuncia alla proprietà immobiliare: La conferma di una previsione, in Foro it., 2025, I, 2558; C. De Lorenzo, Le sezioni unite e la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare: Un paio di chiose ad alto rischio di ridondanza (nota a Cass. 11 agosto 2025, n. 23093), in Foro it., 2025, I, 2898; L. Follieri, Le sezioni unite sulla dismissione della proprietà immobiliare: Irrisolto il «nodo gordiano» degli interessi dello Stato, in Foro it., 2025, I, 2564; G. Guizzi, Dopo le Sezioni Unite: Ancora qualche riflessione sulla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, in Accademia, 2025, 979; U. Mattei e A. Quarta, Abbandono immobiliare e beni comuni. Le sezioni unite ribadiscono il loro contributo nell’elaborare una categoria sempre più indispensabile, in Foro it., 2025, I, 2572; G. Orlando, Rinuncia e abbandono immobiliare: Gli equivoci delle Sezioni Unite (nota a Cass. 11 agosto 2025, n. 23093), in Foro it., 2025, I, 3181; F. Piaia, Il disinteresse alla proprietà immobiliare mediante rinuncia: Problemi, limiti e logiche dominicali, in Osserv. dir. civ. e comm., 2025, 359; C. Scognamiglio, Brevi note sulla meritevolezza dell’interesse (a margine di Cass. S.U. 23093/25), in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1523; A. D’Adda, Le Sezioni unite e la rinuncia alla proprietà immobiliare. Una pronuncia «alta», ma la dogmatica spiega tutto?, in Pactum, 2026, 3 ss.
[80] V. in motivazione, punto 14 e punto 19 (ove si precisa che «la meritevolezza della rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile va apprezzata non come mezzo di valutazione della congruità di uno scambio economicamente significativo in base alle regole del mercato, ma con riferimento al potere dominicale di scegliere la destinazione economica da imprimere alla cosa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile»), nonché punto 20.1 del dispositivo.
[81] V. punto 19.1 della motivazione.
[82] V. punto 19.2 della motivazione.
[83] L’eventuale trasferimento degli oneri sullo Stato non deriva, secondo la S.C., dalla volontà negoziale del rinunciante, ma costituisce un effetto legale direttamente collegato dall’ordinamento alla vacanza del bene.
[84] Si tratta di un atto tipico, poiché, come già osservato, rientra tra le manifestazioni del pieno potere di disposizione del proprietario, il quale contribuisce a definire il contenuto del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 832 c.c.
[85] V. supra.
[86] F. Piraino, voce Meritevolezza degli interessi, cit., 691 ss., in particolare, 695 s. e 697: «giudizio di opportunità o di coerenza complessiva con l’ordine socio-economico», che «non si appunta sul contenuto o sull’equilibrio economico e normativo del contratto in sé considerati, ma esibisce natura tipologica» e che «consente di verificare se il contratto tipico assunto non come concreto regolamento di interessi, ma come schema negoziale di organizzazione dei rapporti socio economici replicabile nel futuro, ossia come modello regolativo di successive operazioni economiche, vale a dire come tipo, offre una forma di appagamento di interessi degna di essere incentivata in ragione della complessiva razionalità e dei benefici di ordine sociale che ne derivano». Ma v. su queste riflessioni, l’obiezione di C. Scognamiglio, Brevi note sulla meritevolezza dell’interesse (a margine di Cass. S.U. 23093/25), cit., 1528, secondo cui la preoccupazione circa lo strabordare della discrezionalità del giudice nel controllo del contratto è destinata «a riproporsi in termini perfino più accentuati se al giudice dovesse attribuirsi il potere di valutare le ricadute economiche e sociali che il contratto avrebbe se assurgesse al rango di nuovo schema contrattuale».
[87] F. Piraino, op. ult. cit., 770: giudizio «di razionalità complessiva e di rilevanza sociale del contratto come forma generalizzabile di organizzazione dei rapporti socio-economici». Di «giudizio tipologico sull’operazione in quanto tale» discorre A. Renda, Il contratto. Formazione, requisiti e invalidità, Torino, Giappichelli, 2025, 276.
[88] In questo senso non ci sembra corretto qualificarlo, invece, nei termini di una valutazione in astratto: il punto di riferimento è sempre la causa concreta, quale ragione pratica perseguita dalle parti, ma riguardata da un angolo visuale che non è quello della liceità bensì della accettabilità sociale come schema vocato a consolidarsi nei suoi impieghi futuri.
[89] V., in tal senso, la già citata Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, in materia di “contratto preliminare di preliminare”.
[90] Sul fatto che questa affermazione sembra presupporre una causalità costante della rinunzia, v. in senso critico, F. Piaia, op. cit., 376. Sull’impossibilità di isolare l’interesse del rinunziante come unica causa (costante) dell’atto di rinunzia v, inoltre, le riflessioni di R. Quadri, op. cit., 58 ss. Se non si vuole ricorrere alla categoria della causa concreta, vi è comunque il problema della possibile rilevanza del motivo illecito determinante.
[91] Cass. civ., ord., 16 febbraio 2021, n. 4024; Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27916; Cass. civ., 19 maggio 2017, n. 12688; Cass. civ., 22 gennaio 2016, n. 1209.
[92] C.M. Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1999, 193 ss.
[93] Per considerazioni analoghe v. F. Piaia, op. cit., 380 ss., in partic. 383, per il quale il divieto degli atti emulativi e, più in generale, il divieto di abuso consiste in una «modalità di sindacato sull’esercizio delle prerogative soggettive» che richiede un «bilanciamento – in termini di qualità e di intensità – degli interessi coinvolti nella singola situazione considerata, reso a posteriori, e plasmato sulle esigenze e le circostanze dello specifico caso concreto». Delle interessanti riflessioni proposte da questo A. però, non si condividono le conclusioni in punto di invalidità dell’atto di rinuncia, ritenendosi preferibile ricondurre la sanzione conseguente alla violazione del divieto al risarcimento del danno che possa derivare ai terzi da esso pregiudicati (v., amplius, nel testo).
[94] Si obietta che la funzione sociale è soggetta a riserva di legge (art. 42 Cost.). Tuttavia, non può negarsi che lo stesso art. 833 c.c., che vieta gli atti emulativi, costituisce una disposizione legislativa pienamente idonea a soddisfare tale riserva.
[95] Negli stessi termini, condivisibilmente, A. D’Adda, op. cit., 8, il quale si chiede «se, correttamente escluso l’operare di rimedi invalidanti che precludano ogni effetto all’atto dismissivo (…), il limite dell’esercizio abusivo dell’atto non possa almeno operare (nelle situazioni di più radicale patologia che si sono evocate) legittimando l’attivazione di strumenti risarcitori nei riguardi del dismettente, garantendosi in tal modo una più equilibrata ponderazione tra i diversi interessi ordinamentali che vengono nel nostro caso in gioco».
[96] Sulla distinzione, come anticipato controversa, si rinvia a quanto detto supra, alla nota 66.
[97] Come osserva F. Piraino, op. ult. cit., 668, «la buona fede non opera (…) sul terreno degli effetti del contratto e dei negozi giuridici». Ad avviso di chi scrive, l’affermazione non è contraddetta dal consolidato riconoscimento del rimedio dell’exceptio doli, che porta alla paralisi dell’efficacia dell’atto abusivo: quando l’atto incriminato è espressione di autonomia privata, ad es. un contratto, anche il rimedio dell’exceptio doli deve, infatti, confrontarsi con la demarcazione tra regole di validità e di comportamento, risultando perciò inopponibile almeno ove sia finalizzato ad ottenere la paralisi definitiva (e non provvisoria) degli effetti dell’atto. In tema di exceptio doli, v., ad es., A.A. Dolmetta, voce Exceptio doli generalis, in Enc. giur. Treccani, 1989, 1.
[98] V. punto 16.1 della motivazione.
[99] Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il rinunciante ometta di comunicare tempestivamente l’abdicazione allo Stato, violando un dovere ricavabile dal principio di buona fede anche in presenza di un atto non recettizio, soprattutto se la natura del bene richiede un intervento immediato del nuovo titolare per evitare danni a terzi o alla collettività. Analogamente, può sorgere responsabilità quando l’omissione di obblighi di gestione o manutenzione anteriori alla rinuncia provochi pregiudizi manifestatisi successivamente, precisandosi che tale responsabilità può derivare non solo da comportamenti antecedenti alla rinuncia, ma anche dalla rinuncia stessa e dalle concrete modalità del suo esercizio.
[100] C. M. Bianca, op. cit., 432.
[101] In altre parole, occorre riconoscere che il contrasto con l’utilità sociale o l’idoneità dell’atto di autonomia privata a recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana sono, a ben vedere, declinazioni possibili dello stesso giudizio di liceità (formulato in base alla causa in concreto) e che, tuttavia, non tutte le ipotesi di attività contrattuale contraria a tale ordine di principi e valori che conformano in positivo l’agire contrattuale dei privati si riflette necessariamente in termini di illiceità della causa (e, quindi, nullità), operando, in molti casi, il rimedio unicamente sul piano della responsabilità.
[102] Lo strumento valutativo della causa in concreto non va dunque né ridimensionato né negato nella sua portata, ma, all’opposto, correttamente valorizzato, quale conquista fondamentale, giunta all’esito di un percorso di progressiva – e irreversibile – apertura del diritto dei contratti ai reali interessi soggiacenti le scelte dei privati e alle ragioni concrete che le animano al di là di schermi tipologico-formali (in questo, ineccepibile è la difesa che di tale essenziale strumento ha proposto, da ultimo, C.M. Bianca nel suo scritto su Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 251 ss., pubblicato proprio in replica alla sempre più diffuse teorie anticausaliste, tendenti ad espungere la causa quale categoria tacciata come inutile, superflua o, finanche, foriera di gravissime incertezze applicative). Ciò che si propone è, piuttosto, di riportare all’ambito del giudizio di liceità (a seconda dei casi, del negozio o della condotta) aspetti che, fino ad oggi, sono stati affrontati solo sul piano della meritevolezza di tutela (e, quindi, necessariamente, dell’efficacia/nullità dell’atto), al prezzo però di non distinguere in modo adeguato, specie sul piano dei rimedi, la violazione delle norme di comportamento da quella delle norme di validità.

