COVIP ha emanato la Deliberazione del 23 giugno 2026 recante Istruzioni per i fondi pensione relative ai criteri minimi che devono essere rispettati dai percorsi e dalle linee di investimento (c.d. Life Cycle) ai sensi dell’art. 8, co. 9, del d.lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025.
Le Istruzioni si basano sulle recenti modifiche normative che prevedono, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione. In parallelo, la disciplina viene estesa anche ai lavoratori non di prima assunzione già aderenti a una forma pensionistica complementare, qualora non esprimano una diversa volontà.
L’obiettivo della nuova disciplina è quello di indirizzare i flussi contributivi verso soluzioni di investimento coerenti con il profilo rischio-rendimento degli aderenti, tenendo conto dell’orizzonte temporale e dell’età anagrafica.
Le Istruzioni di COVIP sono volte, quindi, a definire i criteri minimi di cui tenere conto nella predisposizione di percorsi o di linee di investimento.
In particolare, evidenzia COVIP, percorsi e le linee di investimento di cui all’art. 8, co. 9, del d.lgs. 252/2005 consistono in opzioni di investimento basate sulla strategia di allocazione del portafoglio life cycle. In particolare ci sono tre tipologie di percorsi di investimento:
- quelli che attuano il passaggio automatico tra comparti distinti, in funzione dell’età anagrafica o dell’orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti
- quelli che combinano comparti le cui quote percentuali variano in funzione dell’età anagrafica o dell’orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti
- ed altri che riducono l’esposizione al rischio tramite l’avvicinamento a una scadenza predefinita (target date) che normalmente coincide con la data di pensionamento
Elemento centrale del sistema è il glide path, ossia il percorso di riduzione graduale e automatica dell’esposizione agli strumenti rischiosi.
Tale meccanismo deve essere coerente con l’età o con la distanza dal pensionamento. In aggiunta, tale sistema deve strutturarsi in fasi, evitando discontinuità rilevanti tra un periodo e l’altro.
Nella fase iniziale, destinata ai soggetti più giovani, almeno il 50% della posizione individuale accumulata deve essere investito in strumenti di capitale, per sfruttare orizzonti temporali lunghi e potenziali rendimenti più elevati.
Nella fase finale, invece, la quota azionaria non può superare il 20%, al fine di ridurre la volatilità e preservare il capitale accumulato.
Le fasi intermedie prevedono una riduzione progressiva secondo una traiettoria prestabilita.
Sono, in aggiunta, previste modalità di riallocazione e ribilanciamento. In particolare, per le opzioni life cycle di tipo a) e b) vengono stabilite le modalità con cui si procede alla riallocazione automatica della posizione tra comparti distinti. Per quanto concerne le opzioni life cycle di tipo b), se si registrano deviazioni significative rispetto alla traiettoria predefinita, vengono attuati meccanismi di ribilanciamento.
Per quanto riguarda, invece, le opzioni life cycle di tipo c), il rispetto del glide path viene assicurato monitorando la coerenza dell’asset allocation della linea rispetto alla sua durata predefinita.
Dal punto di vista informativo, le forme pensionistiche devono comunicare l’avvenuta adesione automatica e il percorso o linea di investimento in cui sono investite le quote di TFR e i contributi. L’informativa deve contenere anche le indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari.

