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Giurisprudenza

Responsabilità 231 e prescrizione reato presupposto

28 Luglio 2026

Cassazione Penale, Sez. II, 23 giugno 2026 n. 26378 – Pres. Pellegrino, Rel. Cardamone

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. II, con sentenza n. 26378 del 23 giugno 2026 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamone) si è pronunciata in tema di estinzione per prescrizione del reato presupposto e delle relative conseguente prodotte sulla responsabilità 231.

In tale occasione, la Corte ha precisato come la prescrizione dell’illecito realizzato da parte dell’ente abbia un’autonoma disciplina rispetto al modello penalistico dal punto di vista della ratio e della struttura funzionale.

L’art. 22 del D. Lgs. 231/2001 prevede che il termine prescrizionale sia pari a cinque anni dalla consumazione del reato presupposto. Evidenzia, quindi, la Corte come il dies a quo non sia la commissione dell’illecito da parte dell’ente, bensì il momento in cui la persona fisica commette il reato.

A differenza, poi, del sistema penale, quello della responsabilità 231 non prevede cause di sospensione della prescrizione, ma solo di interruzione.

Nello specifico, le ipotesi di interruzione sono:

  • la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive
  • la contestazione dell’illecito amministrativo ex art. 59 del D. Lgs. 231/2001.

In tale contesto, si ricorda che, in caso di sospensione della prescrizione, una volta cessata la causa sospensiva, il termine riprende a decorrere tenendo conto anche del periodo già maturato prima della sospensione stessa.

Diversamente, nell’ipotesi di interruzione della prescrizione, a seguito dell’atto interruttivo vi è l’inizio di un nuovo termine di cinque anni.

Nell’ambito in oggetto, si precisa come non sia previsto un limite massimo all’efficacia delle interruzioni reiterate e non vi sia neppure un termine finale oltre il quale la pretesa sanzionatoria si estingue.

La Corte, poi, ricorda come il co. 4 del già citato art. 22 preveda che a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo il decorso prescrizionale si interrompefino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.

La Suprema Corte, poi, – in richiamo della sua precedente pronuncia 31854/2021 – evidenzia che il termine di prescrizione previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 231/2001 opera non solo con riguardo all’illecito amministrativo dell’ente ma anche alla sanzione irrogata definitivamente, poiché questa deve essere eseguita entro cinque anni dal momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa avverso l’ente.

Tale disciplina deve, poi, essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 60 del medesimo Decreto, la quale impedisce la contestazione dell’illecito all’entequando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione”.

L’Autorità procedente deve, quindi, formulare la contestazione – ossia l’imputazione – entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto.

Alla luce di quanto sopra, la prescrizione del reato presupposto ha una duplice valenza:

  • è causa estintiva della responsabilità penale della persona fisica
  • ed è anche condizione ostativa all’esercizio dell’azione nei confronti dell’ente, se maturata prima della contestazione dell’illecito amministrativo.

A seguito della contestazione, invece, sorgono due autonomi regimi prescrizionali: uno relativo al reato attribuito alla persona fisica e uno riguardante la responsabilità dell’ente.

Di conseguenza, in caso di estinzione per prescrizione del reato presupposto, avvenuta nelle more del procedimento per responsabilità 231, non viene automaticamente meno la responsabilità dell’ente.

Tale principio discende dalla disposizione di cui all’art. 8, co. 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001, secondo cui la responsabilità dell’ente permane anche in presenza di estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia.

Di conseguenza, in caso di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve comunque procedere all’accertamento della responsabilità dell’ente. A tal fine si deve procedere alla verifica della sussistenza del fatto di reato e all’accertamento della ricorrenza dei presupposti dell’illecito amministrativo.

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