Borsa Italiana, con avviso n. 18306 del 09 aprile 2026, ha illustrato le modifiche al Regolamento emittenti e alle relative linee guida del Mercato di Borsa Euronext Growth Milan, che entreranno in vigore il 20 aprile 2026.
In particolare le modifiche prevedono:
- specifiche sulla possibilità di utilizzare l’infrastruttura di mercato per la realizzazione di una eventuale tranche retail del collocamento al momento della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan o in caso di aumenti di capitale o di vendita di strumenti finanziari già quotati, per cui:
- la distribuzione potrà avvenire per il tramite di un operatore connesso alla piattaforma che non necessariamente coinciderà con l’Euronext Growth Advisor o con l’Euronext Growth Advisor responsabile del collocamento: dal punto di vista operativo, Borsa Italiana fornirà, al termine della distribuzione, i risultati della stessa all’operatore incaricato, il quale li comunicherà all’Euronext Growth Advisor responsabile del collocamento
- nell’ottica di semplificare la disciplina del flottante minimo senza produrre significativi impatti sui presidi attualmente in essere, viene modificata la definizione di flottante minimo, eliminando la precisazione secondo cui le azioni devono essere ripartite presso investitori che non siano parti correlate o dipendenti dell’emittente
- l’eliminazione del riferimento all’elenco dei Mercati Designati da pubblicarsi sul sito di Borsa Italiana in quanto si ritiene sufficiente una valutazione effettuata caso per caso, al fine di valutare le caratteristiche del mercato in maniera più puntuale e sulla base di informazioni aggiornate
- semplificazioni della disciplina del Reverse-take over (ovvero delle acquisizioni di target non quotate che, per la loro estrema rilevanza rispetto all’emittente quotato che le realizza, si configurano sostanzialmente come quotazioni “indirette” e quindi richiedono l’applicazione di presidi regolamentari analoghi a quelli previsti in sede di IPO), per cui si prevede:
- che l’emittente quotato sul Segmento Professionale abbia la facoltà di derogare (in parte o in tutto) alla disciplina ordinaria del reverse take-over, fatta salva in ogni caso la necessità di sottoporre l’operazione ad approvazione assembleare e di comunicare senza indugio al mercato l’operazione con i contenuti minimi di cui alla Scheda 4 del Regolamento Emittenti
- che la deroga sia attivabile solo previa autorizzazione dell’assemblea dell’emittente con un meccanismo di whitewash, in base al quale la decisione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’emittente presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%
- che laddove l’emittente che richiede il passaggio dal Segmento Professionale al mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio, abbia in concreto sfruttato la facoltà di deroga al regime ordinario del reverse take-over nel corso della sua permanenza sul Segmento Professionale, sia applicato in toto il regime ordinario di ammissione (e non l’attuale regime semplificato).

