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Giurisprudenza

La coincidenza tra reclamo e ricorso all’ABF

12 Giugno 2026

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

ABF Milano, 9 marzo 2026, n. 2034 – Pres. Tina, Rel. Felicetti

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 2034 del 09 marzo 2026 (Pres. A. Tina, Rel. A.M. Felicetti), si è pronunciato in merito all’inadempimento dell’intermediario nella mancata attivazione del RID (Rapporto Interbancario Diretto) e alla mancata coincidenza fra reclamo e ricorso all’ABF.

In particolare, la società ricorrente lamentava la mancata attivazione di autorizzazione permanente all’addebito su un conto corrente aperto presso un altro intermediario e il successivo obbligatorio ricorso ai bonifici per saldare le rate, chiedeva di accertare l’errata gestione contabile del rapporto di mutuo, l’illegittimità delle richieste di pagamento e della segnalazione ai SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) e, per l’effetto, che l’Arbitro ordinasse alla Banca la rettifica della posizione contabile.

Il ricorso è stato solo parzialmente accolto dal Collegio meneghino in quanto, nel caso di specie, è stata accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario convenuto con riguardo alle domande avanzate dalla ricorrente non incluse nel preventivo reclamo.

Il ricorso all’ABF, infatti, “deve essere preceduto da un reclamo, che può prendere la forma di “ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento anche omissivo” (sez. I, par. 3). Il reclamo svolge la funzione di sottoporre le doglianze del cliente all’intermediario e, allo stesso tempo, permettere a quest’ultimo di risolvere, ove possibile, le situazioni di potenziale insoddisfazione del cliente, prevenendo il ricorso a sistemi stragiudiziali di soluzione delle controversie”.

Il reclamo, invece, non conteneva alcun riferimento alla segnalazione della posizione della ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie, né viene prodotta agli atti alcuna evidenza di segnalazione.

Il Collegio, pertanto, ha accolto unicamente la domanda della ricorrente volta ad accertare l’inadempimento della Banca per la mancata attivazione del RID.

Ha, invece, rigettato le altre domande in ragione dell’inadeguato supporto probatorio.

In definitiva, circa la richiesta risarcitoria, il Collegio ha rilevato che i “danni patrimoniali lamentati da parte ricorrente sembrerebbero derivare dalle segnalazioni negative nei SIC” circa i quali l’Arbitro non può estendere la propria cognizione.

In tema di danni non patrimoniali, parimenti, ha statuito che “nel ricorso anche i danni non patrimoniali sembrerebbero essere ricondotti alle asserite segnalazioni nei SIC. Tali domande correlate di risarcimento sono pertanto inammissibili e, in ogni caso, la ricorrente non produce alcuna evidenza a supporto dei danni asseritamente patiti”.

Il ricorrente, dunque, deve avanzare con il ricorso solo quelle domande già avanzate con il reclamo e disattese dalla Banca in quella sede, salvo sempre l’onere di dimostrarle.

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