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La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile

15 Aprile 2026

Elena Fregonara, Professoressa Associata di Diritto Commerciale, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il nuovo regime di responsabilità degli organi di controllo nei sistemi “senza collegio sindacale” e nelle società quotate, alla luce della riforma del TUF e del Codice Civile.


1. Premessa

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, già approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2026, recante attuazione della delega contenuta nell’art. 19 L. 21/2024 (c.d. Legge Capitali), che riforma il Testo Unico della Finanza (TUF) e introduce importanti modifiche nel codice civile per le società di capitali, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica, incentivare il risparmio e l’accesso delle imprese al capitale di rischio, semplificare la disciplina degli emittenti e degli intermediari, razionalizzare l’ordinamento dei mercati finanziari, ma anche di rendere coerente e integrato il sistema di governance e dei controlli senza sovrapposizioni o duplicazioni nelle strutture per favorire competitività al fine di attrarre operatori internazionali[1].

In questo contesto, il tema della responsabilità degli organi di controllo nei modelli di amministrazione c.d. alternativi impone una riflessione, poiché il recente intervento sul secondo comma dell’art. 2407 c.c., prevedendo un liability cap per i componenti del collegio sindacale[2], ha generato un disallineamento, che è stato variamente ricondotto ad una svista redazionale, ad una scelta di favore per il sistema tradizionale ovvero ancora alla volontà di non estendere oltre il collegio sindacale la limitazione quantitativa della responsabilità[3].

Nel nostro ordinamento infatti i tre modelli di amministrazione e controllo sono stati disciplinati, in occasione della riforma del 2003, sul presupposto della loro equivalenza funzionale[4]. Muoveva in questa direzione il primo comma dell’art. 223-septies disp. att. c.c. che espressamente prevedeva: «se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico». Tale disposizione era parsa utile nell’ottica di un’interpretazione integrata dell’art. 2407 c.c. anche ai componenti degli organi di controllo nei modelli “senza collegio sindacale”, al fine di arginare le segnalate aporie.

Nella medesima direzione si colloca l’art. 25 octies c.c.i.i. che, al secondo comma, contiene un richiamo testuale all’art. 2407 c.c.[5] mentre, al primo comma, ricorre alla nozione ampia di «organo di controllo» quale legittimato alla segnalazione (oltre al revisore): l’espressione generica impiegata deve riferirsi necessariamente a qualunque organo disciplinato dal codice che istituzionalmente rivesta la funzione di controllo. La norma descrive un istituto che non può trovare applicazione «a segmenti»[6]: si valorizza in chiave unitaria la funzione di emersione anticipata della crisi, c.d. sistema dell’allerta precoce, di cui la segnalazione dell’organo di controllo all’organo di gestione costituisce uno dei pilastri fondamentali nella logica del nuovo codice al fine di innescare tempestivamente un percorso di gestione e risanamento dell’impresa. Sulla stessa linea si colloca l’art. 37 c.c.i.i. che, parallelamente, al secondo comma tra i soggetti che possono proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale include coloro che hanno «funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa».

2. Le novità nel codice civile

Questo quadro normativo va riletto ed integrato con le norme del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, ove l’art. 9, con l’obiettivo di attribuire ai tre modelli una marcata autosufficienza regolatoria e pari dignità sistematica, ridisegna, sotto alcuni profili, la struttura della governance attraverso una profonda riorganizzazione delle relative disposizioni.

Il baricentro della disciplina viene spostato su un nucleo iniziale di regole comuni, seguono tre plessi normativi a cui vengono assegnati nuovi titoli, che esaltano le differenze legate alla conformazione dell’organo di controllo con il risultato, non irrilevante, di un’enfatizzazione di tale elemento organizzativo[7], e introducono specifiche regolamentazioni per ciascun modello: si tratta dei paragrafi dedicati al sistema con collegio sindacale (artt. 2396 decies-2409 septies c.c.), al sistema con consiglio di sorveglianza (artt. 2409 novies-2409 quinquiesdecies c.c.) e al sistema con comitato per il controllo sulla gestione (artt. 2409 septiesdecies-2409 noviesdecies c.c.). Una scelta che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe accrescere l’attrattività delle imprese italiane e rendere più chiara la configurazione dei diversi modelli.

La riforma mira, dunque, a rendere ancora più esplicita la pari rilevanza dei tre sistemi, superando la tradizionale centralità del modello con collegio sindacale e riducendo il ricorso alla tecnica del rinvio che aveva caratterizzato la riforma del 2003[8]. In questa prospettiva, il nuovo art. 2380 c.c. rimette allo statuto la scelta del sistema di amministrazione e controllo e ne disciplina la variazione con effetti dalla data della riunione dell’organo competente convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. La regola, letta insieme alla nuova distribuzione della materia nei paragrafi dedicati ai singoli modelli, conferma l’intento di riconoscere a ciascun assetto una propria autonomia normativa.

D’altro canto, nella novellata impostazione codicistica, in particolare nell’ambito della disciplina dei sistemi alternativi, non si rinviene alcun richiamo al nuovo regime del liability cap, resta infatti immutato l’art. 2409 terdecies c.c. che replica la precedente versione dell’art. 2407 c.c., secondo comma, alla luce del quale i componenti del consiglio di sorveglianza «sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica»; anche per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione non si rinviene alcuna specifica novità e quindi gli stessi continuano a rispondere in solido con gli amministratori esecutivi, secondo i principi generali propri della responsabilità degli amministratori fissati ora nel corpo normativo comune dall’art. 2392 c.c., da leggere insieme al nuovo art. 2381-ter, quarto comma, c.c. (v. infra).

A ciò si aggiunge la riformulazione dell’art. 223 septies disp. att. c.c. nel quale il riferimento al codice civile viene sostituito da un rinvio alle sole leggi speciali scoraggiando definitivamente qualsiasi ricostruzione interpretativa nell’ottica sopra suggerita di riallineamento tra gli organi di controllo.

Resta allora aperto il problema del rapporto tra l’esito tratteggiato e l’art. 25-octies c.c.i.i., che richiama testualmente l’art. 2407 c.c. In mancanza di un intervento chiarificatore, ci si deve chiedere se il rinvio debba ormai intendersi limitato al solo sistema con collegio sindacale, con il rischio di produrre esiti sistematicamente poco coerenti proprio in un settore, quale quello dei controlli societari nella crisi, ove invece l’uniformità pare essenziale.

É, d’altro canto, necessario interrogarsi in ordine alla possibile ratio sottesa alla significativa diversificazione con riguardo alla responsabilità per gli organi di controllo dei tre sistemi. Se è vero che la riforma intende porli su un piano di pari dignità organizzativa, è altrettanto vero che il permanere di regole differenziate sul terreno della responsabilità può incidere rispetto alla convenienza pratica dell’adozione dell’uno o dell’altro modello, innescando meccanismi di concorrenza tra i medesimi.

Una possibile spiegazione del disallineamento può rinvenirsi nelle diverse competenze degli organi di controllo nei sistemi alternativi che risultano tra loro accomunati, sia pure con intensità differenti, da una maggiore contiguità con la funzione gestoria. Ciò risulta particolarmente evidente nel sistema c.d. dualistico, nel quale il consiglio di sorveglianza cumula compiti che nel modello tradizionale risultano distribuite tra assemblea, organo amministrativo e organo di controllo, fino a lambire, specie quando gli siano attribuiti statutariamente funzioni di alta amministrazione e di supervisione strategica, aree prossime al controllo permanente sulla correttezza ed efficienza della gestione tipicamente svolto dagli amministratori non esecutivi[9].

Con riguardo al sistema con comitato per il controllo sulla gestione si era già sottolineato in dottrina che gli amministratori indipendenti membri dello stesso si trovano in una posizione peculiare: essi svolgono una funzione di vigilanza, ma lo fanno dall’interno del procedimento decisionale, con un patrimonio informativo potenzialmente più ricco e aggiornato rispetto a quello tipico del collegio sindacale[10]. Proprio questa collocazione di insider può giustificare un livello di diligenza particolarmente intenso e, correlativamente, un regime di responsabilità più severo[11].

Su tale sfondo acquistano rilievo anche le innovazioni in tema di responsabilità degli amministratori non esecutivi, che pure svolgono essenzialmente una funzione di monitoraggio sulla gestione[12]. Il nuovo art. 2381 ter, quarto comma, in combinato disposto con l’art. 2392 c.c., esclude la responsabilità degli amministratori non delegati qualora abbiano assunto le proprie determinazioni facendo «ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto» a cui nell’ultima versione del testo approvata nei giorni scorsi è stata aggiunta una clausola di salvaguardia finale – «resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali» – destinata ad assumere un’importanza non secondaria sul piano applicativo.

La nuova disposizione, rivolta a tutti i sistemi di amministrazione e controllo, in quanto contenuta nel paragrafo iniziale di cui viene sottolineata la portata trasversale, dovrebbe trovare applicazione anche verso i componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione (anche se è stato eliminato il rinvio esplicito che era contenuto nell’art. 2409 noviesdecies c.c.). Ne deriva che il nuovo statuto della responsabilità dei non esecutivi è destinato a riflettersi anche sui sistemi nei quali la funzione di controllo si intreccia più strettamente con la partecipazione al processo decisionale.

Sul punto la relazione illustrativa precisa che la regola di responsabilità degli amministratori non esecutivi in rapporto all’informazione per essi disponibile è volta ad innalzare il livello di diligenza richiesto nella valutazione dell’adeguatezza delle informazioni ricevute laddove i consiglieri dispongano di specifiche expertise rispetto a determinate materie oggetto della discussione consiliare. Il cambiamento segnala forse una maggiore attenzione del legislatore verso sistemi in cui il controllo è integrato alla gestione, tuttavia, soprattutto nelle società di diritto comune, la nuova disposizione sembra suscitare qualche perplessità: essa rischia infatti di valorizzare troppo il profilo dell’affidamento, attenuando il dovere di attivazione che deve caratterizzare la figura del controllore.

D’altro canto, la clausola finale del nuovo art. 2381ter, quarto comma, c.c. — secondo cui «resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali»— va letta come disposizione di coordinamento, diretta a evitare che la regola generale sul ragionevole affidamento degli amministratori non esecutivi, anche in relazione delle specifiche competenze, sulle informazioni ricevute possa essere interpretata in senso derogatorio rispetto ai settori in cui l’ordinamento prevede standard di diligenza, vigilanza e reazione più penetranti, quindi obblighi più intensi ovvero specificamente modulati. Il riferimento sembra riguardare i settori bancario, finanziario e assicurativo, nei quali ai componenti non esecutivi, da un lato, sono attribuiti compiti di supervisione strategica, presidio dei rischi e partecipazione ai comitati endoconsiliari; dall’altro, sono richiesti particolari requisiti di professionalità che si traducono in un’intensificazione del dovere di agire in maniera informata.

Per le società non quotate (nè ammesse alla negoziazione sugli MTF) permane quindi un singolare scalino normativo tra i tre sistemi di governance quantomeno per coloro che vogliano candidarsi nei ruoli di controllori: indipendentemente dalla maggiore o minore consapevolezza della scelta legislativa, si realizza una differenziazione suscettibile di incidere sulla selezione del modello organizzativo con il rischio di disincentivare l’adozione di soluzioni senza collegio sindacale.

3. Le novità per le società quotate e ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione

La ricerca della stessa rilevanza e visibilità dei tre meccanismi di governance, sotto il profilo della responsabilità dell’organo deputato al controllo, si realizza invece pienamente ed esplicitamente, nel TUF con riguardo alle società quotate e a quelle ammesse ai sistemi multilaterali di negoziazione. Il nuovo art. 151.2 TUF, stabilisce infatti che «i componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico (…) in luogo di quanto previsto dall’art. 2407, comma 2, del codice civile».

Sul punto nella relazione illustrativa al decreto legislativo si legge che la ratio di questa scelta risiederebbe nel fatto che «i sindaci sono chiamati a vigilare su sistemi di controllo interno complessi, operazioni societarie di grande impatto e una vasta gamma di normative (anche internazionali), sicché la limitazione economica potrebbe generare una distorsione, portando ad una sottovalutazione del rischio effettivo o a un minor impegno nell’applicazione della professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Quanto sopra opererebbe a detrimento, in particolare del livello di protezione che occorre fornire quando il capitale è tipicamente frazionato tra un numero molto elevato di soci, privi di potere di influenza significativo nonché impossibilitati ad interessarsi alle vicende societarie, in quanto non dispongono della capacità o dell’interesse a monitorare direttamente la gestione e dipendono dall’informazione pubblica e dai meccanismi di controllo istituzionali. La protezione del singolo investitore è parte della più ampia logica di tutela del mercato, inteso come luogo di formazione dei prezzi e di allocazione del capitale. In linea quindi con la specialità del ruolo del collegio sindacale delle società quotate e in quelle ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali, si esclude la limitazione di responsabilità prevista dal nuovo regime del Codice Civile».

Nonostante si possa comprendere un aggravamento della responsabilità in capo agli organi di controllo in funzione del principio pubblicistico di sana e prudente gestione e di tutela del mercato, la motivazione che si legge nella relazione illustrativa non appare persuasiva. Anche nelle società non quotate l’attività di vigilanza del collegio sindacale è tecnica e complessa, il ruolo dei sindaci è caratterizzato per sua natura da specialità e il controllo istituzionale garantisce i soci che hanno un potere di ispezione – nelle s.p.a. – molto limitato; la questione potrebbe forse porsi in termini differenti nell’ambito delle società a responsabilità limitata ove, come noto, è riconosciuto in capo ai soci non amministratori un diritto di controllo sulla gestione molto penetrante (art. 2476, secondo comma, c.c.). Se vi è, dunque, una ratio, essa va probabilmente ricercata più nel rilievo pubblicistico della tutela del mercato che non in una presunta diversità intrinseca della funzione di controllo. D’altro canto, ritenere che la limitazione di responsabilità possa indurre i sindaci a svolgere l’incarico con minore impegno, sul piano della professionalità e della diligenza, soltanto nell’ambito delle società “aperte” e non anche in quelle “chiuse”, appare parimenti privo di fondamento.

In conclusione, si osserva che se è vero che la riforma mira alla competitività e ad incoraggiare la quotazione, un sistema disallineato su questi profili può contribuire al risultato diametralmente opposto disincentivando la quotazione “domestica”. Per contro, l’estensione delle medesime regole agli MTF, da un lato, evita disparità tra i due mondi (in ogni caso contigui) tutelando in questo senso anche il downlisting e garantendo la protezione del mercato; dall’altro, tuttavia, il medesimo trattamento riservato agli organi di controllo nelle società con azioni ammesse a negoziazione sugli MTF – considerata l’eterogeneità che contraddistingue il mondo di questi emittenti in termini di dimensioni e presidi – può generare per alcune PMI aumenti dei costi di governance e quindi rappresentare un deterrente alla scelta di quei percorsi di investimento che, viceversa, il legislatore vorrebbe rendere più attrattivi.

4. Un primo bilancio provvisorio

L’intento proclamato nell’art. 19 della L. n. 21/2024, c.d. Legge Capitali, era quello di assicurare la parità tra i diversi modelli di gestione, semplificare le regole del governo societario e garantire un sistema coerente ed integrato dei controlli interni in modo da evitare lacune e sovrapposizioni nell’esercizio della vigilanza sulla gestione sociale: al contrario, la lettura delle norme porta alla luce, per quanto concerne i temi di cui si è trattato, un quadro normativo – allo stato – caratterizzato da un doppio binario regolatorio. Il liability cap resta confinato ai sindaci — e, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., ai revisori — nelle società chiuse che adottano il modello tradizionale, non trovando invece applicazione né nelle società quotate ovvero ammesse alla negoziazione su MTF, né nelle società che optano per i sistemi “senza collegio sindacale”. Su tale assetto, già di per sé disomogeneo, si proietta la proposta di riforma della responsabilità dei revisori, che, se approvata nei termini attualmente discussi, introdurrebbe un altro elemento di asimmetria tra sindaci e revisori negli Enti di interesse pubblico con ulteriore frizione sull’impianto complessivo[13].

Si conferma la natura di norma eccezionale del secondo comma dell’art. 2407 c.c., nonostante l’equivalenza delle funzioni tra gli organi di controllo nei tre modelli, non suscettibile di applicazione analogica: in tal guisa resterebbe un intervento puntuale non di sistema motivato da esigenze contingenti senza un disegno organico sulla struttura dei controlli societari[14]. In un ordinamento che dovrebbe prevedere tre schemi tra loro equivalenti ed effettivamente alternativi, un cap posto solo nella sede normativa del modello con collegio sindacale può diventare una variabile che orienta la scelta non in base all’efficienza organizzativa, ma in funzione della distribuzione del rischio nel contempo frustrando l’obiettivo che vuole perseguire l’attuale riforma.

Merita svolgere un’ultima osservazione sulla tecnica legislativa avendo a mente anche l’intento di rendere maggiormente intellegibile il sistema da parte degli operatori stranieri. L’unificazione dei tre modelli di governance, importante dal punto di vista strutturale, è stata ottenuta tramite un riassetto dell’impianto normativo che ha implicato l’introduzione di nuovi articoli con sottonumerazioni (in latino) non sempre di facile lettura, lo slittamento dei contenuti previgenti in altre disposizioni e che non ha contemplato l’aggiornamento dei rimandi interni al Codice (si pensi ai molti rinvii da s.r.l. a s.p.a.)[15]. Il rischio pare essere quello di generare confusione tra gli operatori (non solo stranieri), insieme ad un aumento dei costi di adeguamento.

 

[1] Lo schema di decreto legislativo era stato approvato dal Governo con atto n. 331 dell’8 ottobre 2025 e il 17 ottobre 2025 era stato trasmesso al Parlamento per sottoporlo al relativo parere dando il via libera all’esame preliminare dello stesso.

[2] Ci si riferisce alla legge sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, l. 14 marzo 2025 n. 35 che ha modificato l’art. 2407 c.c., ove in particolare il nuovo secondo comma dispone che «al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’art. 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso». Sul tema v. N. Abriani, Sulla riforma dell’art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari, in Soc. e Contr., Bil. e Rev., 2024, 12, 6 ss.; Id, Cadono le remore per i migliori rispetto agli incarichi, in IlSole24ore, 13 marzo 2025; R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407c.c., in Società, 2025, 627; A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, in Società, 2025, 644; G. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in Società, 2025, 665; B. Inzitari, Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnala-zione nel codice della crisi, in Dir. fall. e soc. comm., 2025, 446; N. De Luca, M. Houben, Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?, in Società, 2025, 634; S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., in Società, 2025, 655; Id, La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura, in Ristrutturazioni Aziendali, 16 marzo 2025; L. Benedetti, La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche, in Diritto della crisi, 23 giugno 2025; Id, La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche, lavoro in corso di pubblicazione che ho potuto consultare grazie alla gentilezza dell’a.; F. Murino, La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?), in ODC, 2025, 645; F. Sudiero, La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni, in Ristrutturazioni Aziendali, 19 marzo 2025; Id, La responsabilità solidale “limitata” dei sindaci (con uno sguardo all’imminente riforma di quella dei revisori), in Dir. fall. e soc. comm., 2025; A. Benocci, Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale, in Ristrutturazioni Aziendali, 5 dicembre 2025; E. Fregonara, I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?, in Giur. it. 2025, 1809. V. Circ. ASSONIME, La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, n. 18 del 24 luglio 2025.

[3] Cfr. N. De Luca, M. Houben, Limitazione di responsabilità, cit., 641; R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci, cit., 629. In questo senso v. anche Circ. ASSONIME, cit., 7.

[4] V., tra le opere più recenti, M. Spiotta, M. Cavanna, I Sistemi di governance dualistico e monistico, in Maurizio Irrera (diretto da), Diritto del governo delle imprese, Torino, 2025, 661 ss.; C. Fiengo, Il sistema monistico tra sfide competitive e successo sostenibile, Napoli, 2025, 92; C. Garilli, Il sistema dualistico, in Vincenzo Donativi (diretto da), Trattato delle società, tomo II, Milano, 2022, 2369; G. Riolfo, Il sistema monistico, in Vincenzo Donativi (diretto da), Trattato delle società, tomo II, Milano, 2022, 2499.

[5] «La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione».

[6] Così F. Sudiero, La segnalazione dell’organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Torino, 2025, 241.

[7] In questo senso anche A. Benocci, op. cit., 5.

[8] C. Garilli, Il sistema dualistico, cit., 2379, ove l’a. si sofferma sui pericoli insiti nella tecnica legislativa del rinvio, ampiamente utilizzata dal legislatore del 2003, che crea inevitabili incertezze nella ricostruzione della disciplina.

[9] Cfr. V. Carriello, Sulle responsabilità del consiglio di sorveglianza, in RDS, 2011, 74; P. Montalenti, Il sistema dualistico: il consiglio di sorveglianza tra funzioni di controllo e funzioni di altra amministrazione, in AGE, 2007, 276; U. Tombari, Sistema dualistico e potere di “alta amministrazione”, in BBTC, 2008, 722; R. Sacchi, Un seminario sul sistema dualistico, in Giur. comm., 2008, I,1255; C. Garilli, Il Sistema dualistico, cit., 2460.

[10] Cfr. G. Alpa, Note sulla corporate governance e sul sistema monistico, in Contr. e impr., 2020, 9.

[11] Così G. Riolfo, op. loc. ult. cit. Sul tema v. C. Fiengo, Il sistema monistico, cit., 95, ove l’a. sottolinea la severità del regime di responsabilità gravante sui componenti del comitato per il controllo sulla gestione i quali in qualità di amministratori sono assoggettati alla disciplina prevista per gli amministratori, si tratta di un regime più severo rispetto a quello applicabile ai sindaci la cui responsabilità è stata peraltro significativamente ridotta dal recente intervento normativo: ne è derivata una discrasia difficilmente giustificabile sotto il profilo sistematico nella misura in cui viene serbato un trattamento ampiamente più favorevole ai sindaci rispetto ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione con il rischio di generare addirittura un nuovo potenziale disincentivo all’adozione del modello monistico.

[12] In merito alla incoerenza della riforma della responsabilità civile dei sindaci con riguardo alla responsabilità degli amministratori non esecutivi v. G. Guizzi, Lobbyng, cit., 267; Circ. ASSONIME, op. cit., 8, ove si sottolineano i problemi di una lettura giurisprudenziale della responsabilità che tende a virare verso una responsabilità quasi oggettiva anche per questi ruoli, che spesso hanno poteri di informazione e indagine inferiori ai sindaci.

[13] Il disegno di legge n. 1426 depositato al Senato in data 19 marzo 2025, pochi giorni dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di responsabilità dei sindaci di cui alla l. 35/2025 ma, per quanto consta, attualmente fermo nel relativo iter, propone una modifica della disciplina relativa alla responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione introducendo un liability cap con l’obiettivo di superare le disparità di trattamento che si sono nel frattempo realizzate e che risultano non giustificabili a livello sistematico tra i sindaci che svolgono anche l’attività di revisione assoggettati al nuovo regime e i professionisti che svolgono la sola attività di revisione legale che restano responsabili per l’intero danno cagionato ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 39/2010. Si riporta il testo contenuto nel Disegno di legge: «Art. 15. – (Responsabilità) – 1. I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. 2. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni: a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dieci volte il compenso; b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dodici volte il compenso. 3. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, le società di revisione legale sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il li-mite massimo complessivo di 16.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni: a) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venti volte il compenso; b) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venticinque volte il compenso. 4. Al responsabile dell’incarico e ai dipendenti della società di revisione che hanno collaborato all’attività di revisione si applica il 2° comma. Nei rapporti interni tra debitori solidali essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 5. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento».

[14] In questo senso anche A. Benocci, Le novità del progetto di riforma, cit., 26.

[15] Sul tema A. Benocci, Le novità del progetto di riforma, cit., 5.

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