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Digital omnibus sull’IA: in GU UE le modifiche all’AI Act

24 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L del 24 luglio 2026, il Regolamento (UE) 2026/1744 che modifica l’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689), il Regolamento (UE) 2018/1139 e il Regolamento Macchine (Regolamento (UE) 2023/1230) per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Digital omnibus sull’IA).

Con riferimento alle modifiche apportate all’AI Act, il termine per l’applicazione delle disposizioni concernenti i sistemi di IA ad alto rischio, fissato originariamente al 2 agosto 2026, è stato differito. Le nuove scadenze sono pertanto le seguenti:

  • 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi
  • 2 agosto 2028 per i sistemi di IA ad alto rischio integrati nei prodotti.

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento, in attuazione del Digital omnibus sull’IA, in oggetto rientra il divieto relativo alla generazione di contenuti di IA non consensuali di natura sessuale o intima, nonché di materiale pedopornografico.

In particolare, saranno vietati, a partire da dicembre 2026, gli strumenti di c.d. nudificazione, ossia software di IA in grado di creare immagini di nudo raffiguranti persone reali o di rimuovere digitalmente gli indumenti da immagini esistenti allo scopo di mostrare parti intime.

È stato inoltre differito al 2 agosto 2027 il termine entro cui le autorità nazionali competenti dovranno istituire le sandbox normative dedicate all’intelligenza artificiale. Parallelamente, è stato ridotto da sei a tre mesi il periodo concesso ai fornitori per adeguarsi agli obblighi di trasparenza relativi ai contenuti generati artificialmente (c.d. etichettatura), con nuova scadenza fissata al 2 dicembre 2026.

Il Regolamento precisa inoltre il ruolo dell’Ufficio per l’IA nella supervisione dei sistemi basati su modelli di IA generici, nei casi in cui modello e sistema siano sviluppati dal medesimo fornitore.

Vengono altresì individuate le ipotesi in cui permane la competenza delle autorità nazionali, tra cui rientrano gli ambiti delle forze dell’ordine, della gestione delle frontiere, delle autorità giudiziarie e degli istituti finanziari.

In relazione al coordinamento tra la disciplina sull’intelligenza artificiale e le normative settoriali – tra cui quelle applicabili a dispositivi medici, giocattoli, ascensori e imbarcazioni – la nuova disciplina introduce un meccanismo volto a gestire eventuali sovrapposizioni.

Qualora la normativa settoriale preveda requisiti specifici in materia di IA analoghi a quelli stabiliti dall’AI Act, sarà possibile limitare l’applicazione di quest’ultima disciplina attraverso specifici atti di esecuzione.

Tale soluzione mira a evitare duplicazioni normative e a garantire un coordinamento più efficace tra i requisiti previsti per i sistemi di IA ad alto rischio dall’AI Act e quelli stabiliti dalla legislazione settoriale.

Per quanto riguarda più nello specifico i prodotti disciplinati dal Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, è stata prevista l’esclusione dall’applicazione diretta dell’AI Act. La Commissione europea potrà tuttavia adottare atti di diritto derivato, ai sensi del Regolamento Macchine, introducendo requisiti aggiuntivi in materia di salute e sicurezza relativi ai sistemi di IA qualificati come ad alto rischio ai sensi dell’AI Act.

È inoltre previsto l’obbligo per la Commissione UE di predisporre orientamenti destinati ad assistere gli operatori economici che sviluppano o utilizzano sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa settoriale, al fine di agevolarne la conformità ai requisiti stabiliti dall’AI Act.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GU UE.

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