Con l’ordinanza n. 5638 del 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del concorso del commercialista nelle violazioni tributarie della società cliente, affermando che la responsabilità può configurarsi anche in assenza di materiale redazione delle dichiarazioni fiscali, ove il professionista abbia comunque fornito un contributo causale, anche solo agevolativo, alla realizzazione dell’illecito.
Giova preliminarmente ricordare che l’art. 9 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie, prevedendo la responsabilità anche di soggetti diversi dall’autore materiale, qualora abbiano contribuito, con condotte attive od omissive, alla commissione dell’illecito.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato (in forza di un precedente avviso di accertamento notificato ad una società) un atto di contestazione di sanzioni nei confronti di un dottore commercialista, ritenuto coautore delle violazioni tributarie commesse dalla società cliente, consistenti nella deduzione di costi non documentati per compensi corrisposti per prestazioni occasionali e nell’utilizzo di crediti d’imposta non spettanti, con conseguente indebito abbattimento del reddito imponibile e delle imposte dovute.
In particolare, al professionista veniva contestato di aver coadiuvato la società mediante le proprie competenze tecniche, consentendole di non versare correttamente le imposte dovute.
Il ricorso del contribuente veniva accolto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, che attribuiva rilievo dirimente alla circostanza che il commercialista non avesse materialmente redatto le dichiarazioni, limitandosi alla loro trasmissione telematica. Tale impostazione veniva sostanzialmente confermata dalla Commissione tributaria regionale, che escludeva la responsabilità del professionista in assenza della prova di un interesse personale o di un vantaggio diretto derivante dalle violazioni.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha censurato tale impostazione, affermando che il concorso del professionista può configurarsi anche quando la sua condotta non integri la fattispecie tipica dell’illecito, purché si traduca in un contributo causale, materiale o psicologico, alla realizzazione della violazione.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che anche la mera attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni – pur non accompagnata dalla loro redazione – può integrare un comportamento rilevante ai fini del concorso, soprattutto quando il commercialista sia anche incaricato della tenuta delle scritture contabili, situazione che comporta uno specifico obbligo di controllo sulla coerenza tra dati dichiarati e contabilità e sulla conformità alla normativa fiscale.
La Corte ha inoltre escluso che sia necessario dimostrare il conseguimento di un vantaggio economico personale da parte del professionista, trattandosi di elemento non costitutivo della fattispecie, ma al più rilevante sul piano indiziario. Ne deriva che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la responsabilità del commercialista per il solo fatto della mancata redazione delle dichiarazioni e dell’assenza di un vantaggio personale, senza verificare la sussistenza di un contributo causale alle violazioni tributarie.
Pertanto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.”.


