Con l’ordinanza n. 7161 del 2026 la Corte di cassazione ha riaffermato l’irrilevanza fiscale, ai fini dell’imposta di donazione, delle dotazioni del trust.
Il giudizio è stato instaurato con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate che ne ha affidato l’accoglimento a due motivi. L’Amministrazione finanziaria ha in particolare impugnato la sentenza di secondo grado con la quale il giudice di seconde cure aveva escluso l’integrazione del presupposto impositivo dell’imposta di donazione in caso di mere attribuzioni in trust.
Col primo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24, commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in considerazione dell’esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo nuovo, non dedotto col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e presentato nel processo in maniera intempestiva ed irrituale.
In particolare, col ricorso presentato dinanzi al giudice del primo grado, il contribuente aveva sostenuto che la fattispecie doveva andare esente da imposta in quanto inclusa nell’ambito dell’esenzione sui passaggi generazionali. Secondo la ricostruzione del contribuente il trust aveva lo scopo di garantire la gestione e la successiva trasmissione di partecipazioni di controllo in due società agli eredi del disponente. Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione la predetta esenzione.
L’eccezione sull’insussistenza del presupposto impositivo era stata invece proposta solo con intempestiva ed irrituale memoria. Pertanto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, il thema controversum del processo non riguardava il presupposto dell’imposta di donazione e dunque il giudice del secondo grado si sarebbe dovuto limitare a decidere sull’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.
La S.C. ha tuttavia dichiarato infondato il motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria poiché il divieto di introdurre domande ed eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, si riferisce alle cc.dd. eccezioni in senso stretto, ossia ai fatti modificativi, impeditivi ovvero estintivi della pretesa fiscale tra i quali, afferma la S.C., sono inclusi i vizi di invalidità per difetto di elementi formali, per incompetenza, o più in generale per violazione di norme sul procedimento. Sono escluse da tale preclusione, invece, le “eccezioni improprie o mere difese” con le quali il contribuente contesta la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa erariale e, d’altra parte, l’Amministrazione contesta la fondatezza delle censure proposte dal contribuente avverso l’atto impositivo.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria col secondo motivo di ricorso, la S.C. ha ritenuto che il giudice di secondo grado bene avesse fatto ad applicare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini delle imposte di successione e donazione, le attribuzioni in trust sono irrilevanti poiché fiscalmente neutre.
Le dotazioni del trust sono infatti funzionalmente destinate ai beneficiari del trust. Pertanto, il primo trasferimento è meramente formale e preposto unicamente al mantenimento ed alla gestione del patrimonio in funzione del trasferimento finale ai beneficiari, che sono gli unici dunque ai quali può essere imputato un arricchimento effettivo in virtù di un passaggio di ricchezza stabile e definitivo fiscalmente rilevante nelle imposte de qua in applicazione dell’art. 53 Cost.
A tal fine, la Corte di cassazione ha richiamato altresì la circ. Agenzia delle Entrate n. 34 del 2022, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha fatto propri i predetti princìpi giurisprudenziali.
In conclusione, dunque, la S.C. ha colto l’occasione per riaffermare il proprio orientamento in punto di irrilevanza fiscale dei trasferimenti in trust poiché strumentali ai trasferimenti a favore dei beneficiari e, in quanto tali, funzionali all’arricchimento di questi ultimi.
