La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11810 del 29 aprile 2026 (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi), si è pronunciata sul tema della determinatezza delle condizioni economiche nei contratti di leasing, con particolare riferimento alla mancata allegazione del piano di ammortamento e alla violazione degli artt. 117 t.u.b. e 1346 C.c.
La Corte ribadisce che “la mancanza del piano di ammortamento è profilo che rileva di per sé e risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specifico accordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili (Cass. Sez. 3, 30/05/2025 n. 14575) ovvero se debba ritenersi condizione di validità dell’accordo tra le parti, come ritenuto nel caso di specie“.
Nel caso di specie, la società utilizzatrice aveva agito per far accertare la nullità parziale di un contratto di leasing, deducendo, tra l’altro, la violazione della normativa antiusura e della normativa in materia di trasparenza bancaria, anche in ragione della mancata indicazione del regime finanziario dell’interesse e della mancata allegazione del piano di ammortamento.
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure, rilevando che la Corte d’Appello aveva erroneamente superato la censura relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento affermando che dalla mancata produzione del piano non conseguisse l’invalidità del rapporto, rilevandone la carenza, semmai, sul piano risarcitorio.
Ha quindi accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.


