La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10718 del 22 aprile 2026, si è pronunciata sull’interesse ad agire in via “preventiva” con un’azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore fallimentare verso terzi sub-acquirenti di un immobile incluso in un fondo patrimoniale, inefficace verso il fallimento in quanto oggetto di precedente revocatoria (c.d. revocatoria su vendita a catena).
Sui presupposti della revocatoria – anche se riferita specificamente non a quella ordinaria bensì a quella propriamente “fallimentare” – si ricorda che la nostra rivista ha organizzato il webinar del 25 giugno 2026 “Revocatoria fallimentare: novità per le banche – Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente“.
Nel caso di specie il fallimento aveva, in un precedente giudizio, ottenuto la revocatoria del fondo patrimoniale istituito dal debitore; nel frattempo, tuttavia, i beni che costituivano il fondo patrimoniale erano stati alienati ad un terzo, e quindi, da ultimo, sub-alienati alla società ricorrente.
Il fallimento creditore ha quindi iniziato una procedura esecutiva proprio contro la società sub-acquirente, ritenendo di avere titolo verso costei per effetto della revocatoria; tuttavia, i giudici della esecuzione, in primo ed in secondo grado, avevano negato il diritto al fallimento di agire verso il terzo sub acquirente, se basato semplicemente sul presupposto di aver ottenuto una revocatoria del fondo patrimoniale ai danni dell’avente causa. Il fallimento aveva dunque proposto ricorso per cassazione, ancora pendente.
Ma, nel frattempo, aveva anche iniziato la revocatoria ex art. 2901 C.c. verso la società sub-acquirente, attuale ricorrente, ossia la società che aveva acquistato i beni del fondo patrimoniale (oggetto di precedente revocatoria) da parte del primo acquirente di questi ultimi.
Il fallimento, in altri termini, vistasi rigettare l’azione esecutiva, ha agito per ottenere anche verso il terzo sub acquirente la revocatoria dell’atto di disposizione, per l’eventualità che quella azione esecutiva venisse definitivamente negata per difetto di titolo.
A fronte di ciò, la ricorrente ha eccepito la mancanza di interesse ad agire in quanto, ove fosse accolto il ricorso per cassazione pendente, e relativo al giudizio di esecuzione, questa revocatoria perderebbe di interesse, potendo cioè il fallimento sfruttare in via esecutiva la revocatoria precedente.
In sostanza, se venisse accolto il ricorso per cassazione pendente, il fallimento non avrebbe bisogno della revocatoria, poiché potrebbe agire verso la ricorrente in via esecutiva, sulla base della revocatoria ottenuta verso il primo acquirente.
La Cassazione, tuttavia, afferma che le due azioni sono cumulabili, ed è nell’interesse del creditore, per l’ipotesi che venga escluso il suo diritto di azione esecutiva, far dichiarare l’inefficacia dell’atto con la revocatoria.
Non è necessario che il fallimento attenda che venga definitivamente negato il suo diritto di azione esecutiva, ben potendo nel frattempo, per l’eventualità che ciò accada, procurarsi un diverso titolo nei confronti dell’avente causa del suo debitore.
L’interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto e presuppone che, senza l’azione in giudizio, l’attore subirebbe un danno; ove il diritto all’azione esecutiva venisse negato definitivamente, la stessa ricorrente ammette che il creditore avrebbe interesse ad agire per la revocatoria, e dunque non si vede perché non possa farlo in anticipo.
La tesi della ricorrente, per la Corte, si risolve in sostanza nell’affermare la necessità che il creditore attenda l’esito di un’azione per poter esperire l’altra, come se durante la pendenza della prima non avesse interesse a far valere la seconda: ma l’interesse ad agire non dipende dalla circostanza processuale dello stato in cui si trovano i procedimenti.
Del resto – afferma la Corte – se, una volta definito negativamente il procedimento relativo alla azione esecutiva, il creditore ben potrà iniziare quello di revocatoria, “non si vede perché non possa iniziarlo prima, quando ancora è pendente quello sull’esecuzione, e nell’incertezza di come si concluderà“.
Quanto all’utilità concreta della revocatoria una volta ottenuto il riconoscimento dell’azione esecutiva, la Corte distingue:
- può darsi che non abbia più utilità, ma non già che non l’avesse sin dall’inizio
- inoltre, neanche può dirsi che la revocatoria diventerebbe inutile, ove venisse riconosciuto il diritto di agire in esecuzione, poiché proprio in quel procedimento, che andrebbe allora ripreso – essendo attualmente sospeso – il creditore potrebbe giovarsi della revocatoria ottenuta, e ciò in quanto quel procedimento ha titolo nell’altra revocatoria.
Infine, quanto all’elemento soggettivo in capo al sub-acquirente (ovvero la c.d. partecipatio fraudis), quale presupposto dell’azione revocatoria, la Cassazione afferma che, per valutare la “mala fede” di una società, è necessario guardare alle persone fisiche che compongono e dirigono di fatto la società, non solo e unicamente al suo legale rappresentante formale.
Nel caso specifico, la rapida successione delle vendite, i legami di parentela nel primo passaggio e la costituzione della società acquirente poco prima dell’operazione sono stati considerati – dalla giudice del merito ma anche in Cassazione, non ritenendoli privi di adeguata motivazione – indizi sufficienti a dimostrare che i soggetti che di fatto stavano dietro l’acquisto fossero perfettamente consapevoli di partecipare a un’operazione finalizzata a danneggiare il creditore.

