La Cassazione Civile, con sentenza del 18 giugno 2026 n. 20550 (Pres. Di Marzio, Rel. Fraulini), si è pronunciata in merito alla quantificazione del risarcimento del danno causato dall’amministratore di una società attraverso la sua mala gestio.
In particolare, nel caso di specie, l’amministratore contestava il fatto che il danno lamentato con l’azione di responsabilità non tenesse in considerazione delle somme recuperate dalla società attraverso l’azione di revocatoria atta ad inficiare gli effetti dell’operazione condotta con mala gestio.
Sul punto si ricorda come, ai sensi dell’art. 1223 C.c., il risarcimento del danno da parte del debitore inadempiente deve comprendere la perdita effettivamente subita dal creditore e il mancato guadagno, che sia immediata e diretta conseguenza dell’inadempimento.
Coerentemente a tale norma, evidenzia la Cassazione, nel caso di responsabilità dell’amministratore per mala gestio il quantum risarcibile deve essere individuato tenendo conto di tutte le allegazioni e prove dedotte dalle parti.
Laddove, quindi, sia stata positivamente esperita un’azione revocatoria, alla quale sia seguita l’inefficacia di alcuni pagamenti a favore della società, deve procedersi alla riduzione del quantum del danno causato dall’amministratore.
L’ammontare risarcibile, infatti, deve essere pari all’importo effettivo del danno subito dalla società, valutato alla luce del depauperamento del relativo patrimonio. Diversamente si favorirebbe una locupletazione del creditore.


