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Nuova definizione di default: modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

11 Giugno 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB concernenti l’applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti.

In particolare, le modifiche riguardano:

  1. l’applicazione delle nuove regole in materia di default, introdotte dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e dalle Linee Guida dell’EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07);
  2. l’estensione delle previsioni in materia di fondi propri, rischio di credito, metodi di consolidamento e disciplina transitoria introdotte per le banche dal Regolamento (UE) n. 876 del 2019 (c.d. CRR2);
  3. la revisione del limite alla detenzione di immobili e partecipazioni;
  4. l’applicazione delle Linee Guida emanate dall’EBA in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati nell’ambito della metodologia standardizzata per il rischio di credito (EBA/GL/2019/01), che verrebbero attuate mediante orientamenti di vigilanza.

La consultazione rimarrà aperta fino all’8 settembre 2020.

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