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Strumenti finanziari soggetti a Bail-in: l’ESMA richiama gli intermediari a porre particolari attenzioni nella commercializzazione

6 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il 2 giugno 2016 l’ESMA ha pubblicato un proprio comunicato ufficiale (sotto forma di “Statement”) con il quale ha inteso ricordare alle banche e alle imprese di investimento la responsabilità dalle stesse assunta di agire nel migliore interesse del cliente nel momento in cui si effettui la commercializzazioni di prodotti finanziari che potrebbero successivamente essere coinvolti in interventi di bail-in ai sensi della direttiva BRRD.

In particolare, l’ESMA considera come potenzialmente rischiosi tali prodotti soprattutto se commercializzati nei confronti della clientela retail che potrebbe non essere in grado di percepirne correttamente i rischi.

Lo Statement dell’ESMA ricorda che le banche e le imprese di investimento devono garantire la conformità alle previsioni della MIFID nell’attuare tali pratiche di commercializzazione, ed in particolare dovranno:

  • fornire agli investitori (esistenti e potenziali) informazioni aggiornate e complete, e che siano predisposte con il controllo della funzione “compliance” dell’istituto finanziario coinvolto;
  • gestire i potenziali conflitti di interesse, in particolare nel caso in cui le istituzioni in questione si approccino alla vendita diretta di tali strumenti finanziari secondo politiche di collocamento diretto o “self-placement”;
  • assicurare che i prodotti siano adeguati e appropriati per l’investitore, anche qualora ciò richieda l’ottenimento di maggiori e più dettagliate informazioni sul cliente di quanto non sia fatto normalmente e anche se ciò possa comportare la necessità di dover spiegare o ribadire al cliente che sussiste un rischio di perdita del capitale investito anche senza che l’emittente sia dichiarato “insolvente” e quindi trovino applicazione altri strumenti di intervento previsti dalla BRRD.

L’ESMA ha precisato che lo Statement in questione è frutto di una stretta collaborazione attivata tra l’ESMA stessa e l’EBA (European Banking Authority) la quale ultima ha una particolare conoscenza ed esperienza nell’interpretazione ed applicazione delle norme della BRRD.

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