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Il servizio di “auto-trading” o “mirror trading” integra attività di gestione di portafogli di investimento

31 Luglio 2012

Con Comunicazione n. DIS/DIN/DTC/12062946 del 26 luglio 2012 la Consob ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al servizio di “auto-trading” o “mirror trading”, consistente nell’automatica esecuzione di segnali di trading (acquisto/vendita di strumenti finanziari) proposti da soggetti terzi (cd. “fornitori di segnali”), senza che il cliente debba ulteriormente intervenire in fase di trasmissione della decisione di investimento all’intermediario negoziatore.

Secondo la Commissione tale servizio, in coerenza con gli orientamenti già espressi dall’ESMA, integra per l’intermediario un’attività di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato appositamente conferito dal cliente, per la quale è necessario dotarsi di apposita autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Tale qualificazione non muta laddove sia riconosciuta al cliente la possibilità di fissare a priori specifici parametri per le successive negoziazioni; diversamente, laddove non sia prevista l’esecuzione automatica dei segnali di trading, il servizio offerto può integrare la prestazione del servizio della consulenza in materia di investimenti, ovvero la diffusione di raccomandazioni generalizzate, a seconda dell’interazione tra prestatore e cliente.


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