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Attualità

Le nuove disposizioni della Svizzera per la prestazione di servizi finanziari e per i produttori di strumenti finanziari

2 Agosto 2019

Dr. Martin Liebi LL.M., Attorney-at-law, PwC Legal, Zurich/Switzerland; Avv. Fabrizio Cascinelli, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Italy

1. Le “nuove regole del gioco” in sintesi

La nuova Legge federale sui servizi finanziari – Swiss Financial Services Act (“FinSA”) – e la relativa ordinanza di esecuzione (Financial Services Ordinance, “FinSO”), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, avranno, per la prima volta, un impatto significativo nei confronti dei prestatori di servizi finanziari internazionali, che prestano servizi finanziari a livello transfrontaliero da uno Stato fuori dalla Svizzera nei confronti di clienti al dettaglio, professionali e istituzionali svizzeri. Per la prima volta, la realizzazione di strumenti finanziari per il mercato svizzero da parte di produttori internazionali sarà interamente regolata a livello legislativo. In particolare, la FinSA si prepone lo scopo di creare condizioni uniformi e competitive per i prestatori di servizi finanziari, rafforzando la tutela degli interessi della clientela, nonché armonizzando il framework normativo inerente la procedura autorizzativa dei prestatori stessi.

Le nuove disposizioni introducono obblighi informativi, di predisposizione di documenti e di condotta, nonché adeguate misure organizzative, quali, ad esempio, norme volte a prevenire l’insorgere di conflitti di interesse e a gestire le commissioni pagate da parte di terzi. In sostanza, tali obblighi richiamano quelli già previsti dalla Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“MiFID II”). Nonostante ciò, vi sono talune differenze a livello di dettaglio. Le nuove disposizioni avranno anche un impatto sui client advisors, che sono tenuti all’iscrizione in un neo-istituito registro. Verrà, inoltre, introdotto l’obbligo per i prestatori di servizi finanziari cross-border in Svizzera di affiliarsi a un organo di mediazione.

Ulteriori obblighi, poi, sono previsti in capo ai produttori di strumenti finanziari che intendono distribuire nel mercato svizzero. In tal senso, l’offerta pubblica di valori mobiliari richiede la preventiva pubblicazione di un prospetto, il quale necessita di approvazione da parte di un neo-costituito organo competente, in linea con quanto previsto dal vigente framework regolamentare nell’Unione europea. In aggiunta, l’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) si applica nel caso in cui gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio. Al fine di adempiere agli obblighi richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, si evidenzia inoltre, la possibilità di utilizzare, in via alternativa, il documento contenente le informazioni chiave (“KID”) relativo ai prodottid’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”). Preme in ogni caso, precisare che la realizzazione di prodotti strutturati è soggetta ad ulteriori obblighi.

Benché le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, saranno stabiliti periodi di transizione per l’adempimento della maggior parte dei nuovi obblighi. Resta sottinteso che, prevedendo la FinSA nuovi requisiti regolamentari, gli stessi non saranno derogabili arbitrariamente dall’autonomia contrattuale.

2. Maggiori dettagli sulle nuove disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione di servizi finanziari cross-border

Le disposizioni cross-border previste dalla FinSA si applicano alla prestazione di servizi finanziari transfrontalieri da parte di banche estere internazionali nei confronti di clienti svizzeri, prestati mediante canali di comunicazione tradizionali (i.e. per iscritto o telefonicamente), ovvero digitali. Eccezioni sono previste, però, qualora i clienti in Svizzera richiedano esplicitamente la prestazione di servizi finanziari a banche internazionali. Ad ogni modo, la prestazione di servizi finanziari sul territorio svizzero ricade nell’ambito di applicazione della FinSA, anche laddove la stessa sia svolta su base temporanea. I servizi finanziari coinvolti comprendono l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari (titoli azionari e titoli obbligazionari, prodotti strutturati, quote di fondi comuni di investimento, strumenti derivati, titoli), la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, la gestione di portafogli (la gestione di strumenti finanziari), la consulenza in materia di investimenti (la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari), nonché la concessione di prestiti per eseguire operazioni con strumenti finanziari.

Si noti tuttavia che, non tutti i clienti sono considerati allo stesso modo dalla FinSA. Difatti, i prestatori di servizi finanziari sono tenuti a classificare i beneficiari di tali servizi in (i) clienti privati, (ii) clienti professionali o (iii) clienti istituzionali. Quest’ultimi non necessitano di un elevato livello di tutela. Resta espressamente inteso che un prestatore di servizi finanziari internazionale ricade nell’ambito di applicazione della FinSA dal momento esatto in cui propone il proprio servizio, pur non essendovi alcun rapporto contrattuale tra il financial services provider e il cliente.

Stante tutto quanto sopra, si noti che le nuove disposizioni possono avere impatti sui prestatori di servizi finanziari internazionali in vari modi. Il caso più evidente si qualifica in caso di relazione diretta con il cliente. D’altra parte, ricadono nell’ambito di applicazione della nuova disciplina anche le banche internazionali che agiscono in qualità di outsourcing providers sulla base di accordi di esternalizzazione qualificabili come servizi finanziari. Una terza, anche se non ovvia fattispecie ricadente nell’ambito di applicazione della FinSA, consiste nella prestazione di servizi finanziari mediante una “catena” di prestatori che, ad esempio, si configura nel caso in cui un prestatore di servizi finanziari di diritto svizzero conferisca mandato ad altri service providers per proporre servizi finanziari. In tali casi, tuttavia, l’obbligo di adempiere alle nuove regole grava, in via generale, sul prestatore di servizi finanziari che intrattiene rapporti con la clientela.

Come già anticipato, gli ulteriori obblighi cui le banche internazionali dovranno conformarsi sono in linea con quelli già previsti dalla MiFID II. Sul punto si precisa che, le stesse hanno l’obbligo di eseguire una verifica in merito all’appropriatezza e all’adeguatezza, di fornire informazioni (relativamente alle generiche e specifiche attività dei financial services providers), di conservare una documentazione e renderla accessibile ai clienti (connesse ai servizi finanziari concordati e prestati ai clienti), osservando il principio della parità di trattamento della clientela, salvo quanto diversamente disposto dai clienti.

Le nuove disposizioni non solo avranno un impatto sui financial services providers, ma anche sui loro collaboratori. In particolare, quest’ultimi devono essere iscritti nel registro dei consulenti, che garantisce capacità tecniche finanziarie e conoscenze adeguate delle norme di condotta del client advisor. Più nel dettaglio, sarà reso operativo un test online, la cui esecuzione da parte dei client advisors sarà in ogni momento e in qualsiasi luogo disponibile. L’iscrizione nel registro richiede inoltre la previa stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale (o la fornitura di garanzie finanziarie equivalenti), l’affiliazione del prestatore di servizi finanziari a un organo di mediazione, l’insussistenza di condanne per reati contro il patrimonio, nonché l’assenza di divieti di esercizio della professione emessi da parte della Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”). Sia il registro dei consulenti che l’affiliazione a un organo di mediazione saranno gestiti operativamente dalla società Regulatory Service Ltd., società appartenente al gruppo BX Swiss Exchange. Si precisa, tuttavia, che il processo autorizzativo della società presso la FINMA e la procedura di riconoscimento presso lo Swiss Federal Department of Finance sono ancora attualmente in fase di definizione.

La violazione (grave) degli obblighi previsti dalla nuova disciplina in esame comporterà sanzioni detentive fino a 3 anni, mentre la non piena conformità (più lieve) al nuovo framework regolamentare implicherà sanzioni pecuniarie (multa fino a 250,000 CHF). È inoltre possibile che la FINMA avvii procedure di indagine nei casi di non conformità.

3. Le nuove disposizioni sulla documentazione relativa agli strumenti finanziari

L’ammissione alla negoziazione e l’offerta pubblica di strumenti finanziari richiedono, in generale, la previa pubblicazione di un prospetto, redatto in linea con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari dell’Unione europea, salvo eccezioni. Prima della pubblicazione, ciascun prospetto deve essere sottoposto a un neo-costituito organo di verifica, mentre, nel caso di prospetto non svizzero, lo stesso deve essere espressamente riconosciuto. Inoltre, la distribuzione di strumenti finanziari a clienti al dettaglio necessita della pubblicazione di un KIID, per il cui scopo può essere utilizzato anche il KID relativo ai PRIIPs. Le nuove disposizioni sulla documentazione relativa agli strumenti finanziari, con particolare riferimento agli strumenti che siano stati oggetto di un’offerta pubblica o che siano già stati ammessi alla negoziazione prima del 1° gennaio 2020, saranno interamente applicabili due anni dopo l’entrata in vigore della FinSA.

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