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Flash News

Bozza di chiarimenti sull’OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati

1 Giugno 2017
Di cosa si parla in questo articolo
OIC

L’Organismo Italiano Contabilità (OIC) ha pubblicato la propria newsletter di maggio 2017 in cui è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all’OIC 32 Strumenti Finanziari Derivati, con invito agli operatori a fornire eventuali osservazioni entro il 30 giugno 2017.

La richiesta di chiarimento riguarda in particolare la possibilità di applicare il modello contabile ad hoc dello OIC 32, previsto per le relazioni di copertura semplici, a tutte quelle operazioni di copertura di flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura eccettuata la scadenza.

La fattispecie sottoposta all’OIC è quella di una società che decide di accendere un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e di coprirsi dal rischio di tasso mediante la stipula di un contratto finanziario derivato. Il richiedente sottolinea come lo strumento di copertura sia stipulato con i medesimi “elementi portanti” del correlato elemento coperto, ad eccezione della scadenza (ad esempio 20 anni il finanziamento e 5 anni il derivato).

Secondo l’OIC, ai sensi del paragrafo 102a) dell’OIC 32 “la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66)” e che il paragrafo 65 dell’OIC 32 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali. Ne consegue che, laddove le scadenze dei flussi di cassa designati come elemento coperto coincidano, o siano strettamente allineate, a quelle dello strumento di copertura e siano soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101-102 dell’OIC 32, il modello semplificato può essere attivato.

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