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Attualità

La Svizzera ancora “black” per le comunicazioni I.V.A.

20 Settembre 2016

Stefano Massarotto e Massimiliano Altomare, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

L’obbligo della comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, da effettuarsi entro il 20 settembre, riguarda le operazioni[1] attive e passive rilevanti ai fini I.V.A. intercorse nel 2015 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi contemplati nelle black lists[2] contenute nei D.M. 21 novembre 2001 e 4 maggio 1999. Nessuna ricaduta sull’adempimento in questione avrà, quindi, Il recente ampliamento della “White list” di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Come anticipato, la c.d. White list, vale a dire l’elenco dei Paesi con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai fini fiscali è stata recentemente aggiornata con il D.M. 9 agosto 2016[3] attraverso l’inserimento di più di 40 nuovi Paesi tra i quali si segnalano, tra gli altri, importanti piazze finanziarie quali la Svizzera, Hong Kong, le isole Cayman, Liechtenstein, Bermuda, Jersey.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove modifiche, tra l’altro:

  • gli interessi di titoli di Stato italiani e assimilati, di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche italiane, società quotate nonché gli interessi di obbligazioni e altri titoli similari, negoziati nei mercati regolamentati, emessi da società non quotate (c.d. mini-bond) percepiti da residenti dei nuovi Stati White list risulteranno esenti dall’imposta sostitutiva (art. 6, D.lgs. n. 239/1996);
  • i proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori White list non saranno soggetti alla ritenuta (art. 7, comma 3 del D.L. n. 351/2001);
  • i proventi degli Oicr italiani percepiti da residenti dei nuovi Stati White list risulteranno esenti da imposizione (art. 26-quinquies, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973);
  • i proventi percepiti da residenti dei nuovi Stati White list e relativi a titoli emessi in relazione a operazioni di c.d. cartolarizzazione non saranno soggetti alla ritenuta (art. 6, L. 130/1999);
  • in caso di persona fisica, titolare effettivo di una società residente in uno dei nuovi Stati White list non occorrerà più attuare l’ approccio look through ai fini della compilazione del quadro RW;
  • in presenza di conti correnti detenuti presso banche localizzate nei nuovi Stati White list non occorrerà più indicare i relativi saldi massimi ai fini della compilazione del quadro RW;
  • i conferimenti in denaro provenienti da soggetti residenti nei nuovi Stati White list rileveranno, in linea di principio, a tutti gli effetti ai fini della formazione della base ACE delle società residenti.

A ben vedere, l’ampliamento dell’elenco dei Paesi trasparenti potrebbe giovare all’intero sistema Italia che proprio dagli investitori residenti o localizzati in tali nuovi Paesi, oramai non più penalizzati dal loro statusblack”, potrebbe ricevere nuove risorse finanziarie.

Inoltre, l’ampiamento della White list genererà importanti effetti sul mondo (i) private, con evidenti semplificazioni per i contribuenti ai fini degli adempimenti dichiarativi in tema di monitoraggio fiscale (ii) corporate, si pensi ad esempio alla possibilità per le società residenti di poter beneficiare dell’agevolazione ACE anche per i conferimenti di equity provenienti da tali Paesi.

Tuttavia, vale la pena ricordare la situazione sostanzialmente immutata delle vecchie Black lists incluse nei D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 anch’esse richiamate in numerose disposizioni normative interne. Proprio ai Paesi elencati nei due decreti da ultimo citatati occorre, infatti, far riferimento, tra gli altri, ai fini:

  • della presunzione (relativa) di residenza delle persone fisiche di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986;
  • della presunzione (relativa) di evasione di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009;
  • del raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 167/1990 in caso di omessa/infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;
  • e, come confermato anche dal recente comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate[4], dell’identificazione dei Paesi rilevanti per la comunicazione delle operazioni IVA intercorse appunto con operatori Black list.

La mancanza di coordinamento tra i criteri di redazione dell’una (White) o delle altre (Black) liste crea confusione e difficolta operative: basti pensare al caso della Svizzera che sebbene sia stata inserita tra i Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni risulta parimenti inclusa in entrambe le citate liste di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Da ciò ne discende che i soggetti passivi IVA italiani dovranno comunicare anche tutte le operazioni intercorse nel 2015 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Confederazione elvetica risultando, quest’ultima, a tali fini ancora un Paese “Black”.


[1] Il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali) ha sostituito l’originaria comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale, elevando, tra l’altro, da 500 euro a 10.000 euro la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

[2] Come precisato dalla Circolare n. 53/E del 2010 per far scattare l’obbligo in esame è sufficiente che l’operatore estero abbia sede in uno Stato contemplato da una sola delle due liste.

[3] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016, n. 195.

[4] Cfr, comunicato stampa Agenzia delle Entrate Pubblicato il 14 settembre 2016 disponibile al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+settembre+2016/cs+operazioni+black+list/177_Com.+st.+Invio+operazioni+black+list+14.09.2016.pdf

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