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Criteri AE per l’applicazione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

13 Luglio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

In attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), con Provvedimento del 10 luglio 2020 Prot. n. 259854/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta:

  1. del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  2. del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.

Il Provvedimento definisce inoltre le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Contestualmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 20/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta (cfr. contenuti correlati).

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