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Flash News

Cessione di crediti a garanzia del rimborso di un finanziamento: trattamento fiscale applicabile

4 Aprile 2012

Con Risoluzione n. 29/E del 3 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al trattamento fiscale applicabile ad una cessione di crediti a scopo di garanzia rispetto al rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine ricevuto da una banca.

In particolare, una società aveva realizzato un impianto per la produzione di energia elettrica stipulando con il GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici) una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica.

Detta società intende effettuare una cessione pro solvendo dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti di GSE (costituiti dalle tariffe incentivanti) allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento erogato dalla banca in forza di un contratto di mutuo. Posto che il pagamento delle tariffe sarebbe effettuato dal GSE direttamente in favore della banca cessionaria, la società istante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, applicabile ad una simile operazione.

Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come, nel caso di specie, la cessione del credito, pur configurando un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica, assuma la funzione di garantire l’adempimento del contratto di mutuo concluso.

L’Agenzia delle Entrate richiama quindi l’articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 601 del 1973, secondo cui “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali […] sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative […]”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’ampia formulazione adottata dal citato articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 601 del 1973, la cessione del credito oggetto del caso di specie, posta in essere a scopo di garanzia del contratto di mutuo stipulato tra la società e la banca, deve ritenersi soggetta al regime di cui alla citata disposizione e considerarsi, pertanto, esente dall’applicazione delle imposte di registro e bollo.


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